LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1981, n. 1
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981.
(Pubb. in Boll.Uff. 29 gennaio 1981, n. 3)

Art. 1

1. La Giunta regionale č autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1981 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1981, al l'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1981 in corso di esame.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio medesimo č autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 2141201- 2233202 - 2242202 - e 2242203.

3. Nei limiti dei tre dodicesimi č altresė autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda foreste demaniali per l'anno 1981, annesso al bilancio regionale.

Art. 2

1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.