LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1980, n. 34
Provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.
(Pubb. in Boll.Uff. 22 dicembre 1980, n. 65)Art. 1
1. La Regione Calabria contribuisce con uno stanziamento di L. 1.000.000.000 per spese, contributi od interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 23 novembre 1980.
Art. 2
1. Lo stanziamento indicato nel precedente art. - con esclusione delle somme di cui al successivo art. 4 - sarà utilizzato con deliberazione della Giunta regionale, unitamente alle somme che risulteranno versate sul conto corrente postale n. 21/12568 intestato "Regione Calabria - offerta terremotati 23.11. 1980", per le finalità indicate allo art. 1, sulla base delle indicazioni del Comitato di cui al successivo art..
Art. 3
1. Per l'individuazione degli indirizzi, delle priorità degli interventi e delle linee di coordinamento è istituito un Comitato così composto:
- Presidente della Giunta regionale che lo presiede;
- un componente dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale;
- i Presidenti dei gruppi consiliari regionali;
- gli assessori regionali al bilancio, ai lavori pubblici ed alla sanità
- due sindaci, di cui uno designato dall'A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei comuni italiani) ed uno dall'U.N.C. E.M. (Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani);
- un Presidente di amministrazione provinciale della Calabria designato dallo U.P.I. (Unione delle Province d'Italia);
- tre rappresentanti della Confederazione unitaria C.G.I.L., C.I.S.L., U.I. L., designati dall'organismo regionale;
- un rappresentante della Cooperazione designato unitariamente dalla lega, dalla unione e dalla associazione;
- tre rappresentanti delle categorie imprenditoriali designati, uno dall'associazione regionale degli industriali, uno dalla CONFAPI (Confederazione italiana della piccola e media industria) e uno dalle organizzazioni artigiane;
- un rappresentante dell'Università della Calabria;
- un rappresentante dell'Istituto Universitario statale di Architettura di Reggio Calabria.
2. Il Comitato di cui al comma precedente - costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale - opera presso la Giunta regionale.
Art. 4
1. È istituito presso la presidenza della Giunta regionale un apposito Ufficio la cui dotazione organica sarà determinata con deliberazione della Giunta regionale.
2. Al responsabile dell'Ufficio di cui al precedente comma - nominato dalla Giunta regionale - sarà disposta un'apertura di credito fino al massimo di L 5 milioni, ripetibile, per le spese indifferibili ed urgenti connesse con gli interventi indicati nell'art. 1 della presente legge, con obbligo del rendiconto ai sensi degli artt. 62, 63 e 64 della legge regionale 22 maggio 1978, n 5.
Art. 5
1. All'onere di L. 1.000.000.000 derivante dalla presente legge si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 1002104, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1980, che viene ridotto di pari importo in termini di competenza di cassa.
2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del cap. 2141102 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1980 con la denominazione "Spese, contributi od interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 23 novembre 1980" e lo stanziamento, in termini di cassa, di 1.000.000.000.
3. Per gli esercizi 1981 e 1982 si provvederà con appositi stanziamenti da prevedere nei rispettivi bilanci annuali.
Art. 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.