LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1980, n. 33
Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980.
(Pubb. in Boll.Uff. 22 dicembre 1980, n.64)

Art. 1

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa tabella "A".

2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione dell'entrata risulta aumentato di L. 12.984.070.521 in termini di competenza e di cassa.

Art. 2

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa tabella "B".

2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta aumentato di L. 12.984.070.521 in termini di competenza e di cassa.

Art. 3

1. Per le iniziative previste dall'art.5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni - di cui all'art. 20 della legge regionale (legge finanziaria) 2 giugno 1980, n. 16, lett. d), - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 l'ulteriore spesa di L. 4.000.000.000, da utilizzare in particolare per i contributi delle cantine sociali, nonché alle cooperative ed associazioni per gli interventi relativi alla produzione trasformazione e commercializzazione di pomodori, uve da tavola, patate e cipolle.

Art. 4

1. La somma di L. 17.000.000.000 - di cui all'art. 21 della legge regionale (legge finanziaria) 2 giugno 1980, n 16, lett. a) - integrata da quella di L 11.022.642.526, non potuta utilizzare negli esercizi precedenti e ridotta da quella di L. 3.299.000.000, utilizzata ai sensi della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 e destinata nell'esercizio finanziario 1980 alle seguenti iniziative:

a) L. 16.448.000.000 per la ristrutturazione, il completamento ed il disinquinamento degli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione;

b) L. 4.091.000.000 per il risanamento della cooperativa "Caselle" di Tarsia;

c) L. 4.071.901.620 per la concessione di contributi nella spesa ritenuta ammissibile per i progetti presentati da operatori singoli od associati, nonché dall' ESAC, inseriti in programmi nazionali da rifinanziarsi sul FEOGA ai sensi del regolamento CEE n. 355/77;

d) L. 79.977.132 per assistenza tecnica da realizzare utilizzando i giovani già avviati al lavoro ai sensi della legge 1 giugno 1077, n. 285; e) L. 32.763.774 per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato.

Art. 5

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 "Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione" è autorizzata per l'esercizio 1980 la spesa di L. 100 milioni.

2. Ai fini della concessione del contributo ordinario al Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria a sostegno e sviluppo della produzione del bergamotto e dei suoi derivati - ai sensi della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - è autorizzata per l'esercizio 1980 la spesa di L. 300 milioni.

Art. 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.