LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 29
Modificazione dell'art. 8 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31.
(Pubb. in Boll.Uff. 5 giugno 1980, n. 36)Art. 1
1. L'importo di L. 300.000.000 di cui al l'art. 8 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, è elevato a lire 700.000.000.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.