LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 28
Rifinanziamento e successive modificazioni della legge regionale n. 27 del 3 giugno 1975 - Interventi straordinari per il rinnovo del parco autobus degli autoservizi d'interesse regionale.
(Pubb. in Boll.Uff. 5 giugno 1980, n. 35)Art. 1
1. Al fine di assicurare l'utilizzazione dei fondi statali, di cui allo art. 17 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, la Regione concede, per gli anni 1976-1979 alle aziende municipalizzate di cui al T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578 ai comuni e imprese private che in atto gestiscono autoservizi pubblici di linea d'interesse regionale o locale, un contributo finanziario in conto capitale per l'acquisto di autobus nuovi, da destinare ai servizi di trasporto pubblico di persone.
2. Il contributo non spetta alle aziende che esercitano soltanto autoservizi di gran turismo o a contratto.
3. I veicoli di cui al primo comma, da destinarsi a servizi urbani, suburbani e interurbani, dovranno possedere le caratteristiche funzionali di cui al decreto 6 dicembre 1975, n. 5106 del Ministro dei trasporti, per gli autobus costruiti sino al 31 dicembre 1976, e ai successivi decreti ministeriali, menzionati nell'art. 4 del citato decreto n. 5106, per i veicoli costruiti dopo questa data ed acquistati dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
1. La misura percentuale del contributo di cui all'art. precedente è del 50% della spesa di acquisto riconosciuta ammissibile, elevata al 95% per le aziende municipalizzate e per i comuni.
2. Dello stanziamento annuale complessivo, almeno un quarto è riservato a favore delle aziende municipalizzate e dei comuni che gestiscono in economia servizi di linea, semprecché sussistano oggettive esigenze di rinnovo del parco autobus in relazione anche ai programmi d'intensificazione dei servizi.
Art. 3
1. Nei limiti dello stanziamento annuale i piani di ripartizione dei fondi, per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, sono deliberati dalla Giunta regionale su conforme parere della competente commissione consiliare permanente, avuto riguardo ai seguenti elementi:
a) grado di mobilità degli studenti e dei lavoratori pendolari nell'ambito dei rispettivi bacini di traffico, tenendo anche conto dell'andamento altimetrico dei servizi;
b) coefficiente di utilizzazione degli autobus, desunto in base al rapporto fra il numero degli autobus posseduti, i chilometri percorsi nell'anno in base ai programmi d'esercizio approvati e (per le sole linee urbane), il numero degli abitanti serviti.
c) grado medio di obsolescenza del parco autobus con riferimento alla data di prima immatricolazione.
2. Ai fini della presente legge le aziende devono presentare un piano aziendale di rinnovo del materiale rotabile, in cui si tenga anche conto che le vetture di età superiore ai 12 anni si presumono non più idonei per il servizio sulle linee d'interesse regionale e locale salvo diverso giudizio su ogni singolo caso dell'assessorato ai trasporti, sulla base di accertamenti diretti da parte dell'ufficio regionale della motorizzazione e trasporti in concessione, indipendentemente dall'esito della revisione ordinaria annuale prevista dalle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
Art. 4
1. Ai fini della concessione del contributo, gli interessati devono inoltrare domanda, indirizzata al Presidente della Giunta, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nella domanda i richiedenti devono indicare:
a) data di prima immatricolazione degli autobus posseduti;
b) numero di chilometri percorsi nell'anno in base ai disciplinari di concessione;
c) popolazione servita, soltanto dagli esercenti autolinee urbane;
d) tipo e modello degli autobus che si intendono acquistare.
3. I richiedenti sono inoltre tenuti a fornire ogni altra notizia e documentazione a richiesta dell'ufficio incaricato dell'istruttoria delle domande.
Art. 5
1. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta regionale entro 45 giorni dalla presentazione all'ufficio regionale incaricato per l'istruttoria della documentazione comprovante la spesa sostenuta, l'immatricolazione degli automezzi e la rispondenza dei veicoli alle caratteristiche funzionali di cui ai DD.MM. indicati al precedente articolo 1.
Art. 6
1. A richiesta delle aziende ammesse a contributo, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare acconti non eccedenti il 50% del contributo regionale.
2. Le richieste di acconto avanzate dalle aziende pubbliche devono essere corredate dalle deliberazioni di acquisto adottate dagli organi competenti a disporre la copertura finanziaria della fornitura.
3. Qualora entro il termine di 10 mesi dall'approvazione definitiva del piano di riparto, le imprese beneficiarie non abbiano fatto pervenire la documentazione di cui al precedente art. 5, senza giustificato e valido motivo, il contributo viene revocato con decreto del Presidente della Giunta, il quale provvede inoltre al recupero delle somme erogate in via di acconto.
4. Le somme resesi disponibili a seguito di revoca, rinunzia od altra causa, possono essere assegnate alla Giunta regionale su conforme parere della competente commissione consiliare permanente alle altre imprese, tenendo conto delle richieste presentate in sede di formazione del piano e sulla base dei criteri distributivi previsti dalle leggi regionali che disciplinano la materia.
5. La norma di cui al comma precedente è applicabile anche in relazione al piano di riparto approvato ai sensi del la legge regionale n. 11 del 1976.
Art. 7
1. Tenuto conto della pubblica necessità di salvaguardare la sicurezza e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico attraverso l'efficienza del materiale rotabile da impiegare per l'espletamento degli stessi, viene estesa ai contributi concessi alla Regione per l' acquisto di autobus la garanzia per il servizio di cui al primo comma dell'art 25 della legge 28 settembre 1939, n.1822.
2. A tutela delle finalità contemplate nell'art. 3 della legge regionale n. 27 del 1975, è fatto divieto alle imprese beneficiarie di concedere ipoteche volontarie aventi ad oggetto autobus acquistati con il contributo della Regione per un importo di somma eccedente il 50% del prezzo di acquisto.
Art. 8
1. Per la durata di anni sei consecutivi dall'immissione in linea degli autobus acquistati col contributo regionale è fatto obbligo all'impresa beneficiaria di non distogliere i veicoli dalla loro destinazione senza l'autorizzazione del competente ufficio regionale, pena la perdita del beneficio.
2. Nel caso di presentazione, entro il sessennio suddetto, d'istanza di rinunzia o di cessione di una o più linee automobilistiche avute in concessione, la Giunta regionale ha la facoltà di procedere alla ristrutturazione delle restanti autolinee assentite alla medesima impresa e di disporre circa la futura destinazione degli autobus acquistati dall'impresa istante con il concorso finanziario della Regione.
3. Qualora il materiale rotabile venga destinato, ai sensi del presente art., all'esercizio di autoservizi concessi ad aziende diverse da quella beneficiaria del contributo all'impresa cessante spetta un corrispettivo, concordato fra le parti, commisurato al valore di scambio secondo lo stato d'uso del materiale rotabile, detratto l'importo del contributo al netto delle quote di ammortamento maturate in ragione del 12% allo anno.
4. In caso di mancato accordo entro 30 giorni dalla data indicata dall'assessorato ai trasporti, la determinazione del prezzo di stima è rimessa a giudizio di un collegio arbitrale, in veste di amichevole compositore, composto da tre membri nominati rispettivamente dal concessionario cessante e dal concessionario subentrante ed il terzo al Presidente della Giunta regionale con funzioni di presidente.
5. In tutti gli altri casi di mutazione soggettiva o di cessazione della titolarità delle concessioni non disciplinate dai commi precedenti, che intervengono entro il sessennio successivo alla erogazione del contributo previsto dalla presente legge, la Regione ha diritto di prelazione anche nei confronti degli eredi, sugli autobus acquistati dal concessionario con il concorso finanziario della Regione, previo pagamento di un indennizzo calcolato con i medesimi criteri previsti dal precedente comma per i casi di rilievo dell'azienda.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai casi di decadenza delle concessioni ai sensi dello art. 34 della legge 1822 del 1939 e ai casi di cessazione delle autolinee disposte dalla Giunta regionale per sopravvenuta carenza di pubblica utilità del servizio.
Art. 9
1. Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27 sono soppressi.
Art. 10
1. All'onere di L. 6.299.732.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità esistenti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1980 sui seguenti capitoli:
2222201 per lire 4.629.732.000
2222202 per lire 127.000.000
2222203 per lire 1.543.000.000
Totale 6.299.732.000
Art. 11
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.