LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 19
Istituzione dei ruoli nominativi delle Unità Sanitarie Locali.
(Pubb. in Boll.Uff. 4 giugno 1980, n.26)Art. 1
(Istituzione dei ruoli nominativi regionali)1. Sono istituiti i ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presi di, servizi ed uffici delle Unità Sanitarie Locali in conformità a quanto previsto dalla legge 23.12.1978, n. 833 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979, n. 761.
2. I ruoli nominativi regionali sono distinti in ruolo sanitario, ruolo professionale, ruolo tecnico, ruolo amministrativo.
3. In essi vanno iscritti il personale indicato dagli artt. 2-3-4 e 5 del D.P. R. 20.12.1979, n. 761 rispettando le articolazioni per tabelle e quadri.
4. La consistenza numerica dei ruoli è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle singole unità locali.
Art. 2
(Adempimenti delle Unità Sanitarie Locali)1. Le Unità Sanitarie Locali sono tenute ad inviare alla Giunta regionale copia delle deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche dei propri presidi, servizi ed uffici, nonché copia delle deliberazioni concernenti la successive modificazioni, entro 30 giorni dalla data in cui le deliberazioni stesse sono divenute esecutive.
2. Le Unità Sanitarie Locali, sono, altresì, tenute a comunicare alla Giunta regionale le nuove assunzioni e le cessazioni dal servizio del personale dipendente, nonché le modificazioni intervenute nel rapporto d'impiego del personale stesso. Le comunicazioni devono essere effettuate nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Art. 3
(Iscrizione del personale nei ruoli nomi nativi regionali. Pubblicazione. Ricorsi)1. Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della Giunta regionale in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 20.12.1979, n. 761.
2. Per ciascun dipendente sono indicati il cognome, il nome, la data di nascita ed ogni altra notizia richiesta con deliberazione della Giunta regionale per consentire la gestione meccanizzata dei ruoli nominativi regionali.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono apportate le variazioni conseguenti a cessazioni dal servizio e a modificazioni intervenute nel rapporto d'impiego del personale già iscritto.
4. La Regione predispone e pubblica entro il 31 marzo di ogni anno nel proprio Bollettino Ufficiale i ruoli del personale addetto alle Unità Sanitarie Locali, secondo la situazione al primo gennaio dell'anno di pubblicazione.
5. Nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al Presidente della Giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro 30 giorni.
6. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.
Art. 4
(Impianto e gestione meccanografica dei ruoli)1. La Giunta regionale provvede all'impianto ed alla gestione meccanografica dei ruoli nominativi regionali.
2. Specifici adempimenti per la predisposizione meccanografica dei dati che possono essere eventualmente in via temporanea affidati, con deliberazione della Giunta regionale, a imprese specializzate nel settore, che provvedono secondo le modalità e nei tempi stabiliti dalla Giunta stessa.
TITOLO II
NORME TRANSITORIE E FINALIArt. 5
(Personale avente titolo alla prima iscrizione)1. Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al precedente art. 1, il personale dipendente dai sotto elencati enti con sede nella Regione Calabria addetto per ciascun ente, ai servizi di seguito indicati:
a) enti ospedalieri addetti ai servizi gestiti dagli stessi enti;
b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza ed altri enti pubblici di cui all'art. 64 della legge 23.12. 1978, n. 833, addetto ai servizi connessi al ricovero e alla cura degli infermi di mente;
c) consorzi da enti locali per la gestione dei servizi igienico- sanitari addetto ai servizi stessi, nonché consorzi per i servizi sanitari e sociali, limitatamente al personale addetto ai servizi sanitari;
d) province, limitatamente al personale addetto agli uffici sanitari comunque denominati, ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai presidi e servizi di igiene mentale e di assistenza psichiatrica agli altri istituti di prevenzione e cura e ai presidi sanitari extra- ospedalieri;
e) comuni, limitatamente al personale che presta servizio negli uffici d'igiene e sanità comunque denominati e in altri servizi o presidi che esercitano funzioni in materia igienico- sanitaria.
2. Ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali il suddetto personale deve trovarsi in una delle seguenti posizioni:
1) in servizio di ruolo addetto in modo continuativo, da data non successiva al 30.6.1977 ai servizi sopra specificati, ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23.12.1978, n. 833;
2) assunto in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23.12.1978, n, 833, mediante pubblico concorso espletato secondo la normativa vigente negli enti di appartenenza per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sopra indicati.
3. Ha inoltre titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:
a) il personale di ruolo dipendente da gli enti e istituzioni di cui al primo comma ancorché non addetto ai servizi sanitari ivi indicati, che da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 23.12.1978, n. 833, presti servizio in posizione di comando distacco o assegnazione, in settori sanitari di altri enti pubblici;
b) il personale di ruolo dipendente da gli enti o istituzioni di cui al precedente primo comma, addetto ai servizi sanitari indicati e che da data non successiva al 30.6.1977 si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti ancorché in settori non sanitari.
4. Può essere iscritto nei ruoli nominativi regionali il personale dipendente dalla Regione Calabria limitatamente a quello:
- tecnico- sanitario trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali d'igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali;
- tecnico- sanitario assunto in ruolo dalla Regione per servizi regionali.
Art. 6
(Altro personale avente titolo alla prima iscrizione)1. In aggiunta al personale di cui al precedente art. 5 ha altresì titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:
a) medici, veterinari provinciali e il personale regionale in servizio presso l'ufficio dei medici e veterinari provinciali salvo quanto previsto dal successivo comma;
b) il personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse ai sensi dell'art. 1 della legge 29.6. 1977, n. 349, nonché il personale dipendente dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui allo art. 40 della legge 12.2.1968, n. 132, secondo quanto previsto all'art. 67 del la legge 23.12.1978, n. 833, salvo quanto stabilito al 7 comma del presente articolo;
c) il personale della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) adibito ai servizi di assistenza sanitaria dell'associazione non connessi direttamente alle originarie finalità della stessa, trasferiti ai comuni ai sensi dell'art. 70, I comma, della legge 23.12.1978, n. 833;
d) il personale dell'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni (E.N P.I.) e dell'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione (A.N.C. C.) da iscrivere nei ruoli nominativi regionali ai sensi dell'art. 72, 4 comma, della legge 23.12.1978, n. 833;
e) il personale in servizio alla data del 20.12.1979 con rapporto d'impiego continuativo presso le strutture private di assistenza riabilitativa psicofisica e sensoriale, che cessino dalla convenzione, assunto ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 20.12.1979, n, 761 e tenuto conto dell'aliquota di riserva dei posti di cui al I e II comma dell'art.15 del richiamato D.P.R. n. 761.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il personale di cui alla lettera a) del precedente comma può presentare alla Giunta regionale domanda per essere mantenuto nei ruoli del personale dipendente dalla Regione. Sulla domanda decide la Giunta regionale con propria deliberazione.
3. Il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833 comunque utilizzato, anziché essere inquadrato nei ruoli del personale dipendente della Regione può presentare domanda, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di cui al successivo comma, per essere iscritto nei ruoli nominativi regionali di cui alla presente legge.
4. L'inquadramento del personale di cui al precedente comma nei ruoli del personale dipendente della Regione è effettuato con le modalità ed i criteri fissati con successiva legge regionale da emanarsi entro 3 mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge.
5. Resta salva l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale in servizio presso ogni altro ente pubblico addetto ai servizi le cui funzioni siano trasferite al servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 7
(Adempimenti per la prima iscrizione nei ruoli)1. Per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali, gli enti da cui dipende il personale di cui agli artt. 5 e 6, devono trasmettere appositi elenchi nominativi del personale in ruolo alla data che sarà stabilita con deliberazione della Giunta regionale. Gli elenchi saranno trasmessi alla Regione nei tempi e secondo le modalità indicati nella suddetta deliberazione della Giunta regionale.
2. Il personale dipendente della Regione Calabria di cui al 4 comma del precedente art. 5 per essere iscritto nei ruoli nominativi regionali dovrà presentare domanda alla Giunta regionale nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 68, 2 e 3 comma, della legge 23. 12. 1978, n. 833.
3. Prima della trasmissione degli elenchi di cui al 1 comma alla Giunta regionale, gli enti, amministrazioni e associazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6, devono portare a conoscenza del personale dipendente gli elenchi e i dati predisposti, mediante adeguate forme di pubblicazione.
4. Eventuali istanze di correzione di errori materiali o di omissioni dovranno essere avanzate dai dipendenti interessati all'ente di appartenenza entro 10 giorni dalla pubblicazione.
5. Le integrazioni e le modificazioni intervenute successivamente alla formazione degli elenchi compilati ai sensi del presente articolo devono essere comunicate con le stesse modalità indicate per la trasmissione di cui al 1 comma.
6. Dopo l'attribuzione delle funzioni sanitarie alle Unità Sanitarie Locali le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere effettuate dalla Unità Sanitaria Locale presso cui il personale è utilizzato.
7. Nei casi di persistente inadempienza si applica la disposizione di cui al successivo art. 8.
8. L'iscrizione nei ruoli nominativi regionali è effettuata con deliberazione della Giunta regionale e sulla base delle tabelle di equiparazione allegate al D.P.R. 20.12.1979, n. 761.
Art. 8
(Provvedimenti in caso d'inadempienza)1. Nel caso di persistente inadempienza agli obblighi previsti dalla presente legge, un commissario nominato, secondo la procedura di cui all'art. 41 della legge regionale 27.12.1973, n. 22, provvederà all'adozione in via sostitutiva degli atti richiesti.
Art. 9
(Norme finanziarie)1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge si fa fronte, per la parte eventualmente non coperta dal fondo sanitario nazionale, con la disponibilità esistente sul Cap. 1006101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.