LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 17
Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980 - 1982
(Pubb. in Boll.Uff. 31 maggio 1980, n.24)

Art. 1
(Bilancio di competenza - stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. È approvato in L. 1.464.622.520.702 lo stato di previsione di competenza dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1980, annesso alla presente legge (tabella A - 2 Colonna).(Omissis

2. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 1980.

3. È approvato in L. 1.464.622.520.702 lo stato di previsione di competenza della spesa della Regione per l'anno finanziario 1980, annesso alla presente legge (tabella B - 3 colonna).

4. È autorizzata l'assunzione d'impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

Art. 2
(Bilancio di cassa Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. È approvato in L. 2.233.082.582.490 lo stato di previsione di cassa dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1980, annesso alla presente legge (tabella A - 3 colonna).

2. Sono autorizzate la riscossione ed il versamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 1980.

3. È approvato in L. 2.162.784.414.551 lo stato di previsione di cassa della spesa della Regione per l'anno finanziario 1980, annesso alla presente legge (tabella B - 4 colonna).

4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

Art. 3
(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 1980, annesso alla presente legge.

Art. 4
(Classificazione dell'entrata e della spesa)

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art 24 della legge regionale 22 maggio 1978 n. 5. Le categorie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).(Omissis

2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

3. Le rubriche, i settori, i campi d'intervento, i gruppi di programmi e i programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).(Omissis

Art. 5
(Bilancio pluriennale)

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 1980-1982 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell'art.4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5

Art. 6
(Destinazione di fondi)

1. I fondi assegnati dallo Stato - ai sensi dell'art. 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183 - sono destinati al finanziamento degli interventi straordinari coordinati per l'attuazione del piano a carattere intersettoriale per le aree interne, l'artigianato e la piccola industria e il turismo - ivi compresa la costruzione del porto peschereccio e turistico di Bagnara - da coordinare anche con gli interventi finanziati attraverso i fondi provenienti dal FERS e dell'art. 8 della medesima legge 2 maggio 1976, n. 183 (cap. 2212202- 2233204-2324201-6122203-6124204-6124205 della spesa).

2. Per i fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352 - e già destinati agli interventi previsti dalla relativa deliberazione del CIPE con allocazione nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa, la Giunta regionale in conformità dell'art. 17 della medesima legge 10 maggio 1976, n. 352 e dell'art. 36 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - è autorizzata ad apportare, all'occorrenza, eventuali variazioni alla devoluzione degli interventi, nell'ambito della quota assegnata e delle finalità indicate dalla legge nazionale.

Art. 7
(Servizio sanitario nazionale)

1. Per i fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - e già destinati al servizio sanitario nazionale con allocazione nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa, la Giunta regionale - in conformità dell'art. 36 della legge regionale 22 maggio 1978, n.5- è autorizzata a disporre con proprio atto variazioni in diminuzione e in aumento, nei medesimi capitoli o in nuovi capitoli, qualora il reale andamento della spesa sanitaria nei diversi comparti d'intervento lo renda necessario.

2. Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione provvede alle relative spese direttamente o tramite gli enti che già esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale.

Art. 8
(Residui perenti)

1. È autorizzata l'iscrizione, negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa 7003101 (parte corrente) e 7003201 (parte in conto capitale), degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, che sono caduti in perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio 1979 a norma dell'art. 68 - quarto comma - del la legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 e che si prevede possono essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 1980.

2. La copertura finanziaria della spesa è autorizzata al precedente comma, ammontante a complessive L.61.222.312.898 di cui L. 30.811.327.514 di parte corrente e L. 30.410.985.384 di parte in conto capitale, è garantita la quota parte del saldo finanziario positivo (avanzo d'amministrazione).

3. Le deliberazioni della Giunta regionale che prevedono impegni a carico dei capitoli di spesa relativi ai residui passivi perenti agli effetti amministrativi e reclamati dai creditori devono disporre anche la liquidazione della spesa ed essere corredate dai documenti necessari per l'emissione dei relativi titoli di spesa.

Art. 9
(Spese obbligatorie)

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della legge regionale 22 maggio 1978, n 5 quelle descritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto di prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al cap.7002101 e la loro iscrizione ai capitoli di bilanci indicati nello elenco di cui al I comma del presente articolo.

Art. 10
(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 30 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1980 sui singoli capitoli di spesa, è determinato per l'esercizio medesimo in L. 100 miliardi.

2. Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al cap. 7002103 a favore di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.

Art. 11
(Spesa impreviste)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell'elenco di cui al I comma del precedente art. 9 nonché ai nuovi capitoli di spesa per le finalità e nei limiti di cui allo art. 31 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

2. Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma precedente, iscritto in bilancio al capitolo 7002102, sono presentate entro 15 giorni dalla loro adozione in Consiglio regionale per la convalida.

Art. 12
(Variazioni al bilancio)

1. In conformità dell'art. 36 - primo comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni da comunicarsi entro 15 giorni al Consiglio, le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate da leggi.

Art. 13
(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)

1. Fino a quando non sia diversamente di sposto da leggi regionali, alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione si provvede, nei limiti dei capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa, sulla base delle normative in quanto applicabile.

Art. 14
(Utilizzazione di fondi)

1. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli 2112201-2121202-2133104-2211206- 2221202-2232201-2323201, in assenza di specifiche leggi regionali di procedura avviene nel rispetto dell'art. 16 - lettera a) - dello Statuto e sulla base di specifici piani e programmi predisposti dalla Giunta regionale.

Art. 15
(Esercizio finanziario)

1. In conformità di quanto disposto dal l'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 l'esercizio finanziario 1980 scade il 31 dicembre ed a tale data è disposta la chiusura dei relativi conti.

Art. 16
(Allegati del bilancio)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- Allegato n. 1, concernente gli elenchi dei provvedimenti legislativi in corso di adozione che si finanziano con i fondi globali;

- Allegato n. 2, concernente l'elenco delle spese obbligatorie;

- Allegato n. 3, concernente i prospetti di cui alle lettere a) e b) dell'art 26 della legge regionale 22 maggio 1978 n. 5;

- Allegato n. 4, concernente la riclassificazione delle spese ai sensi dello art. 25 - ultimo comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;

- Allegato n. 5, concernente l'elenco delle spese finanziate in tutto o in parte con la disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (avanzo d'amministrazione), ai sensi dell'art. 16 - terzo comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;

- Allegato n. 6, concernente il bilancio dell'azienda foreste demaniali per l'anno 1980, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 22 maggio 1978, n.5.

Art. 17
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.