LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 16
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1980 e pluriennale 1980-1982 della Regione Calabria (Legge finanziaria)
(Pubb. in Boll. Uff. 31 maggio 1980, n. 24)

Rubrica II
TERRITORIO

Art. 1

1. Per gli interventi in materia di opere igieniche e sanitarie di cui all'art 3, primo comma - lett. a), c) e d) - e all'art. 4, primo comma, della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è autorizzata per il triennio 1980-1982 la spesa complessiva di L. 7 miliardi di cui L. 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.

2. Per gli interventi in materia di opere stradali di cui all'art. 3 primo comma - lett. f) e g) e all'art. 4, primo comma - lett. a) e b) - della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è autorizzata per il triennio 1980-1982 la spesa complessiva di L. 6.000.000.000 di cui L. 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 2

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 settembre 1978, n. 20 "Norme per l'erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici e agli imprenditori privati esercenti autoservizi di linea di concessione regionale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di L. 2.500.000.000. 

2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata all'erogazione dei contributi di esercizio in relazione al servizio svolto nell'anno 1978.

Art. 3

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 25 "Rifinanziamento con integrazioni della legge regionale 30 novembre 1977, n. 30 recante interventi straordinari per garantire la copertura finanziaria del maggiore onere derivante dall'applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di L. 4.000.000.000.

Art. 4

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 settembre 1978, n. 13 "Norme per le agevolazioni di viaggio a favore dei lavoratori dipendenti e degli studenti" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 4.500.000.000.

Art. 5

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 "Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica" è autorizzata per il triennio 1980-1982 la spesa complessiva di L 9.000.000.000 di cui L. 3.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 6

1. Ai fini della concessione di contributi alle comunità montane, per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di L. 700 milioni da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978 n. 7.

Art. 7

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 "Interventi ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive" è autorizzata per il triennio 1980 1982 la spesa complessiva di lire 8.400.000.000 di cui L. 8.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980, da finanziare con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art.7 della legge 2.5.1976, n. 183.

Rubrica III
ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO

Art. 8

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 "Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali. Delega ai comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di L. 290.000.000.

Art. 9

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 "Finanziamento per l'edilizia scolastica minore" è autorizzata per il triennio 1980 1982 la spesa complessiva di lire 1.500.000.000 di cui L. 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 10

1. Ai fini della concessione dei contributi ai comuni per il diritto allo studio, ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di L. 15.636.000.000.

Art. 11

1. Ai fini della concessione dei contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 1.500.000.000.

Rubrica IV
SICUREZZA SOCIALE

Art. 12

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 14 "Interventi nel settore della medicina preventiva" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 2.000.000.000.

Art. 13

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 marzo 1977, n. 10 "Interventi nel settore della medicina riabilitativa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 1.500.000.000.

Art. 14

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 "Disciplina degli asili nido" è autorizzata per il triennio 1980-1982 la spesa complessiva di L. 4.500.000.000 di cui lire 1.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 15

1. Per le finalità di cui alla legge 17 settembre 1974, n. 15 "Consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di L. 500.000.000.

Art. 16

1. Per le finalità di cui alla legge 17 maggio 1976, n. 13 "Provvidenze della Regione in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di L. 280.000.000.

Art. 17

1. Ai fini della concessione della indennità di residenza prevista per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie - ai sensi della legge regionale 8 settembre 1977, n. 24 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 700.000.000.

Rubrica V
AGRICOLTURA

Art. 18

1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC "Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria" - ai sensi del l'art. 10, lett. a), della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di L. 9.000.000.000.

Art. 19

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 16 "Incentivi per lo sviluppo della zootecnia è autorizzata per il triennio 1980-1982 la spesa complessiva di L.5.400.000.000 di cui L. 1.800.000.000 a carico del bi lancio per l'esercizio 1980.

Art. 20

1. Ai fini di favorire lo sviluppo della cooperazione agricola - ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni - sono disposte per il triennio 1980 1982 le seguenti autorizzazioni globali di spesa:

a) per le iniziative e i programmi previsti dall'art. 2 L. 120 milioni di cui L. 40.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980;

b) per le iniziative e i contributi previsti dell'art. 3 L. 3.600.000.000 di cui L. 1.200.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980;

c) per le iniziative previste dall'art 4 L. 150.000.000 di cui L. 50.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980;

d) per le iniziative previste dall'art 5 L. 15.700.000.000 di cui L.7.900.000. 000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980;

e) per le iniziative previste dall'art 6 L. 30.000.000 di cui L. 10.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980;

f) per le iniziative previste dall'art 7 L. 900.000.000 di cui L. 300.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980;

g) per le iniziative previste dall'art 8 L. 2.000.000.000 interamente a carico del bilancio per l'esercizio 1980.

2. La destinazione della spesa per gli anni 1980-1982 potrà essere modificata previo riesame della citata legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 per adeguarla alla legge statale 1 luglio 1977 n. 403.

Art. 21

1. Ai fini di realizzare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art.1 della legge 1 luglio 1977, n. 403, i fondi assegnati dallo Stato per gli anni 1980 e 1981 sono destinati alle seguenti iniziative:

a) per la ristrutturazione, il completamento ed il disinquinamento degli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione L. 34.000.000.000 di cui L. 17.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.

b) per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato - ai sensi delle leggi regionali 16 gennaio 1974 n. 2 e 14 maggio 1975, n. 17 - lire 9.480.000.000 di cui L. 4.740.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 22

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 "Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue" è autorizzata per il triennio 1980-1982 la spesa complessiva di L 1.500.000.000 di cui L. 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 23

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 "Miglioramenti fondiari in agricoltura" è autorizzata per il triennio 1980-1982 la spesa complessiva di L.12.000.000.000 di cui L. 4.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.

Rubrica VI
ATTIVITÀ PRODUTTIVE EXTRAGRICOLE

Art. 24

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 "Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana è autorizzata per il triennio 1980 - 1982 la spesa complessiva di lire 1.500.000.000 di cui L. 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 25

1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane - ai sensi della legge regionale 28 maggio 1975, n. 21 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di L. 500.000.000.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 26

1. IL 10% delle somme stanziate nei capitoli 2231205, 5123204, 5223209, 5223210 5223211, 5223212 e 5223213 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 - ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 - è destinato alle iniziative di ricerca e di assistenza tecnica connesse ai diversi settori e da realizzare utilizzando i giovani già avviati al lavoro a norma della legge 1 giugno 1977, n. 285.

Art. 27

1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - possono essere adottate de liberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 28, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa da riservare al finanziamento dei progetti d'intervento.

3. Le deliberazioni di cui al precedente comma s'intendono propedeutiche rispetto a quelle d'impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere la obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Art. 28

1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.

Art. 29

1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell'assessore al bilancio e alla programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

2. L'assessore al bilancio e alla programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

Art. 30

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ammontante a complessive L. 166.386.000 000 nel triennio 1980-1982 di cui lire 99.646.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980 - si fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 1980- 1982, nel rispetto delle destinazioni indicative definitive nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico descrittivi.

2. La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:

- quanto a L. 30.606.000.000 con risorse proprie della Regione;

- quanto a L. 80.800.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

- quanto a L. 54.980.000.000 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 23 dicembre 1978, n. 833, 1 luglio 1977, n. 403 e 2.5.1976, n. 183.

3. La tabella "A" allegata alla presente legge,(Omissis) fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

Art. 31

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.