Rubrica II
TERRITORIO
Art. 1
1. Per gli interventi in materia di opere igieniche e sanitarie di cui all'art 3, primo
comma - lett. a), c) e d) - e all'art. 4, primo comma, della legge regionale 10 novembre
1975, n. 31 è autorizzata per il triennio 1980-1982 la spesa complessiva di L. 7 miliardi
di cui L. 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.
2. Per gli interventi in materia di opere stradali di cui all'art. 3 primo comma - lett.
f) e g) e all'art. 4, primo comma - lett. a) e b) - della legge regionale 10 novembre
1975, n. 31 è autorizzata per il triennio 1980-1982 la spesa complessiva di L.
6.000.000.000 di cui L. 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.
Art. 2
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 settembre 1978, n. 20 "Norme per
l'erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici e agli imprenditori privati
esercenti autoservizi di linea di concessione regionale" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1980 la spesa di L. 2.500.000.000.
2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata all'erogazione dei
contributi di esercizio in relazione al servizio svolto nell'anno 1978.
Art. 3
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 25
"Rifinanziamento con integrazioni della legge regionale 30 novembre 1977, n. 30
recante interventi straordinari per garantire la copertura finanziaria del maggiore onere
derivante dall'applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori
delle autolinee concesse alle imprese private" è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1980 la spesa di L. 4.000.000.000.
Art. 4
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 settembre 1978, n. 13 "Norme per
le agevolazioni di viaggio a favore dei lavoratori dipendenti e degli studenti" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 4.500.000.000.
Art. 5
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 "Interventi
nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica" è
autorizzata per il triennio 1980-1982 la spesa complessiva di L 9.000.000.000 di cui L.
3.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.
Art. 6
1. Ai fini della concessione di contributi alle comunità montane, per il pagamento delle
competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29
gennaio 1974, n. 4 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di L. 700
milioni da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978 n. 7.
Art. 7
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 "Interventi
ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive" è autorizzata
per il triennio 1980 1982 la spesa complessiva di lire 8.400.000.000 di cui L.
8.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980, da finanziare con i fondi
assegnati alla Regione ai sensi dell'art.7 della legge 2.5.1976, n. 183.
Rubrica III
ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO
Art. 8
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 "Soppressione
dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali. Delega ai comuni delle
funzioni in materia di promozione educativa e culturale" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1980 la spesa di L. 290.000.000.
Art. 9
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 "Finanziamento
per l'edilizia scolastica minore" è autorizzata per il triennio 1980 1982 la spesa
complessiva di lire 1.500.000.000 di cui L. 500.000.000 a carico del bilancio per
l'esercizio 1980.
Art. 10
1. Ai fini della concessione dei contributi ai comuni per il diritto allo studio, ai sensi
della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29, è autorizzata per l'esercizio finanziario
1980 la spesa di L. 15.636.000.000.
Art. 11
1. Ai fini della concessione dei contributi per il diritto allo studio all'Università
degli studi della Calabria e all'istituto universitario statale di architettura di Reggio
Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29, è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 1.500.000.000.
Rubrica IV
SICUREZZA SOCIALE
Art. 12
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 14
"Interventi nel settore della medicina preventiva" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 2.000.000.000.
Art. 13
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 marzo 1977, n. 10 "Interventi
nel settore della medicina riabilitativa" è autorizzata per l'esercizio finanziario
1980 la spesa di lire 1.500.000.000.
Art. 14
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 "Disciplina
degli asili nido" è autorizzata per il triennio 1980-1982 la spesa complessiva di L.
4.500.000.000 di cui lire 1.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.
Art. 15
1. Per le finalità di cui alla legge 17 settembre 1974, n. 15 "Consulta
regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori calabresi emigrati e
delle loro famiglie" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di L.
500.000.000.
Art. 16
1. Per le finalità di cui alla legge 17 maggio 1976, n. 13 "Provvidenze della
Regione in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di L. 280.000.000.
Art. 17
1. Ai fini della concessione della indennità di residenza prevista per i titolari, i
direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie - ai sensi della legge regionale
8 settembre 1977, n. 24 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire
700.000.000.
Rubrica V
AGRICOLTURA
Art. 18
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC
"Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria" - ai sensi del l'art. 10,
lett. a), della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 - è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1980 la spesa di L. 9.000.000.000.
Art. 19
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 16 "Incentivi
per lo sviluppo della zootecnia è autorizzata per il triennio 1980-1982 la spesa
complessiva di L.5.400.000.000 di cui L. 1.800.000.000 a carico del bi lancio per
l'esercizio 1980.
Art. 20
1. Ai fini di favorire lo sviluppo della cooperazione agricola - ai sensi della legge
regionale 3 giugno 1975, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni - sono disposte
per il triennio 1980 1982 le seguenti autorizzazioni globali di spesa:
a) per le iniziative e i programmi previsti dall'art. 2 L. 120 milioni di cui L.
40.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980;
b) per le iniziative e i contributi previsti dell'art. 3 L. 3.600.000.000 di cui L.
1.200.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980;
c) per le iniziative previste dall'art 4 L. 150.000.000 di cui L. 50.000.000 a carico del
bilancio per l'esercizio 1980;
d) per le iniziative previste dall'art 5 L. 15.700.000.000 di cui L.7.900.000. 000 a
carico del bilancio per l'esercizio 1980;
e) per le iniziative previste dall'art 6 L. 30.000.000 di cui L. 10.000.000 a carico del
bilancio per l'esercizio 1980;
f) per le iniziative previste dall'art 7 L. 900.000.000 di cui L. 300.000.000 a carico del
bilancio per l'esercizio 1980;
g) per le iniziative previste dall'art 8 L. 2.000.000.000 interamente a carico del
bilancio per l'esercizio 1980.
2. La destinazione della spesa per gli anni 1980-1982 potrà essere modificata previo
riesame della citata legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 per adeguarla alla legge statale
1 luglio 1977 n. 403.
Art. 21
1. Ai fini di realizzare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art.1 della legge
1 luglio 1977, n. 403, i fondi assegnati dallo Stato per gli anni 1980 e 1981 sono
destinati alle seguenti iniziative:
a) per la ristrutturazione, il completamento ed il disinquinamento degli impianti di
lavorazione, trasformazione e commercializzazione L. 34.000.000.000 di cui L.
17.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.
b) per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato - ai sensi delle leggi
regionali 16 gennaio 1974 n. 2 e 14 maggio 1975, n. 17 - lire 9.480.000.000 di cui L.
4.740.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.
Art. 22
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17
"Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue" è autorizzata per il
triennio 1980-1982 la spesa complessiva di L 1.500.000.000 di cui L. 500.000.000 a carico
del bilancio per l'esercizio 1980.
Art. 23
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 "Miglioramenti
fondiari in agricoltura" è autorizzata per il triennio 1980-1982 la spesa
complessiva di L.12.000.000.000 di cui L. 4.000.000.000 a carico del bilancio per
l'esercizio 1980.
Rubrica VI
ATTIVITÀ PRODUTTIVE EXTRAGRICOLE
Art. 24
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 "Incentivi
finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della
produzione artigiana è autorizzata per il triennio 1980 - 1982 la spesa complessiva di
lire 1.500.000.000 di cui L. 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.
Art. 25
1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla
dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la
cassa per il credito alle imprese artigiane - ai sensi della legge regionale 28 maggio
1975, n. 21 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di L. 500.000.000.
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 26
1. IL 10% delle somme stanziate nei capitoli 2231205, 5123204, 5223209, 5223210 5223211,
5223212 e 5223213 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
finanziario 1980 - ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 - è destinato alle
iniziative di ricerca e di assistenza tecnica connesse ai diversi settori e da realizzare
utilizzando i giovani già avviati al lavoro a norma della legge 1 giugno 1977, n. 285.
Art. 27
1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma
restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio
1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi
che disciplinano gli interventi.
2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 -
possono essere adottate de liberazioni programmatiche con le modalità di cui al
successivo art. 28, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli
stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa da riservare al finanziamento
dei progetti d'intervento.
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma s'intendono propedeutiche rispetto a quelle
d'impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale
relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere la obbligazione, ai sensi del
secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.
Art. 28
1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti
l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio
pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle
riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei
competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.
Art. 29
1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, le proposte di
legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri
finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell'assessore al
bilancio e alla programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.
2. L'assessore al bilancio e alla programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle
proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali
vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta
con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.
Art. 30
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ammontante a
complessive L. 166.386.000 000 nel triennio 1980-1982 di cui lire 99.646.000.000 a carico
del bilancio per l'esercizio 1980 - si fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 4
della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 con le risorse evidenziate nella parte entrata
del bilancio pluriennale 1980- 1982, nel rispetto delle destinazioni indicative definitive
nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel
documento programmatico, in termini economico descrittivi.
2. La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo
ricorso ai seguenti canali di finanziamento:
- quanto a L. 30.606.000.000 con risorse proprie della Regione;
- quanto a L. 80.800.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei
programmi regionali di sviluppo, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- quanto a L. 54.980.000.000 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 23
dicembre 1978, n. 833, 1 luglio 1977, n. 403 e 2.5.1976, n. 183.
3. La tabella "A" allegata alla presente legge,(Omissis) fornisce
la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di
finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai
programmi di spesa.
Art. 31
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.