LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. 13
Applicazione della legge n. 33 del 29 febbraio 1980 relativa all'occupazione giovanile.
(Pubb. in Boll.Uff. 28 maggio 1980, n. 22)
Art. 1
1. I giovani assunti presso enti pubblici operanti nell'ambito della regione (aziende,
istituzioni regionali, enti locali) a mezzo di contratti stipulati ai sensi della legge 1
giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei progetti
socialmente utili predisposti dalla Regione Calabria e che tali contratti hanno portato a
termine, sono ammessi a domanda, a sostenere entro 30 giorni precedenti la scadenza dei
rispettivi progetti specifici, l'esame di idoneità indetto dalla Regione, in attuazione
dell'art. 26/septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, ai fini dell'iscrizione in
speciali graduatorie uniche regionali per l'ammissione nei ruoli di enti pubblici operanti
nella regione anche diversi da quelli presso i quali hanno prestato attività.
Art. 2
1. L'esame di idoneità di cui all'articolo precedente si effettua a livello regionale e
distintamente per ciascun progetto specifico.
2. Ogni giovane, purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per
l'accesso mediante concorso a posti di ruolo presso le pubbliche amministrazioni, è
ammesso, a domanda, a sostenere esclusivamente l'esame relativo alla qualifica iniziale di
ciascun livello funzionale cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla
quale è avvenuta l'assunzione.
2. L'esame consiste in una prova scritta o pratica su materia attinente al progetto
specifico, integrata da un colloquio. Per coloro che abbiano superato entrambe le suddette
prove di esame, si procede alla valutazione dei titoli professionali e di servizio
acquisiti durante l'esecuzione del progetto.
3. Le commissioni esaminatrici, tenuto conto del risultato delle prove, che deve essere
comunque positivo, e della valutazione dei titoli, assegnano a ciascun giovane il
punteggio complessivo in base al quale sarà determinato l'ordine di precedenza di cui al
successivo art. 6, quinto comma.
Art. 3
1. Sono altresì ammessi, a domanda, a sostenere l'esame d'idoneità per l'iscrizione ad
una delle graduatorie regionali di cui alla presente legge gli impiegati di ruolo in
servizio presso gli enti pubblici operanti nella regione, con qualifica corrispondente ad
un livello retributivo- funzionale immediatamente inferiore a quello corrispondente alla
qualifica per la quale è indetto l'esame, sempre ché siano in possesso del titolo di
studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso.
Art. 4
1. Gli aspiranti agli esami di idoneità devono produrre domanda alla Giunta regionale -
assessorato al lavoro - tra il sessantesimo e il trentesimo giorno prima della scadenza
del progetto specifico per il quale sono stati assunti.
2. La domanda deve essere redatta in carta legale e trasmessa per raccomandata A.R.; la
data di spedizione è comprovata dal timbro postale.
3. Nella domanda gli aspiranti, oltre ad indicare e documentare con certificazione
allegata le generalità complete, la data e il luogo di nascita, il comune di residenza,
ed i titoli professionali e di studio posseduti, devono dichiarare, sotto la loro
responsabilità:
a) il progetto di formazione e lavoro, di cui alla legge 285/1977 e successive
modificazioni ed integrazioni, eseguito e la relativa qualifica di assunzione; oppure, nel
caso di impiegati di cui all'art. 3, il ruolo e l'amministrazione di appartenenza;
b) l'ente presso cui hanno prestato servizio ai sensi dell'art. 26 della citata legge
285/1977 o con il quale l'ente gestore ha stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27
della stessa legge;
c) la data d'inizio del servizio per le attività di cui ai successivi articoli 26 e 27
della legge 285/1977 o d'immissione nel ruolo, per gli impiegati di cui al precedente art.
3;
d) la durata del servizio.
4. Il possesso dei suddetti requisiti è accertato dal competente ufficio regionale
dell'assessorato al lavoro e dallo stesso confermato con apposite certificazioni alle
commissioni esaminatrici prima dell'inizio delle prove d'esame.
Art. 5
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, indice, entro il termine di giorni 20
dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esami di idoneità di cui al
precedente art. 2.
2. Con la stessa delibera:
- fissa le sedi degli esami, distinti per progetti, e le date delle relative prove;
- indica le modalità per l'espletamento degli esami, tenendo conto, possibilmente, di
quanto previsto per i giovani assunti nelle amministrazioni dello Stato, il termine ultimo
per la correzione degli elaborati ed il numero minimo di candidati da sottoporre
giornalmente a colloquio;
- nomina le commissioni esaminatrici per ogni singolo progetto, avendo come riferimento
gli ordinamenti concorsuali vigenti negli enti locali;
- determina l'equiparazione tra le qualifiche iniziali di ciascun livello e le qualifiche
professionali in base alle quali è avvenuta l'assunzione, tenendo conto, per quanto
possibile, delle eventuali determinazioni assunte in materia dal Ministro della funzione
pubblica;
- stabilisce i criteri di valutazione dei titoli, in conformità con quanto previsto dalle
norme statali vigenti.
Art. 6
1. I giovani che hanno superato l'esame d'idoneità, ferme restando le qualifiche per cui
hanno sostenuto l'esame, sono iscritti in speciali graduatorie uniche regionali, così
distinte:
- graduatoria A), per i livelli cui si accede con il diploma di laurea;
- graduatoria B), per i livelli cui si accede con il diploma di scuola media superiore;
- graduatoria C), per i livelli cui si accede con il diploma di scuola media inferiore;
- graduatoria D), per i livelli cui si accede con la licenza elementare.
2. La redazione delle graduatorie è effettuata, entro 30 giorni dall'ultimazione delle
prove di esami dei vari progetti, sulla base dei risultati proclamati dalle varie
commissioni esaminatrici, da una apposita commissione unica regionale, composta
dall'assessore regionale al lavoro, o da un suo delegato, che la presiede; dall'assessore
regionale agli enti locali, o da un suo delegato; dall'assessore regionale alla pubblica
istruzione ed ai beni culturali, o da un suo delegato; da tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. L'iscrizione nelle graduatorie avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla
data di approvazione del CIPE per l'inizio dei vari progetti specifici.
4. L'iscrizione in graduatoria degli impiegati di cui al precedente art. 3, che abbiano
superato l'esame d'idoneità, è effettuata in base alla data di approvazione CIPE del
primo progetto specifico regionale, purché risulti che, alla data d'inizio di detto
progetto, essi erano già in ruolo.
5. L'ordine di precedenza per gli iscritti nelle graduatorie in base allo stesso progetto
o a progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data, come previsto al
precedente terzo comma è determinato secondo il punteggio complessivo assegnato ad ogni
singolo giovane dalle commissioni esaminatrici, come previsto al precedente art. 2, ultimo
comma.
6. In caso di parità di punteggio, l'ordine di precedenza è stabilito in base ai criteri
indicati nell'art. 5 del T.U delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato col D.P.R. 10 gennaio 1957, n 3.
7. Le graduatorie sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Avverso le graduatorie è ammesso ricorso entro 15 giorni della loro pubblicazione. Il
ricorso deve essere in carta legale ed indirizzato alla Giunta regionale, la quale decide
in via definitiva entro i successivi 15 giorni. Le graduatorie, dopo il trentesimo giorno
dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, diventano definitive e sono depositate con
le eventuali rettifiche successive ai ricorsi presso l'assessorato al lavoro della
Regione.
9. Dopo ogni sessione di esami, le graduatorie sono integrate, pubblicate e soggette a
revisione a seguito di ricorsi, nel rispetto delle procedure di cui ai due commi
precedenti.
Art. 7
1. I giovani iscritti nelle graduatorie regionali di cui alla presente legge continuano a
svolgere la propria opera presso l'ente che li ha assunti ai sensi della legge 1 giugno
1977, n. 285, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in attività confacenti con
la qualificazione acquisita, attraverso il progetto di formazione e lavoro, sino
all'immissione, secondo quanto previsto nel successivo art. 8, nei ruoli degli enti
pubblici operanti nella regione, anche diversi da quelli presso i quali hanno prestato
attività.
2. Ai giovani di cui al comma precedente è attribuito, fino all'immissione nei ruoli e
fino a quando non sarà con legge stabilito diversamente, il trattamento giuridico dei
dipendenti non di ruolo degli enti locali, nonché il trattamento retributivo base minimo
previsto con i dipendenti degli enti locali addetti alle stesse od analoghe qualifiche.
3. Gli impiegati di ruolo di cui allo art. 3 della presente legge iscritti nelle speciali
graduatorie uniche regionali conservano a tutti gli effetti la posizione di ruolo
posseduta fino al la data d'immissione nei nuovi livelli retributivo funzionali , secondo
le procedure previste nel successivo art. 8.
Art. 8
1. Il 50% dei posti disponibili nei livelli funzionali previsti dagli organici degli enti
pubblici operanti nella regione, di cui all'art. 1 della presente legge, è assegnato agli
iscritti nelle graduatorie uniche regionali di cui all'art. 6 della presente legge, fino
all'esaurimento delle stesse, integrate a seguito degli esami di idoneità relativi a
tutti i progetti approvati con delibere CIPE in attuazione alla legge 285/1977.
2. Le amministrazioni interessate provvedono alla copertura dei posti, avanzandone
richiesta alla Giunta regionale con l'indicazione delle qualifiche e dei titoli di studio
previsti dai rispettivi regolamenti organici.
2. La Giunta regionale trasmette le richieste alla commissione unica regionale, di cui al
secondo comma del precedente art. 6, la quale, dopo avere individuato tra gli iscritti
nelle graduatorie i giovani cui spetta di essere avviati per il livello e la fascia
professionale richiesti, prende nota della residenza e/o sede di lavoro dove ciascun
giovane svolge la propria attività e, sulla base di questo ultimo dato, a condizione che
ciò non comporti la mancata assunzione di altri che precedono in graduatoria, segnala ai
singoli enti che ne hanno fatto domanda i nominativi dei giovani che debbono essere
assunti.
3. La mancata accettazione della nomina entro 5 giorni dalla data di ricezione e/o la non
presentazione in servizio entro i 30 giorni successivi determinano la decadenza
dell'interessato dalla graduatoria.
4. Per il personale di cui all'art. 3 la decadenza ha effetto solo nel caso che si
verifichi una delle condizioni di cui al comma precedente per posto assegnato nell'ambito
dell'amministrazione di appartenenza.
5. Le amministrazioni pubbliche operanti nella regione debbono:
- dichiarare esplicitamente, negli atti riferentisi a concorsi per
l'assunzione di personale, di avere osservato le norme di cui al
presente articolo
- dare immediata comunicazione all'assessorato al lavoro della Regione
di ogni assunzione effettuata ai sensi del presente articolo;
- comunicare all'assessorato agli enti locali della Regione la disponibilità di posti
nelle piante organiche.
Art. 9
1. Le amministrazioni pubbliche che, ai sensi del precedente art. 8, abbiano assunto in
ruolo giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali, qualora ne avvertano la
necessità, possono richiedere agli stessi la frequenza di appositi corsi di formazione,
come previsto all'art. 26/quinquies terzo comma della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Art. 10
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i
finanziamenti previsti dall'art. 26/octies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e/o con
altri eventuali finanziamenti da determinarsi con successivo provvedimento legislativo.
Art. 11
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.