LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 9
Delega in materia di artigianato e istituzione degli uffici di pianificazione delle
comunità montane.
(Pubb. in Boll.Uff. 24 maggio 1980, n. 18)
Art. 1
1. Le funzioni amministrative in materia di artigianato di cui al successivo articolo 2
sono delegate, in attuazione dell'art. 51 dello statuto, alle comunità montane e alle
province.
2. La delega alle province riguarda il territorio dei comuni non inclusi neppure
parzialmente in una comunità montana.
Art. 2
1. Le funzioni amministrative delegate con la presente legge concernono:
a) l'assistenza tecnica alle imprese artigiane con la istituzione di un servizio di
animazione aziendale per la divulgazione delle leggi statali e regionali del settore, il
miglioramento delle tecniche produttive e la promozione dell'associazionismo e della
cooperazione;
b) l'istruttoria preliminare delle pratiche di cui alla legge regionale n. 12 del 1974 nel
rispetto dei termini e delle procedure previste dalla legge
2. La programmazione generale ed il coordinamento della materia delegata rimangono di
competenza della Regione.
3. Nell'esercizio delle funzioni delegate si applicano le norme di cui alla legge
regionale 15 dicembre 1973, n. 18
Art. 3
1. La Regione, per consentire agli enti delegati di cui al precedente art. 1 l'esercizio
delle funzioni delegate con la presente legge e per dare modo altre sì alle comunità
montane di adempiere i compiti loro attribuiti da leggi statali e regionali in materia di
programmazione economica e territoriale, finanzia la istituzione di appositi uffici presso
le amministrazioni provinciali e le comunità montane della regione.
Art. 4
1. Agli uffici di cui al precedente art. 3, istituiti presso le comunità montane, sono
demandati i seguenti compiti in aggiunta a quelli relativi all'esercizio delle funzioni
delegate:
a) indagine sulla realtà economica della zona;
b) censimento dei dati sulle concrete possibilità di sviluppo dei vari settori
produttivi;
c) studio delle localizzazioni ottimali degli interventi diretti della comunità o
indiretti possibili attraverso l'utilizzazione di leggi statali e regionali;
d) programmazione delle fasi di attuazione del piano di sviluppo;
e) assistenza tecnica ai comuni, ad enti pubblici e privati, a singoli operatori che
intendano realizzare opere, impianti e interventi nel territorio della comunità
f) formulazione di pareri tecnici su fatti che interessano lo sviluppo della comunità.
2. Il personale assegnato agli uffici suddetti, nella esplicazione dei compiti di cui alle
precedenti lettere, opera secondo il metodo di lavoro di gruppo.
Art. 5
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 300 milioni,
si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 7001202 "Fondo occorrente per
far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo
l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti agli ulteriori
programmi di sviluppo (elenco n. 4)" dello stato di previsione della spesa del
bilancio 1980.
2. La presente disponibilità del bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo
la competenza della spesa a carico del cap. 6111105 che si istituisce nello stato di
previsione della spesa per l'esercizio 1980 con la denominazione "Spese per la delega
di funzioni in materia di artigianato e istituzione degli uffici di pianificazione delle
comunità montane" e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa di L. 300
milioni.
3. Per gli anni successivi e a partire dall'esercizio finanziario 1981 la corrispondente
spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della
legge 16. 5.1970, n. 281 sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di
approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
Art. 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.