LEGGE REGIONALE 31 marzo 1980, n. 6.
Provvidenze a favore dei Comuni della provincia di Cosenza colpiti dal terremoto dei giorni 20 e 21 febbraio 1980- Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 5 del 7 febbraio 1980. (Pubb. in Boll.Uff. 8 aprile 1980, n. 14)

Art. 1

1. Ai Comuni della provincia di Cosenza colpiti dal terremoto nei giorni 20 e 21 febbraio 1980 sono estese le provvidenze previste dall'art. 1 lettera b) e art. 2 della legge regionale n. 5 del 7 febbraio 1980.

2. A tale fine sono stanziate le seguenti somme: - sull'articolo 1 lettera b) L. 1.000 milioni; - sull'articolo 2 primo comma L. 3.000 milioni; - sull'articolo 2 secondo comma L. 500 milioni.

Art. 2

1. Per l'erogazione delle provvidenze previste dalla presente legge si applicano le procedure di cui all'art. 1, primo comma - limitatamente all'indicato decreto - e comma 5 e art. 2, comma 3 della legge regionale n. 5 del 7 febbraio 1980.

Art. 3

1. All'onere di L. 4.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 7001102 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 2)" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1979.

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzabile nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito capitolo 2141215 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 con la denominazione "Provvidenze a favore dei comuni della provincia di Cosenza colpiti dal terremoto del 20 e 21 febbraio 1980", e con lo stanziamento di L. 4.500.000.000, ferma restando l'attribuzione all'esercizio 1979 a norma dell'art. 13 della legge 19 maggio 1976, n. 335 e dell'art. 33 della legge regionale 22 maggio 1978, n 5.

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.