LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1980, n. 3
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980.
(Pubb. in Boll.Uff. 2 febbraio 1980, n. 5)Art. 1
1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1980 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1980, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1980 in corso di esame.
2. Nel corso dell'esercizio provvisorio medesimo è autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti delle spese obbligatorie e delle spese per gli interventi in favore delle popolazioni colpi te dalle calamità naturali dell'ottobre e dicembre 1979 e gennaio 1980 (capitoli 2141214 e 2233204). Nei limiti dei tre dodicesimi è altresì autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda foreste demaniali per l'anno 1980, annesso al bilancio regionale.
3. La Giunta regionale è inoltre autorizzata alla gestione, senza limiti di somma, dei residui attivi e passivi regolarmente accertati.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.