LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1979, n. 15
Norme regionali per l'attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
(Pubbl. in Boll. Ufficiale 7 gennaio 1980, n. 1)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Calabria, in attesa dell'emanazione di una propria normativa organica in merito all'assetto del territorio ed alle procedure della pianificazione territoriale, adempie con le presenti disposizioni agli obblighi stabiliti dalla legge 28 gennaio 1977, n.10

Art. 2
(Programma pluriennale di attuazione)

1. Le previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali si attuano nei tempi e nei modi fissati dai programmi pluriennali di attuazione, la cui validità è riferita ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

Art. 3
(Contenuto del programma pluriennale di attuazione)

1. Con il programma pluriennale di attuazione i comuni determinano quantitativamente ed identificano sul territorio gli interventi da realizzare in esecuzione dello strumento urbanistico generale al fine di soddisfare le esigenze espresse dalla collettività relative all'abitazione, alle attività produttive e ai servizi nell'arco di tempo considerato, valutando le disponibilità delle risorse pubbliche e private.

2. Il programma pluriennale di attuazione individua le aree e le zone nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni degli strumenti urbanistici generali, le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e deve contenere la relazione sullo stato di attuazione del vigente strumento urbanistico generale, anche con riferimento al patrimonio edilizio esistente.

3. Il programma pluriennale è costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione nella quale siano dimostrati e determinati i fabbisogni ed il lustrati i criteri assunti per il loro soddisfacimento nonché per la individuazione delle aree incluse nel programma, con particolare riferimento alle scelte operate nel settore dell'edilizia economica e popolare, e tenuto conto dello stato di attuazione del precedente programma pluriennale;
b) planimetria dello strumento urbanistico generale in cui siano evidenziati - le aree nelle quali le previsioni dello strumento urbanistico generale non sono state ancora attuate,distinte a secondo che si tratti di aree inedificate destinate a nuova edificazione o di aree edificate soggette ad interventi da realizzarsi con strumento urbanistico attuativo; - le aree destinate ad infrastrutture di carattere urbanistico ed a opere di urbanizzazione primaria e secondaria non ancora realizzate e delle quali si prevedono sostanziali modificazioni;
c) planimetria dello strumento urbanistico generale con la individuazione delle aree incluse nel programma pluriennale di attuazione con specificazione - per i comuni obbligati alla formazione del piano di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e per quelli che ne siano provvisti o che lo abbiano adottato di quelle comprese nel detto piano nel rispetto della proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare ed aree destinate ad attività edilizia privata stabilita dell'art. 3 della legge 167 del 1962 come modificato dall'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché delle aree eventualmente comprese nei piani di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
d) elenco delle infrastrutture di carattere urbano e delle opere da urbanizzazione primaria e secondaria, che formano oggetto del programma pluriennale di attuazione con specificazione di massima delle caratteristiche tecniche progettuali e del costo di realizzazione, e con indicazione di quelle i cui progetti siano già definitivamente approvati;
e) relazione finanziaria in cui sia no specificati i costi presumibili da affrontare da parte del comune e le relative fonti di finanziamento pubbliche e private.

Art. 4
(Procedure)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di strumenti urbanistici generali, adottano i programmi pluriennali di attuazione.

2. Il programma è approvato con delibera del Consiglio comunale. Tale delibera deve dare atto della conformità del programma allo strumento urbanistico vigente.

3. Ad avvenuta esecutività del provvedi mento, lo stesso unitamente a tutti gli atti, è depositato nella segreteria comunale per 30 giorni consecutivi e chiunque può prendere visione. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso all'albo pretorio e con manifesti pubblici.

4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni.

5. Entro i 30 giorni successivi il Consiglio comunale si pronuncia definitivamente sulle osservazioni pervenute apportando eventuali modifiche su distinti elaborati grafici.

6. Il programma esecutivo in copia conforme viene trasmesso alla Regione, assessorato all'urbanistica entro dieci giorni.

Art. 5
(Comuni esonerati)

1. I comuni compresi nell'elenco allegato alla presente legge sono esonerati dall'obbligo di dotarsi del programma pluriennale di attuazione.

Art. 6
(Contributi per la formulazione dei programmi pluriennali di attuazione)

1. I contributi per la redazione degli strumenti urbanistici previsti dalla legge regionale 14 maggio 1974, n. 7 si intendono estesi anche alla formulazione dei programmi pluriennali di attuazione.

Art. 7
(Interventi ammessi in assenza del programma pluriennale di attuazione)

1. Fino all'approvazione dei programmi pluriennali di attuazione, i comuni possono rilasciare la concessione solo su aree dotate di opere di urbanizzazione e per le quali esiste l'impegno da parte del concessionario a realizzarle, semicerchi non in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e con le norme di cui allo art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e delle leggi regionali in materia.

2. Per l'edilizia residenziale pubblica e sempre che lo strumento urbanistico generale sia adottato, i comuni potranno avvalersi del disposto dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. In rispetto delle norme sopra indicate, le concessioni possono essere altre sì rilasciate per le opere di cui allo art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n.10

Art. 8
(Poteri sostitutivi)

1. I poteri sostitutivi della Regione si applicano nei casi e forme seguenti:

a) mancata adozione del programma pluriennale di attuazione.
Nel caso in cui il comune non provveda entro il termine di cui all'art. 4 della presente legge all'adozione del programma pluriennale di attuazione, il Presidente della Giunta regionale invita il sindaco a provvedervi entro il termine massimo di 180 giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina un commissario ad acta il quale entro 90 giorni dovrà provvedere alla predisposizione ed alla conseguente adozione del programma pluriennale;
b) mancata determinazione sulla domanda di concessione.

2. Il comune deve rilasciare, a richiesta degli interessati, ricevuta della domanda di concessione edilizia, nonché degli eventuali documenti successivamente richiesti con l'attestazione della data di presentazione.

3. Nei casi in cui trascorrono 60 giorni senza che il sindaco abbia comunicato all'interessato le proprie determinazioni in merito, il richiedente, qualora non proponga ricorso giurisdizionale, può presentare alla Regione domanda di intervento sostitutivo, secondo le modalità che seguono:

- la domanda d'intervento sostitutivo va inviata al Presidente della Giunta regionale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da consegnarsi all'ufficio postale entro e non oltre i 60 giorni dalla data entro il qua le il sindaco avrebbe dovuto esprimere le proprie determinazioni, per come previsto dall'art.31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Alla domanda di cui sopra va allegata copia della ricevuta della domanda di concessione. Copia dell'istanza dell'intervento sostitutivo va contemporaneamente inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al sindaco.

5. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il competente assessorato, invita il sindaco entro 30 giorni dalla data dell'istanza, a pronunciarsi entro i 30 giorni successivi, dandone comunicazione all'assessorato all'urbanistica.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta regionale, nomina entro 30 giorni, tra i funzionari regionali esperti nella materia, un commissario il qua le deve pronunciarsi sentita la commissione edilizia comunale, sulla richiesta di concessione entro 60 giorni dalla data di nomina.

7. Dell'avvenuta nomina del commissario, a cura del competente assessorato regionale, è data immediata comunicazione al sindaco ed al richiedente.

8. Il sindaco, dal momento in cui viene nominato il commissario non può pronunciarsi in ordine alla richiesta di concessione.

9. Al commissario, per l'espletamento del le sue funzioni, sono conferiti tutti i poteri spettanti al sindaco in materia, ivi compresa la facoltà di utilizzare, per la istruzione della pratica, tutti i competenti uffici comunali.

Art. 9
(Norme transitorie e di attuazione)

1. Per i casi di mancato rilascio della concessione di cui all'art. 4 della legge 28 gennaio 1977,n.10 precedenti alla entrata in vigore della presente legge, e per i quali non sia stato proposto ricorso giurisdizionale gli interessati, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono inoltrare istanza d'intervento sostitutivo ai sensi delle norme contenute negli articoli che precedono, anche se sia decorso il termine di 60 giorni di cui all'art. 8.

Art. 10
(Utilizzazione delle aree espropriate a norma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10)

1. Entro il termine stabilito dal programma pluriennale di attuazione, gli a venti titolo, singolarmente o riuniti in "consorzi" che non abbiano presentato istanze di concessione, corredate de gli atti, documenti ed elaborati richiesti dalle vigenti norme, sono soggetti ad esproprio da parte del comune, sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.

2. Le aree così espropriate conservano la destinazione di uso previsto negli strumenti urbanistici.

3. Il comune provvede ad urbanizzarle, a destinarle ad edilizia convenzionata di cui agli artt. 8 e 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e a concederle col diritto di superficie da 60 a 90 anni, con preferenza di assegnazione all'espropriato.

4. La concessione è regolata da una convenzione tra comune e assegnatario che deve contenere l'obbligo di costruzione entro il termine previsto dal programma pluriennale di attuazione.

5. La concessione del diritto di superficie, può essere rinnovata per un periodo non superiore a quello previsto dal' l'atto originario.

Art. 11

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ELENCO DEI COMUNI NON OBBLIGATI ALLA DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE

PROVINCIA DI CATANZARO

1) Amaroni 2.282
2) Amato 1.088
3) Andali 1.491
4) Arena 2.707
5) Argusto 741
6) Brognaturo 821
7) Capistrano 1.635
8) Carfizzi 1.379
9) Cenadi 1.088
10) Centrache 984
11) Cerenzia 1.279
12) Cerva 1.310
13) Cicala 1.267
14) Conflenti 3.016
15) Cortale 3.115
16) Dasà 1.909
17) Dinami 4.012
18) Fabrizia 3.676
19) Feroleto Antico 2.329
20) Filandari 1.911
21) Filogaso 1.100
22) Fossato Serralta 776
23) Francica 1.906
24) Gagliato 1.006
25) Gasperina 3.190
26) Gerocarne 3.005
27) Ionadi 1.484
28) Jacurso 1.257
29) Limbadi 3.580
30) Marcedusa 1.054
31) Marcellinara 1.274
32) Martirano 1.392
33) Martirano Lombardo 1.987
34) Miglierina 1.316
35) Motta Santa Lucia 1.175
36) Olivadi 973
37) Palermiti 1.707
38) Petrizzi 1.804
39) Petronà 3.147
40) Pianopoli 1.816
41) Pizzoni 2.411
42) Polia 2.046
43) Roccabernarda 3.114
44) San Floro 1.032
45) Sellia 988
46) Settingiano 1.661
47) Simbario 1.573
48) Sorbo San Basile 1.262
49) Sorianello 1.808
50) Spadola 799
51) Umbriatico 1.778
52) Vallelonga 1.098
53) Vazzano 1.529
54) Zaccanopoli 1.087

PROVINCIA DI COSENZA

1) Acquaformosa 1.563
2) Aiello Calabro 3.271
3) Aieta 1.341
4) Albidona 2.180
5) Alessandria del Carretto 1.380
6) Altilia 818
7) Belsito 935
8) Bianchi 1.998
9) Bocchigliero 3.815
10) Buonvicino 3.194
11) Caloveto 1.840
12) Campana 3.335
13) Canna 1.443
14) Carpanzano 813
15) Castroregio 1.093
16) Cerchiara di Calabria 3.729
17) Cervicati 1.106
18) Cerzeto 1.944
19) Civita 1.625
20) Cleto 1.674
21) Colosimi 1.703
22) Cropalati 1.065
23) Domanico 1.087
24) Grimaldi 2.141
25) Lago 4.120
26) Laino Borgo 2.951
27) Laino Castello 1.416
28) Lappano 917
29) Maierà 1.611
30) Malito 1.032
31) Malvito 2.422
32) Marzi 900
33) Mottafollone 1.752
34) Nocara 907
35) Oriolo 3.815
36) Orsomarso 2.225
37) Paludi 1.738
38) Panettieri 431
39) Papasidero 1.638
40) Paterno Calabro 1.555
41) Pedivigliano 681
42) Pietrafitta 1.474
43) Plataci 1.564
44) Rota Greca 1.333
45) San Basile 1.709
46) San Benedetto Ullano 1.603
47) San Cosmo Albanese 1.037
48) San Donato di Ninea 2.822
49) San Fili 2.360
50) San Giorgio Albanese 1.913
51) San Lorenzo del Vallo 2.808
52) San Martino di Finita 1.581
53) San Pietro in Amantea 873
54) Santa Caterina Albanese 1.889
55) Santa Domenica Talao 1.413
56) Sant'Agata di Esaro 2.531
57) Santa Sofia d'Epiro 2.835
58) San Vincenzo La Costa 1.789
59) Saracena 3.823
60) Scala Coeli 2.147
61) Scigliano 2.349
62) Serra d'Aiello 815
63) Serra Pedace 1.249
64) Tarzia 3.090
65) Terravecchia 1.504
66) Vaccarizzo Albanese 1.684
67) Zumpano 1.197

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

1) Agnana Calabra 980
2) Anoia 3.015
3) Antonimina 1.658
4) Bagaladi 2.034
5) Benestare 2.287
6) Bivongi 2.509
7) Bova 1.302
8) Calanna 1.974
9) Canolo 1.487
10) Caraffa del Bianco 1.005
11) Cardeto 3.388
12) Careri 2.707
13) Casignana 1.197
14) Ciminà 1.310
15) Cosoleto 1.705
16) Fiumara 1.763
17) Galatro 3.040
18) Giffone 3.112
19) Grotteria 5.706
20) Laganadi 921
21) Maropati 2.126
22) Martone 1.172
23) Melicuccà 1.922
24) Melicucco 3.784
25) Molochio 3.337
26) Pazzano 1.431
27) Platì 4.071
28) Roccaforte del Greco 1.393
29) Roghudi 1.628
30) Samo 1.216
31) San Giovanni di Gerace 946
32) San Luca 4.234
33) San Pietro di Caridà 2.322
34) San Procopio 876
35) San Roberto 2.455
36) Santa Cristina d'Aspromonte 1.619
37) Sant'Agata del Bianco 908
38) Sant'Alessio d'Aspromomte 763
39) Sant'Eufemia d'Aspromonte 5.081
40) Scido 1.585
41) Serrata 1.314
42) Staiti 831
43) Stignano 1.681
44) Terranova Sappo Minulio 747
45) Varapodio 3.040