LEGGE REGIONALE 29 Dicembre 1978, n. 32
Fondo straordinario per l'intervento regionale integrativo alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 relativa al piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato.
(Pubbl. in Boll. Uff. 29 dicembre 1978 n. 42)Art. 1
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 27 agosto 1973, n. 12, per lo anno 1978 è autorizzata una ulteriore spesa di L. 4.500 milioni.
Art. 2
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 4.500 milioni, si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 7001202 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo" che viene decurtato dalla medesima somma, in termini di competenza e di cassa.
2. La spesa di L.4.500 milioni è imputata al cap. 4311203 "Fondo straordinario per l'intervento regionale integrativo alla legge 6 dicembre 1971, n 1044 per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili nido", che si istituisce nello stato di previsione col bilancio per l'anno 1978 e che viene incrementato dalla medesima somma, in termini di competenza e di cassa.
Art. 3
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere tutti i provvedimenti diretti alla immediata attuazione degli interventi previsti negli articoli precedenti sulla base dei piani già approvati dal Consiglio regionale.
Art. 4
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficia le della Regione.