LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1978, n. 28
Adeguamento della normativa dell'Opera Sila ai principi fissati
dalla legge 30 aprile 1976, n. 386
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 dicembre 1978, n. 39)
Art. 1
1. L'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, viene disciplinata dalla presente legge in
armonia con i principi stabiliti dalla legge 30 aprile 1976 n. 386 ed assume la
denominazione di "Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC)".
2. L'ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è strumento operativo
della Regione per l'ammodernamento ed il potenziamento del sistema produttivo
dell'agricoltura.
3. L'ESAC ha sede in Cosenza ed opera sull'intero territorio della regione.
Art. 2
1. L'ESAC, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate con leggi a comunità
montane, comprensori, province e comuni:
a) opera, quale organismo fondiario, a norma delle leggi in vigore e delle direttive della
Regione, e nel quadro dei piani comprensoriali, zonali e delle comunità montane,
acquisendo, anche mediante espropri previsti dalle leggi in vigore, riordinando e
ricomponendo terreni per il risanamento della struttura produttiva agricola e per la
costituzione di aziende agricole, in grado di conseguire adeguati livelli di reddito, con
particolare riguardo a quel le suscettibili di conduzione associata;
b) organizza, promuove e coordina sulla base di piani annuali approvati dal Consiglio
regionale e avvalendosi soprattutto di apposite cooperative, servizi di assistenza tecnica
ed informazione socio-economica; garantisce i necessari collegamenti con le attività di
ricerca, di sperimentazione, di qualificazione professionale, con i centri di contabilità
aziendale, con i campi sperimentali, nonché con altri enti a servizio dell'agricoltura;
assume iniziative nel campo della dimostrazione e divulgazione anche attraverso la
costituzione di campi di orientamento produttivo ed economico nonché di centri di ricerca
applicati;
c) promuove e sviluppa la cooperazione ed altre forme associative, nell'ambito delle
scelte e delle direttive della Regione, sentite le organizzazioni cooperative, sulla base
di piani coordinati di interventi di assistenza tecnica, economica e finanziaria approvati
dalla Regione;
d) esegue su richiesta della Regione e degli altri enti locali, piani e programmi di
interesse agricolo. I suddetti compiti sono assolti in maniera coordinata sulla base del
programma di attività di cui al successivo articolo 8.
Art. 3
1. Nelle materie di cui all'art. 2 l'ESAC:
1) assiste gli imprenditori agricoli, singoli od associati, negli adempimenti necessari
per l'ottenimento delle provvidenze previste da leggi statali e regionali per il settore
agricolo;
2) presta, sulla base delle direttive regionali, assistenza economica e finanziaria a
favore di produttori singoli od associati con preferenza alle cooperative ed alle
organizzazioni di produttori agricoli mediante la prestazione di garanzie fidejussorie e
la concessione di prestiti agricoli di conduzione, dotazione ed anticipazioni sui
prodotti, con fondi allo scopo assegnati dalla Regione;
3) realizza sulla base dei piani delle comunità montane,dei comprensori e delle zone,
impianti, attrezzature servizi d'interesse comune per i produttori agricoli, qualora siano
carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali, prestando la necessaria
assistenza tecnica e finanziaria nella fase di avviamento;
4) può assumere, in casi di gravi ed accertate difficoltà, d'intesa con le
organizzazioni cooperative, la gestione diretta di impianti e servizi a carattere
cooperativo od associativo che presentino un interesse vitale per l'economia agricola
della zona ove essi sono ubicati, per un periodo in nessun caso superiore a tre anni;
5) partecipa, su richiesta della Regione, all'elaborazione del piano regionale di sviluppo
economico per il settore agricolo.
Art. 4
1. Nelle materie di cui agli artt. 2 e 3 l'ESAC, a richiesta degli organi regionali, delle
comunità montane, degli enti locali, delle organizzazioni dei produttori, delle
organizzazioni delle cooperative e degli organismi pubblici operanti nel settore
dell'agricoltura, presta consulenza ed assistenza e predispone studi e piani, senza onere
alcuno per i richiedenti.
Art. 5
1. I compiti ad esaurimento di cui all'art.9 della legge 30 aprile 1976 n. 386, sono
espletati con le modalità e le condizioni fissate in detto art.
Art. 6
1. Le funzioni non previste dai precedenti artt. e svolte dall'Opera Sila - ente di
sviluppo in Calabria - in conseguenza di leggi statali e regionali sono assunte dalla
Regione, che provvederà con proprie leggi a dare ad esse assetto definitivo, entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Sino all'entrata in vigore di tali leggi regionali, l'ESAC provvederà a svolgere i
compiti connessi con le funzioni in questione mediante gestioni speciali, secondo i
programmi e le priorità determinati dalla Regione.
Art. 7
1. La gestione degli impianti destinati alla produzione, trasformazione e conservazione
agricola deve essere affidata ai produttori e coltivatori del settore, associati od
organizzati in cooperative o consorzi di cooperative sulla base di uno statuto tipo
predisposto dalla Regione, nel quale sia sancito, tra l'altro, che deve essere garantita
l'adesione a chiunque, in possesso dei titoli, ne faccia richiesta.
2. Nel caso in cui più cooperative richiedono di gestire uno stesso impianto la gestione
è affidata alle stesse cooperative purché associate.
3. La gestione degli impianti d'interesse turistico deve essere affidata, d'intesa con i
comuni interessati e sentite le organizzazioni regionali delle cooperative nonché quelle
del commercio e del turismo, a cooperative o gruppi di operatori economici associati, con
preferenza a cooperative di giovani costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n.285,e
successive modificazioni.
4. L'affidamento della gestione degli impianti avviene sulla base di un piano elaborato
dall'ESAC ed approvato dal Consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, e ventuali completamenti, ristrutturazioni e risanamenti economici,
necessari per l'affidamento degli impianti, devono essere previsti nel medesimo piano.
5. Al di fuori di detto piano non può essere disposta alcuna concessione.
6. Le concessioni in atto vanno immediatamente revocate. Ove la revoca non risulti
possibile, le stesse concessioni non possono essere rinnovate alla loro scadenza, tranne
che risultino compatibili col piano e sempre che le cooperative interessate siano dotate
di uno statuto conforme a quello di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 8
1. Nell'ambito degli indirizzi e delle scelte programmatiche regionali, l'ESAC predispone
un programma quinquennale di attività.
2. In attuazione del programma quinquennale entro il 30 settembre di ogni anno,
l'ente trasmette al Presidente della Giunta regionale il programma annuale di attività
unitamente al relativo bilancio di previsione, da allegare a quello della Regione. Entro
la fine di aprile di ogni anno l'ente trasmette al Presidente della Giunta
regionale la relazione annuale sull'attività svolta unitamente al relativo conto
consuntivo, da allegare a quello della Regione.
3. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per l'approvazione ed il
finanziamento, i programmi di attività, i bilanci e la relazione annuale corredati dalle
proprie osservazioni e proposte di modifica.
4. Al bilancio preventivo ed a quello consuntivo dell'ente sono annessi i bilanci
separati, relativi alle gestioni speciali di cui all'art. 5 della presente legge.
5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Art. 9
1. Il patrimonio dell'ente è costituito da tutti i beni mobili ed
immobili, le attività e le passività dell'Opera Sila - Ente di Sviluppo in Calabria.
Art. 10
1. La funzionalità dell'ente è assicurata da :
a) contributi ordinari della Regione per le spese di funzionamento stanziati annualmente
nel bilancio regionale;
b) finanziamenti per la realizzazione di attività previste dalla presente legge;
c) fondi assegnati dallo Stato per le gestioni speciali;
d) proventi di esercizi ed attività specifiche ed operazioni sul patrimonio
e) lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni;
f) eventuali altre entrate e contributi.
Art. 11
1. Sono organi dell'ente:
- il Consiglio d'amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato esecutivo;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 12
1. Il Consiglio di amministrazione è no minato con decreto del Presidente della Giunta
regionale su conforme deliberazione del Consiglio regionale e dura in carica cinque anni.
2. Del Consiglio di amministrazione fanno parte, oltre al presidente:
a) 13 membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi;
b) 12 membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale, dagli imprenditori agricoli non
coltivatori, dai lavoratori agri coli dipendenti e dalle organizzazioni delle cooperative
agricole, in proporzione all'effettiva rappresentatività di ciascuna categoria nella
regione. I membri designati dalle organizzazioni sindacali dovranno essere in
rappresentanza delle varie categorie dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni;
c) un membro in rappresentanza del personale, designato dal personale dell'ente.
3. In mancanza della designazione dei propri rappresentanti da parte di alcuno degli
organismi indicati alle lettere b) e c) del precedente comma entro due mesi della
richiesta dei competenti organi regionali, il Consiglio di amministrazione può essere
nominato e validamente insediato con pienezza di potere, purché siano stati eletti e
designati almeno due terzi dei membri ad esso assegnati.
4. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore generale
dell'ente, che partecipa alle sedute con voto consultivo.
5. In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri del Consiglio la sostituzione
avviene con la medesima procedura sopra riportata riferita al gruppo di appartenenza del
consigliere rinunziatario o decaduto, ed il nuovo componente rimane in carica fino alla
normale scadenza del Consiglio.
6. I consiglieri sono rieleggibili per una sola volta.
Art. 13
1. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione nè del collegio dei revisori
dei conti dell'ente i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri
delle comunità montane, i consiglieri dei comuni della regione, i dipendenti della
Regione e del l'ESAC, ad eccezione per questi ultimi, del rappresentante del personale,
previsto alla lettera c) dell'art. 12,i titolari e gli amministratori di imprese private
che risultino vincolate con lo ente per contratti di opere di somministrazione o di
concessione.
2. I membri la cui carica sia divenuta incompatibile devono, entro 30 giorni dal
verificarsi della condizione di incompatibilità, rinunziare alla nuova carica o funzione,
senza necessità di diffida o invito da parte dell'ente, pena la decadenza automatica.
3. Per i membri per i quali la condizione di incompatibilità sussista al momento della
nomina, il termine di 30 giorni di cui al precedente comma decorre dalla notifica o
comunicazione del decreto di nomina.
4. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 14
1. Il Consiglio di amministrazione cura la gestione dell'ente, provvedendo tra l'altro:
a) ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
b) ad approvare i programmi di attività e la relazione annuale;
c) a deliberare il regolamento di amministrazione e contabilità,il regolamento organico
del personale ed ogni altro regolamento che concerne la vita dello ente;
d) ad eleggere, nella prima riunione, tra i componenti del Consiglio due vice presidenti
ed i membri del comitato esecutivo;
e) a stabilire le attribuzioni e le materie da delegare al comitato esecutivo;
f) a deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione.
2. Le attribuzioni in materia di bilancio di previsione, di conti consuntivi, di piani e
programmi di attività e di regolamenti sono di competenza esclusiva ed indelegabile del
Consiglio.
Art. 15
1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con lettera
raccomandata da spedirsi almeno 5 giorni prima di quello della riunione o, in caso di
urgenza, mediante convocazione telegrafica inoltrata 48 ore prima della riunione.
2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni due mesi e ogni qualvolta sia ritenuto
opportuno dal Presidente; in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno un
terzo dei consiglieri o dal collegio dei revisori dei conti. Il Consiglio di
amministrazione può altresì essere convocato su motivata richiesta del Presidente della
Giunta regionale.
3. Le adunanze del Consiglio sono valide quando siano presenti, in prima convocazione, la
metà dei suoi componenti e, in seconda convocazione, un terzo di essi.
4. La seconda convocazione non può aver luogo ad una distanza dalla prima inferiore a 24
ore.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
6. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a più di 3 sedute
consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio e sono sostituiti dagli
organi che li hanno eletti o designati, secondo le procedure di cui all'art. 12 della
presente legge.
Art. 16
1. Il Presidente dell'ente, scelto fra persone altamente qualificate e dotate di
esperienza amministrativa, tecnica e giuridica è eletto dal Consiglio regionale
contestualmente alla nomina del Consiglio di amministrazione, con le modalità previste
dallo Statuto della Regione per l'elezione del Presidente del Consiglio regionale.
2. Il Presidente ha la rappresentanza le gale dell'ente, convoca e presiede il Consiglio
di amministrazione ed il comitato esecutivo, dispone per l'attuazione delle deliberazioni.
3. Il Presidente ha la facoltà di adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di
competenza del comitato esecutivo sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella sua
prima riunione e comunque nel termine di 15 giorni.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni, a turno, uno
dei Vice Presidenti.
5. Su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione può attribuire specifici
incarichi ai Vice Presidenti.
6. Le norme sulle incompatibilità, di cui all'art. 13, valgono anche per il Presidente.
7. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione e può essere
rieletto una sola volta.
Art. 17
1. Nell'ambito del Consiglio di amministrazione dell'ente viene costituito il comitato
esecutivo composto dal Presidente, dei Vice Presidenti e di 4 membri eletti in seno al
Consiglio.
2. Il comitato esecutivo delibera gli atti di ordinaria amministrazione ed esercita le
attribuzioni demandategli dal Consiglio di amministrazione o che non rientrano nella
specifica competenza del Consiglio stesso.
3. Le deliberazioni del comitato esecutivo debbono essere comunicate al Consiglio di
amministrazione nella sua prima riunione, perché ne sia preso atto.
4. Il direttore generale dell'ente partecipa ai lavori del comitato esecutivo con voto
consultivo ed esercita le funzioni di segretario.
Art. 18
1. Il collegio dei revisori dei conti si compone:
- di 3 membri effettivi e due supplenti eletti separatamente con voto limitato ad uno, dal
Consiglio regionale, scelti dall'albo ufficiale dei revisori dei conti della Calabria;
- di 2 membri designati rispettivamente dal Ministero del tesoro e dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
2. Il Presidente del collegio dei revisori dei conti è nominato dal collegio stesso tra i
membri effettivi eletti dal Consiglio regionale.
3. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica 5 anni; può assistere alle sedute
degli organi collegiali dell'ente, esamina il bilancio, controlla la gestione finanziaria
dell'ente, formula osservazioni e raccomandazioni che trasmette al Presidente dell'ente ed
al Presidente della Regione, nonché una relazione annuale che è allegata al conto
consuntivo.
Art. 19
1. Al Presidente, ai consiglieri di amministrazione ed ai revisori dei conti competono le
indennità di carica ed il rimborso delle spese che saranno fissati con legge regionale.
Art. 20
1. Le deliberazioni relative al regolamento organico del personale, al regola mento
d'amministrazione e contabilità, al conto consuntivo, al bilancio preventivo ed alle
relative variazioni, ai programmi di attività ed alla relazione annuale sono approvate
dal Consiglio regionale.
2. Le rimanenti deliberazioni, nonché quelle del comitato esecutivo sono sottoposte al
controllo di legittimità di una apposita commissione, presieduta dall'assessore regionale
dell'agricoltura, composta di:
- 7 membri eletti dal Consiglio regionale nel suo seno con voto limitato a due terzi;
- il responsabile dell'ufficio legale della Regione;
- il direttore di ragioneria della Regione;
- 2 dirigenti di settore del dipartimento per lo sviluppo economico, di cui 1
dell'assessorato regionale all'agricoltura, con funzioni anche di segretario.
3. La commissione, per l'espletammento dei propri compiti si avvale di personale in
servizio presso il dipartimento per lo sviluppo economico.
4. La commissione viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
5. Le delibere del comitato esecutivo debbono essere trasmesse alla commissione entro 10
giorni dalla data di adozione e divengono esecutive se la commissione non ne pronuncia
l'annullamento, nel termine di 20 giorni dalla loro ricezione, con provvedimento motivato,
o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.
6. L'esecutività è sospesa se nel termine di cui al precedente comma la commissione
chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso la deliberazione
diviene esecutiva se la commissione non ne pronuncia l'annullamento entro 20 giorni dal
ricevimento delle contradeduzioni.
7. Sono soggette al controllo di merito le deliberazioni concernenti:
a) atti e contratti di importo superiore a 100 milioni;
b) approvazione di progetti d'importo superiore a 150 milioni;
c) atti e contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili d'importo superiore a 50
milioni;
d) accensioni di mutui, per finanziamenti e di anticipazioni di cassa, d'importo superiore
a 250 milioni.
Art. 21
1. I poteri di controllo sostitutivo sono esercitati dalla commissione prevista dal
precedente art. 20 mediante invito scritto all'ente a compiere l'atto dovuto entro un
termine determinato.
2. Scaduto inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma precedente, la commissione
nomina un commissario per l'adozione dell'atto.
3. Gli atti compiuti dal commissario ad acta sono soggetti ai normali controlli
Art. 22
1. Il Consiglio regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento
dell'ente.
2. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto per gravi violazioni di leggi
statali o regionali o dei regolamenti dell'ente, con decreto del Presidente della Giunta
previa deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio di amministrazione può essere inoltre sciolto, sempre previa
deliberazione del Consiglio regionale, in caso di persistente inattività o inefficienza.
4. In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta
regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, nomina un commissario
straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.
5. In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, di rinunzia o decadenza di
uno o più dei suoi membri, la sostituzione avviene secondo le norme previste dalla
presente legge.
Art. 23
1. La struttura organizzativa e funziona le dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo della
Calabria, proposta dal Consiglio di amministrazione dell'ente, è approvata con legge dal
Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Detta strutturazione prevede un'organica e funzionale distribuzione dei compiti tra le
unità organiche centrali e quelle periferiche. La struttura centrale, con sede in Cosenza
ha compiti di studio, coordinamento e direzione; quelle periferiche con uffici
compiutamente operativi a carattere interdisciplinare ubicati in modo articolato e
funzionale ad aree di programmazione agricola e /o a più comunità montane ovvero, dopo
la loro istituzione, in tutti i comprensori , hanno il compito di sviluppare sempre più i
rapporti con gli enti locali e con gli operatori singoli o associati, al fine di
promuovere un processo di sviluppo che, assecondando e sollecitando le tendenze evolutive
ambientali, valorizzi le risorse locali in attuazione delle linee di programmazione
zonale.
3. Il regolamento sarà corredato di una pianta organica del personale da impiegare
nell'espletamento delle funzioni di cui agli artt. 2-3-4, e di una pianta organica del
personale da impiegare nell'espletamento delle funzioni relative alle gestioni speciali di
cui allo art. 5 della presente legge.
4. Le piante organiche stabiliranno il contingente di personale tecnico di cui l'ente
dovrà dotarsi per l'espletamento delle funzioni ad esso affidate
Art. 24
1. Il Consiglio regionale, con legge da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, provvede a determinare lo stato giuridico ed il trattamento economico e
l'indennità di fine rapporto di lavoro del personale dell'ente di sviluppo, fatti salvi i
di ritti acquisiti alla data di entrata in vigore della legge 30.04.'76, n. 386, nonché i
provvedimenti adottati fino alla entrata in vigore della presente legge, purché
regolarmente esecutivi e derivanti dai diritti medesimi.
2. Il personale dell'Opera Sila - Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria, che risulti
esuberante rispetto agli organi ci di cui all'art. 23 e che non trovi collocazione
nell'amministrazione regionale, in conseguenza di quanto stabilito dall'art. 6 della
presente legge, sarà proposto previa consultazione delle organizzazioni sindacali più
rappresentative ai competenti organi dell'amministrazione statale per il collocamento nei
ruoli unici di cui all'art. 6 - lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382, ai sensi
dell'art. 7 - primo comma della legge 30 aprile 1976, n. 386.
2. È ammesso, per esigenze di servizio, il comando del personale di ruolo dallo ESAC alla
Regione e viceversa.
3. I relativi provvedimenti sono adottati di concerto tra le amministrazioni interessate,
sentite le organizzazioni sindacali e l'interessato.
Art. 25
1. All'ente è preposto un direttore generale, nominato con decreto del Presidente della
Giunta regionale, previa de liberazione adottata, a maggioranza dei due terzi dei
componenti assegnati, dal Consiglio di amministrazione dell'ente.
2. La nomina del direttore generale dura 5 anni.
3. Il direttore generale può essere nominato con contratto a termine, nei limiti di cui
al precedente comma e può essere scelto anche al di fuori del personale dell'ente.
4. Il trattamento economico e lo stato giuridico del direttore generale saranno
disciplinati con la legge di cui al primo comma del precedente art. 24.
5. Qualora la nomina a direttore generale riguardi un funzionario dell'ente, questi ha
diritto, per la durata della nomina, ad una indennità in misura pari alla differenza tra
il trattamento economico goduto e quello attribuito al direttore generale.
6. Qualora la nomina sia attribuita ad un funzionario regionale vale quanto previsto al
comma precedente, il funzionario interessato è comandato presso l'ESAC per la durata
della nomina.
Art. 26
1. Fino all'entrata in vigore della legge di cui al primo comma del precedente art. 23 e
salvo quanto già previsto dalla presente legge, resta valida la normativa che attualmente
regola la struttura organizzativa e funzionale dell'ente.
2. Per la disciplina dello stato giuridico, del trattamento economico e del trattamento di
fine rapporto del personale dell'ente restano valide, fino all'entrata in vigore della
legge di cui al primo comma del precedente art. 24, le norme che regolano il rapporto
d'impiego dei dipendenti dell'Opera Sila.
3. Fino all'approvazione della pianta organica e del regolamento previsti dallo art. 23,
è vietata ogni assunzione sotto qualsiasi titolo.
Art. 27
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento alle norme di cui alla
legge 30 aprile 1976, n. 386.
Art. 28
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.