LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1978, n. 25
Rifinanziamento con integrazioni della legge regionale 30 novembre 1977, n. 30 recante: "interventi straordinari per garantire la copertura finanziaria del maggiore onere derivante dall'appli cazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private".
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 dicembre 1978, n. 38)Art. 1
1. Per le finalità contemplate dall'art 1 della legge regionale n. 30 del 30 novembre 1977,l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l'anno 1978 alle imprese private aventi sede amministrativa nella Regione Calabria che esercitano servizi automobilistici su concessione regionale, comunale o statale che applicano il contratto nazionale ANAC, i fondi occorrenti alla copertura del maggiore costo del personale, nei limiti della spesa prevista dal successivo art. 2 e, verificandosi l'ipotesi considerata dall'art. 5 della stessa legge, limitatamente alla parte eccedente la misura del saldo attivo.
Art. 2
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1978 la spesa di L. 3.410 milioni, ragguagliata a 1.100 addetti ai servizi. Tale somma è comprensiva dei contributi assicurativi, previdenziali e assistenziali, nonché della differenza dovuta per lo adeguamento del trattamento di fine lavoro (fondo di buonuscita) presuntivamente commisurata all'8,25% dell'intera differenza lorda fra i trattamenti presi in comparazione dalla succitata legge n. 30/1977.
Art. 3
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 3.410 milioni, si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 7001101 "fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1978.
2. La spesa di L. 3.410 milioni è imputata al cap. 2222102, già istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1978, che viene incrementato della medesima somma.
3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa riferimento con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 6 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione.
Art. 4
1. Le somme stanziate in bilancio che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate nell'esercizio finanziario cui si riferiscono possono essere utilizzate nell'esercizio successivo, osservando il disposto dell'art. 36 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 nel testo modificato dall'art. 1 della legge 1 marzo 1964, n. 62.
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.