LEGGE REGIONALE 15 settembre 1978, n. 24
Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1978
(Pubbl. in Boll. Uff. 23 settembre 1978, n. 31)

Art. 1
(Bilancio di competenza-Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. È approvato in L. 1.111.489.294.886 lo stato di previsione di competenza dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1978, annesso alla presente legge (tabella A - 2 colonna).

2. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 1978.

3. È approvato in L. 1.111.489.294.886 lo stato di previsione di competenza della spesa della Regione per l'anno finanziario 1978, annesso alla presente legge (tabella B- 3 colonna).

4. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

Art. 2
(Bilancio di cassa-Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. È approvato in L. 1.290.688.634.124 lo stato di previsione di cassa dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1978, annesso alla presente legge (tabella A- 3 colonna).

2. Sono autorizzate la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 1978.

3. È approvato in L. 1.290.688.634.124 lo stato di previsione di cassa della spesa della Regione per l'anno finanzia rio 1978, annesso alla presente legge (tabella B - 4 colonna).

4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

Art. 3
(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 1978, annesso alla presente legge.

Art. 4
(Classificazione delle entrate e della spesa)

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art 24 della legge regionale 22-5-1978, n. 5

2. Le categorie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella A).

3. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale 22-5-1978, n. 5

4. Le rubriche, i settori, i campi d'intervento, i gruppi di programmi e i programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B)

Art. 5
(Bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale 1978-1981, da allegarsi al bilancio annuale, è adottato successivamente con apposita legge regionale.

Art. 6
(Rifinanziamento di leggi regionali)

1. Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1978, le seguenti spese per provvedere agli interventi previsti dalle leggi regionali accanto a ciascuna di esse indicate:

a) L. 3.000.000.000 con iscrizione al cap.2231202 per interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica,ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26;

b) L. 750.000.000 con iscrizione al cap. 2232102 per contributo straordinario a favore delle comunità montane per le spese relative al personale proveniente dagli enti disciolti, ai sensi della legge regionale 31 maggio 1978, n. 7;

c) L. 500.000.000 con iscrizione al cap. 2324201 per contributi ai comuni e loro consorzi, nonché alle comunità montane, diretti a favorire gli insedia menti produttivi, ai sensi della legge regionale 16 aprile 1977, n. 13;

d) L. 500.000.000 con iscrizione al cap. 3312201 per contributi relativi al finanziamento di spese di edilizia scolastica minore,ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 30;

e) L. 1.500.000.000 con iscrizione al cap. 4251101 per interventi nel settore della medicina riabilitativa, ai sensi della legge regionale 12 marzo 1977, n. 10;

f) L. 600.000.000 con iscrizione al cap. 4352101 per provvidenze a favore dei farmacisti rurali, ai sensi della legge regionale 8 settembre 1977, n. 24

g) L. 300.000.000 con iscrizione al cap. 5122202 per contributo al consorzio del bergamotto di Reggio Calabria a sostegno e sviluppo della produzione del bergamotto e dei nuovi derivati, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7;

h) L. 500.000.000 con iscrizione al cap. 5123202 per il potenziamento delle strutture zootecniche, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 16;

i) L. 1.300.000.000 con iscrizione al cap. 5131201 per sviluppo della cooperazione agricola, ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23, di cui L. 50.000.000 per le iniziative e i programmi previsti dall'articolo 2, lire 700.000.000 per i contributi e le iniziative previste dall'articolo 3, lire 240.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma dell'articolo 4, lire 10.000.000 per le iniziative previste dall'art. 6, L. 300.000.000 per le iniziative previste dall'art. 7;

l) L. 500.000.000 con iscrizione al cap. 5223201 per incentivi nel settore delle colture erbacee irrigue, ai sensi della legge regionale 17 settembre 1974, n. 17;

m) L. 1.150.000.000 con iscrizione al cap. 6122201 per incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana, ai sensi della legge regionale 17 settembre 1974, n.12

n) L. 500.000.000 con iscrizione al cap. 6122202 per conferimento alla dotazione del fondo, per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi delle leggi regionali 17 settembre 1974, n. 12 e 28 maggio 1975, n. 21.

Art. 7
(Destinazione di fondi)

1. I fondi assegnati dallo Stato - ai sensi dell'art. 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183 - sono destinati per lire 10.271.000.000 al finanziamento degli interventi per l'attuazione dei programmi di conservazione del suolo (capitolo 2233202 della spesa), per lire 50.000.000.000 al finanziamento delle spese di completamento delle opere di cui al IV programma stralcio e precedenti della legge speciale Calabria numero 437/68 (cap.2233203 della spesa) e per L. 54.000.000.000 al finanziamento degli interventi straordinari coordinati per l'attuazione del piano a carattere intersettoriale per le aree interne, lo artigianato, la piccola industria e il turismo, da coordinare anche con gli interventi finanziati attraverso i fondi provenienti dal FERS e dall'articolo 8 della medesima legge 2 maggio 1976, n. 183 (cap. 2233204 della spesa).

2. I fondi assegnati dallo Stato - ai sensi dell'art. 1 della legge 1-7-1977, n. 403 - sono destinati per lire 20.000.000.000 al finanziamento delle spese per la ristrutturazione ed il risanamento produttivo degli impianti di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, gestiti direttamente o indirettamente dall'ESA, nonché per assicurare la gestione dei medesimi (cap. 5131202 della spesa) e per lire 3.177.300.000 al finanziamento della concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato, di cui alle leggi regionali 16-1-1974, n. 2 e 14-5-1975, n. 17 (cap. 5132201 della spesa).

Art. 8
(Utilizzazione dei fondi)

1. I fondi stanziati sui capitoli della spesa 2132102 - 2132103 - 2132202 2132203 - 2133101 - 2211206 - 2221202 2231101 - 2231201 - 2232101 - 2233201 2233204 - 2323201 - 3131101 - 5131202 6221101 - 6311101 possono essere utilizzati esclusivamente sulla base di piani o programmi predisposti dalla Giunta ed approvati dal Consiglio, ai sensi dello art. 16, lettera a), dello statuto regionale.

Art. 9
(Spese obbligatorie)

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 quelle descritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al cap. 7002101 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al 1 comma del presente art..

Art. 10
(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 30 della legge regionale 22-5- 1978, n. 5, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1978 sui singoli capitoli di spesa, è determinato per l'esercizio medesimo in L. 35 miliardi.

2. Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al cap. 7002103 a favore di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.

Art. 11
(Spese impreviste)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell'elenco di cui al 1 comma del precedente art.7, nonché ai nuovi capitoli di spesa, per le finalità e nei limiti di cui allo art. 31 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

2. Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma precedente, iscritto in bilancio al cap. 7002102, sono presentate entro quindici giorni dalla loro adozione in Consiglio regionale per la convalida.

Art. 12
(Variazioni al bilancio)

1. In conformità all'art. 36 - primo comma - della legge regionale 22-5-1978 n. 5, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni da comunicarsi entro 15 giorni al Consiglio, le variazioni del bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

Art. 13
(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)

1. Fino a quando non sia diversamente di sposto da leggi regionali, alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione si provvede, nei limiti dei capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa, sulla base della normativa statale in quanto applicabile.

Art. 14
(Allegati del bilancio)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- allegato n. 1, concernente gli elenchi dei provvedimenti legislativi in corso di adozione che si finanziano con i fondi globali;

- allegato n. 2, concernente l'elenco delle spese obbligatorie;

- allegato n. 3, concernente l'elenco delle spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito e per il pagamento di quote di entrate de volute ad enti ed istituti o di somme comunque percette per conto terzi;

- allegato n. 4, concernente i prospetti di cui alle lettere a) e b) dell'art 26 della legge regionale 22-5-1978, n.5;

- allegato n. 5, concernente la riclassificazione delle spese ai sensi dello art. 25 - ultimo comma - della legge regionale 22-5-1978, n. 5;

- allegato n. 6, concernente il bilancio dell'azienda forestale demaniale per l'anno 1978.

Art. 15
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.