LEGGE REGIONALE 15 settembre 1978, n.23
Modifiche alle leggi regionali 15 dicembre 1972, n. 8 e 15 aprile
1975, n. 10 recanti norme per l'assistenza e la previdenza dei consiglieri
(Pubbl. in Boll. Uff. 21 settembre 1978, n. 30)
Art. 1
1. A far tempo dal 1 gennaio 1978, i contributi di cui al secondo comma dell'art. 4 della
legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8, sono trattenuti ogni mese dall'amministrazione del
Consiglio regionale nella misura del 15% dell'indennitą mensile lorda prevista dal l'art.
1, secondo comma, lettera f), della legge regionale 10 novembre 1972, n.6
Art. 2
Art. 3
1. Per i consiglieri regionali che sono stati eletti nella prima legislatura e rieletti
nella seconda, l'anzianitą, agli effetti dell'applicazione dell'articolo precedente,
decorrerą dal giugno 1970.
2. La tabella di cui al precedente art. 2 non si applica ai consiglieri cessati dal
mandato con la prima legislatura del Consiglio regionale, per i quali rimarrą valido il
trattamento previsto dall'art. 4 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 10.
Art. 4
1. Le somme ricavate mediante le decurtazioni, per assenze previste dagli artt. 2 e 3
della legge regionale 10.11.1972, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni,
saranno riversate in favore del fondo di previdenza dei consiglieri regionali.
Art. 5
1. A parziale modifica dell'art. 2 della legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8, il fondo
č alimentato:
a) dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica;
b) dai contributi volontari di consiglieri cessati dal mandato o di loro aventi causa;
c) dalle rendite di origine patrimoniale e dagli interessi maturati sui fondi accantonati;
d) dalle somme di cui al precedente articolo 4;
e) da eventuali donazioni, elargizioni e contributi.