(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1978, n.23
Modifiche alle leggi regionali 15 dicembre 1972, n. 8 e 15 aprile 1975, n. 10 recanti norme per l'assistenza e la previdenza dei consiglieri
(Pubbl. in Boll. Uff. 21 settembre 1978, n. 30)

Art. 1

1. A far tempo dal 1 gennaio 1978, i contributi di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8, sono trattenuti ogni mese dall'amministrazione del Consiglio regionale nella misura del 15% dell'indennitą mensile lorda prevista dal l'art. 1, secondo comma, lettera f), della legge regionale 10 novembre 1972, n.6

Art. 2

Art. 3

1. Per i consiglieri regionali che sono stati eletti nella prima legislatura e rieletti nella seconda, l'anzianitą, agli effetti dell'applicazione dell'articolo precedente, decorrerą dal giugno 1970.

2. La tabella di cui al precedente art. 2 non si applica ai consiglieri cessati dal mandato con la prima legislatura del Consiglio regionale, per i quali rimarrą valido il trattamento previsto dall'art. 4 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 10.

Art. 4

1. Le somme ricavate mediante le decurtazioni, per assenze previste dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 10.11.1972, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno riversate in favore del fondo di previdenza dei consiglieri regionali.

Art. 5

1. A parziale modifica dell'art. 2 della legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8, il fondo č alimentato:

a) dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica;
b) dai contributi volontari di consiglieri cessati dal mandato o di loro aventi causa;
c) dalle rendite di origine patrimoniale e dagli interessi maturati sui fondi accantonati;
d) dalle somme di cui al precedente articolo 4;
e) da eventuali donazioni, elargizioni e contributi.