LEGGE REGIONALE 15 settembre 1978, n.20
Norme per l'erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi di linea di concessione regionale
(Pubbl. in Boll. Uff. 21 sett. 1978, n.30)

Art. 1

1. Per le finalità di cui all'art.1 del la legge regionale 29 gennaio 1975, n.7, modificata dalla legge regionale 23 gennaio 1976, n. 1, è autorizzato per l'anno 1978 un impegno integrativo di spesa di L. 2.800 milioni per la erogazione di contributi di esercizio, in relazione al servizio svolto negli anni 1975 e 1976.

2. Per l'erogazione di contributi di esercizio in relazione al servizio svolto negli anni 1977 e 1978 si provvederà con la legge di bilancio.

Art. 2

1. Entro i limiti dello stanziamento di cui all'art. precedente, i contributi saranno determinati: 

a) nella misura massima di L. 130 auto bus-chilometro, per le linee che si svolgono in prevalenza in zone montane, intendendosi tali gli autoservizi che attraversano in numero maggiore comuni classificati montani ai sensi delle vigenti leggi, nonché per autobus-chilometro di corse notturne riservate ai lavoratori turnisti;

b) nella misura massima di L. 90 autobus-chilometro, per le linee che si svolgono prevalentemente in località di pianura;

c) nella misura massima di L. 140 auto bus-chilometro, per le linee ordinarie extraurbane gestite da aziende municipalizzate in base a concessione regionale

2. I contributi afferenti agli anni 1975 e 1976, saranno determinati nella misura unica di L. 100 autobus-chilometro.

3. In nessun caso l'ammontare del contributo potrà superare l'accertato disavanzo di esercizio, tenuto conto della percorrenza svolta da ciascuna azienda, sulla base della concessione assentita dalla Giunta regionale e delle corse bis preventivamente denunciate al competente ufficio dell'assessorato regionale ai trasporti.

Art. 3

1. Qualora all'atto dell'erogazione la titolarità della concessione risulti trasferita, con regolare autorizzazione il contributo è assegnato in parti proporzionali al cedente e al concessionario a decorrere dalla data del trasferimento.

2. Il contributo relativo alle autolinee gestite da altre imprese, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 settembre 1939 n. 1822, viene ripartito tra le imprese titolari e quelle esercenti in proporzione della durata delle rispettive gestioni, tenuto anche conto, in misura proporzionale, dell'onere sostenuto per la perequazione economica e normativa del personale in servizio su tali linee in applicazione di leggi regionali.

Art. 4

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 2.800 milioni, si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 7001101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1978. La spesa di L. 2.800 milioni, è imputata al cap. 2222101, già istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1978, che viene incrementato della medesima somma.

2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 6 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione.

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.