LEGGE REGIONALE 15 settembre 1978, n.19
Inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9
(Pubbl. in Boll. Uff. 21 sett. 1978, n. 30)Art. 1
1. Il personale trasferito alla Regione ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764, che trovasi indicato nell'elenco allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 16 febbraio 1976, viene inquadrato nel ruolo regionale con decorrenza 17 gennaio 1976.
Art. 2
1. Il personale di cui al precedente art. è inquadrato nelle qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, sulla base della qualifica posseduta nell'ente di provenienza, applicandosi i criteri di corrispondenza stabiliti nella tabella "B" allegata alla presente legge.
2. L'inquadramento avviene d'ufficio e secondo le modalità fissate negli artt 73 e 74 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9 per quanto applicabili.
3. Allo stesso personale viene attribuito lo stipendio iniziale previsto dalla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, per la qualifica in cui viene inquadrato, aumentato di scatti e classi di stipendio secondo le modalità fissate all'art.47 della stessa legge fino alla copertura dell'anzianità di servizio pregressa, che viene riconosciuta secondo i criteri di cui al comma 2 dell'art. 75 della citata legge regionale n. 9.
4. Qualora dopo la ricostruzione della carriera effettuata ai sensi del precedente comma , il dipendente goda di un trattamento economico complessivo superiore, la differenza viene mantenuta come assegno ad personam, pensionabile e riassorbibile con i futuri miglioramenti, ferma restando la progressione economica di cui all'art. 47 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9.
Art. 3
1. Corrispondentemente all'inquadramento del personale di cui al precedente art. 1, il numero dei posti del ruolo unico regionale, di cui all'art. 78 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, è aumentato di 22 unità.
2. La tabella "A" allegata alla citata legge regionale n. 9 del 1975 e concernente i contingenti numerici provvisori del personale è così modificata:
Livelli Qualifiche Contingenti
1° livello Dirig. di set. 65
2° livello Funzionario 168
3° livello Collaboratore 434
4° livello Assistente 452
5° livello Agente tecnico 522
6° livello Commesso 289
7° livello Operaio 22TOTALE 1.952
Art. 4
1. Ai fini del trattamento di quiescenza previdenza e assistenza si applicano le disposizioni dell'art. 51 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9,fatto salvo il diritto di opzione esercitato dal personale interessato ai sensi dell'art 6, ultimo comma della legge 18 novembre 1975, n. 764.
Art. 5
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con le disponibilità esistenti sul cap. 1003101 del bilancio regionale per l'esercizio 1978.
TABELLA "B"
Carriera e qual. di provenienza Equiparazione alle carriere Livello retributivo e funzionale e qual. statali ai sensi del regolamento organico dell'amm.ne regionale
(Per memoria) (Per memoria) Dirigente di settore
Direttori uffici provinciali Direttore di sezione Funzionari
Direttrici di centri di Ass.za
- Qual. amm.ve e tecniche Collaboratore Ass.ti alle squadre della carriera di concetto Archivista
- Economo C.A. Qual. corrispondenti ex Assistente carriera esecutiva Guardarobiera
- cuoca pers.le Agente tecnico Agente tecnico fiduciario Commesso
- usciere
- inserv.te Commesso Commesso
Operaio Operaio Operaio
Art. 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.