LEGGE REGIONALE 10 settembre 1978, n.16
Norme transitorie integrative dello art. 5 della legge regionale 28 febbraio 1977, n. 9 recante norme per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica da realizzare con gli speciali interventi previsti dalla legge 5 agosto 1975, n. 412
(Pubbl. in Boll. Uff. 18 sett. 1978, n. 29)

Articolo unico

1. La redazione e l'approvazione, da parte degli enti obbligati, dei progetti delle opere di edilizia scolastica previste nel primo programma regionale di intervento approvato ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, potranno avvenire entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1978.

2. I finanziamenti non utilizzati con le modalità di cui al comma precedente potranno essere impiegati per far fronte a maggiori spese di altri interventi del settore.