LEGGE REGIONALE 2 giugno 1978, n. 9
Rifinanziamento legge regionale n. 29/ 1977 recante interventi a favore delle opere Universitarie dell'Università del la Calabria e dell'Istituto Universitario Statale di Architettura di Reggio Calabria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 7 giugn. 1978, n. 19)Art. 1
1. Per gli interventi previsti dalla legge 30 novembre 1977, n. 29 è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la ulteriore spesa di L. 250 milioni di cui L. 180 milioni per contributi a favore degli studenti assistiti dall'Opera Universitaria dell'Università degli Studi della Calabria e per L. 70 milioni per contributi a favore degli studenti assistiti dall'Opera Universitaria dell'Istituto Statale di Architettura di Reggio Calabria.
Art. 2
1. All'onere di L. 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge non potuta perfezionare nell'anno 1977 si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 19600 "Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione".
2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito cap. 3313103 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1978 con la denominazione "Contributo straordinario a favore degli studenti universitari assistiti dalle Opere Universitarie della Università degli Studi della Calabria e dell'Istituto Universitario Statale di Architettura di Reggio Calabria" e con lo stanziamento di L. 250 milioni, ferma restando l'attribuzione all'esercizio 1977 a norma dell'art. 13 della legge 19 maggio 1976, n. 335.
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 35 dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.