LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1978, n. 2
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1978.
(Pubbl. in Boll. Uff. 18 gennaio 1978, n. 12)

Art. 1

1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1978 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1978, all'esercizio provvisorio del bilancio medesimo, in corso di esame, entro il limite mensile di un dodicesimo dei singoli stanziamenti di bilancio per le spese di funzionamento (acquisto di beni e servizi), per le spese del personale, per le spese d'indennità e rappresentanza e per altre spese obbligatorie.

2. È altresì autorizzato,nei limiti di cui sopra, l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda forestale demaniale per l'anno 1978, annesso al bilancio regionale.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.