LEGGE REGIONALE 8 settembre 1977, n. 26
Norme sulla istituzione dei consultori familiari.
(Pubbl. in Boll. Uff. 17 settembre 1977, n. 37)

Art. 1
(Servizio di assistenza alla coppia e alla famiglia)

1. La Regione, in attuazione alla legge 29 luglio 1975, n. 405, istituisce nell'ambito del proprio territorio i consultori familiari, secondo i criteri stabiliti nella presente legge, al fine di assicurare un servizio specialistico di assistenza sociale, psicologica e sanitaria al singolo, alla coppia ed alla famiglia.

Art. 2
(Prestazioni del servizio)

1. Per gli scopi di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, il servizio assicura tra l'altro:

1) la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle informazioni:

a) sui problemi della pubertà, della sessualità e della procreazione e in particolare sui mezzi idonei a prevenire o a promuovere la gravidanza, sulla loro efficacia, sulle condizioni del loro impiego, sui loro riflessi di ordine sanitario e psicologico;
b) sui modi per assicurare un corretto controllo della gravidanza con particolare riferimento ai fattori di rischio ed il miglior decorso del parto;
c) sui criteri e sui metodi per assicurare l'armonico sviluppo psico-fisico del neonato e del bambino nella prima infanzia e per prevenire la patologia e le menomazioni,anche in rapporto ai fattori genetici;
d) sui problemi familiari nei loro riflessi psicologici, sanitari e sociali, nonché sui servizi di sostegno della famiglia posti a disposizione della collettività
e) sulla problematica dell'aborto;

2) la effettuazione:

a) degli interventi idonei a consigliare e a sostenere, nel rispetto del principio dell'autodeterminazione responsabile, la coppia, la famiglia e i singoli nell'affrontare i propri problemi e nell'adempiere ai propri compiti; in particolare per quanto concerne la procreazione responsabile ed i problemi della sessualità
b) degli accertamenti sistematici e de gli interventi sanitari sulla persona e sull'ambiente, atti ad identificare e a prevenire la presenza di fattori patologici collegati alla sessualità e alla procreazione, nonché i fattori specifici della patologia gravidica, neonatale e della prima infanzia,attraverso i presidi socio-sanitari del territorio;
c) degli interventi atti a consigliare i metodi e a somministrare i mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dai singoli e dalla coppia in ordine alla procreazione nel rispetto delle proprie convinzioni etiche e religiose.

2. Le attività del comma che precede saranno coordinate, in quanto compatibili, con gli interventi di medicina preventiva di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 14.

3. L'attività di cui al punto 1 del presente art. sarà realizzata anche attraverso colloqui, incontri, corsi di educazione, dibattiti, indagini, con parti colare riguardo alla scuola, ai luoghi di lavoro ed alle zone interne del territorio regionale.

Art. 3
(Istituzione e gestione del servizio)

1.  Fino all'entrata in vigore del piano socio-sanitario previsto dalla legge regionale 3 febbraio 1975, n. 8, le attività della presente legge sono svolte dai comuni, dai consorzi di comuni e dal le comunità montane sulla base di programmi coordinati, approvati e finanzia ti dalla Regione.

2. La gestione del servizio è affidata ad un comitato composto:

a) di tre rappresentanti dell'Ente che istituisce il servizio, di cui uno designato dalla minoranza;
b) di un rappresentante del consiglio scolastico del distretto - ove esista in cui ha sede il servizio;
c) del coordinatore del gruppo di lavoro di cui al successivo art. 5;
d) di tre rappresentanti sindacali delle organizzazioni confederali, designati dalle organizzazioni locali; e) di un rappresentante del consiglio di fabbrica con il maggior numero di dipendenti eventualmente presente sul territorio;
f) di un rappresentante per ciascuna organizzazione femminile a carattere nazionale presente sul territorio, e fino ad un massimo di 5 persone, designate dalla rispettiva organizzazione provinciale.

2. Nella deliberazione di istituzione del servizio, gli Enti di cui al primo comma prevedono ogni altra forma di partecipazione degli utenti alla gestione nonché le modalità di elezione del Presidente e di funzionamento del Comitato.

Art. 4
(Procedure per l'istituzione del servizio e l'inclusione nel
programma annuale di finanziamento)

1. Gli enti di cui all'art. 3 che intendono istituire il servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità vedevano presentare istanza alla Giunta regionale - Dipartimento dei servizi sociali - Assessorato alla Sanità.

2. La domanda deve essere corredata da una dettagliata relazione illustrativa, da cui risulti la situazione delle strutture socio-sanitarie del territorio che si intende servire, l'indicazione del personale da adibire al servizio e l'eventuale disponibilità di finanziamenti propri.

3. Le istanze sono incluse nella proposta di programma annuale di finanziamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale ai sensi del successivo art. 15, con delibera della Giunta regionale su conforme parere del Comitato tecnico scientifico di cui alla legge regionale 3 febbraio 1975, n. 8.

Art. 5
(Figure professionali del servizio)

1. Il servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità è assicurato da gli enti gestori attraverso le prestazioni almeno delle seguenti figure professionali:

1) medico, preferibilmente ostetrico-ginecologo;
2) psicologo;
3) assistente sociale;
4) assistente sanitaria od infermiera professionale.

2. Gli specialisti di cui al precedente comma operano secondo modalità di lavoro di gruppo.

3. Espletano il lavoro a tempo pieno le figure di assistente sociale e psicologo.

4. Il servizio dei consultori programma la presenza periodica dei suoi operatori anche nelle strutture sanitarie presenti nel territorio.

5. Il coordinamento del lavoro è affidato ad uno dei componenti il gruppo, designato dall'ente che istituisce il servizio su proposta degli stessi.

6. Per l'esecuzione di esami di laboratorio, radiologici e di ogni altra ricerca strumentale o prestazione specialistica, il servizio si avvale degli enti ospedalieri e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria, ferme le modalità di regolamentazione dei rispettivi rapporti finanziari di cui al successivo art. 7.

Art. 6
(Gratuità delle prestazioni)

1. Le prestazioni previste dal servizio istituito con la presente legge, comprese quelle erogate dai servizi di cui al successivo art. 12, sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri e gli apolidi residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, sul territorio regionale.

Art. 7
(Oneri derivanti dalle prestazioni)

1. Sono a carico per la rispettiva competenza, degli enti che erogano l'assistenza sanitaria, nei limiti e secondo le modalità in vigore, le prestazioni sanitarie, gli esami di laboratorio, radiologici ed ogni altra ricerca strumentale o prestazione specialistica, nonché le prestazioni di ricovero ospedaliero prescritte dagli operatori del servizio nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge e che vengano rese al di fuori delle strutture del servizio stesso.

2. Per coloro che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di enti pubblici, l'onere delle prestazioni sanitarie generiche e specialistiche di cui al precedente comma rese nell'ambito del territorio della Regione dagli Enti ospedalieri e dai presidi specialistici direttamente gestiti dagli Enti di assistenza sanitaria, è a carico della Regione.

3. L'onere delle prestazioni di ricovero ospedaliero a favore di tali soggetti, rese nell'ambito del territorio della Regione dagli Enti ospedalieri o da Enti e Istituti convenzionati con la Regione è a carico di questa, nei modi e nelle forme di cui alla L.R. 16.01.1975 n.2.

4. La Giunta regionale stabilisce, sentito il Comitato di cui alla legge regionale 3 febbraio 1975, n. 8, le modalità per il rilascio da parte degli operatori del servizio delle impegnative per le prestazioni di cui al presente art., nonché per la regolazione dei rapporti finanziari fra la Regione e gli Enti interessati.

Art. 8
(Prescrizioni farmaceutiche)

1. L'onere derivante da prescrizioni di prodotti farmaceutici esclusi gli anticoncezionali meccanici è a carico dell'ente cui compete l'assistenza sanitaria.

2. Per coloro che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di Enti pubblici, l'onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici è a carico del servizio.

Art. 9
(Personale addetto al servizio)

1. Per le prestazioni del servizio gli enti di cui al precedente art. 3 si avvalgono:

a) di personale dipendente dagli stessi enti o in mancanza, di personale con il quale questi stipulano contratti di consulenza;
b) di personale dipendente dai comuni, dagli E.C.A. o da altri enti pubblici assistenziali operanti nella provincia, dall'Amministrazione provinciale, da consorzi tra comuni o tra comuni e province nonché dagli enti ospedalieri, in base ad apposite convenzioni stipulate fra gli enti interessati.

2. Nei casi di comprovata impossibilità ad avvalersi del personale in parola, accertata a seguito di formale richiesta rivolta dagli enti di cui al precedente comma, si procede ad assunzioni mediante pubblico concorso per titoli ed esami, nei limiti degli organici preventivamente deliberati.

3. Costituisce titolo preferenziale per l'assunzione degli operatori il possesso del diploma rilasciato a seguito di corsi di qualificazione specifica.

Art. 10
(Comando di personale da altri enti)

1. I comuni e gli enti comunali di assistenza, le province, le IPAB operanti in zona, i consorzi fra i comuni, i consorzi fra comuni e province, gli enti ospedalieri, possono disporre, su richiesta degli enti di cui all'art. 3, il comando presso gli stessi, di proprio personale ovvero mettere a disposizione degli stessi proprio personale per una parte dell'orario di servizio, con precedenza per il personale trasferito dall'ONMI a norma della legge 23 dicembre 1975, n. 693.

2. Apposite convenzioni tra gli enti interessati regolano le modalità di utilizzo del personale ed i relativi rapporti finanziari.

3. Le convenzioni stipulate a tale fine dagli enti ospedalieri devono essere conformi a uno schema tipo deliberato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Art. 11
(Personale di assistenza ostetrica e strutture consultoriali ex
ONMI)

1. Fino all'entrata in vigore del piano socio-sanitario previsto dalla legge regionale 3 febbraio 1975, n. 8, i comuni e i consorzi per l'assistenza ostetrica possono mettere a disposizione degli enti di cui al precedente art. 3 il personale di assistenza ostetrica da esso di pendente.

2. Con apposita convenzione sono stabilite, le modalità per l'utilizzo di detto personale, per l'assunzione da parte dell'ente gestore di tutti i compiti relativi al servizio di assistenza ostetrica, e per la regolazione dei rapporti finanziari fra gli enti interessati.

3. Fino all'entrata in vigore del piano di cui al primo comma i comuni possono conferire all'ente gestore del servizio di cui alla presente legge le strutture consultoriali trasferite ad essi dallo ONMI, a norma della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e mettere a disposizione il relativo personale, secondo le figure professionali del precedente art. 5.

4. Con apposita convenzione sono stabili te le modalità per l'assunzione da par te dell'ente gestore di tutti i compiti già svolti nell'ambito delle strutture di cui al comma precedente e per la regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti.

5. Gli enti gestori potranno, a mezzo di apposite convenzioni da stipularsi con gli enti ospedalieri e gli altri enti pubblici, utilizzare le strutture disponibili.

Art. 12
(Requisiti per l'istituzione del servizio da parte di istituzioni
ed enti diversi)

1. Ferma la libertà di svolgere attività d'informazione e di consulenza nella materia di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, le istituzioni e gli enti diversi da quelli previsti dal precedente art. 3, che intendono istituire il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità previsto dalla presente legge, debbono essere autorizzati dalla Giunta regionale.

2. Le autorizzazioni sono concesse quando ricorrano i seguenti requisiti, preventivamente accertati dalla Giunta regionale:

a) che si tratti di istituzioni o enti pubblici, diversi dagli enti ospedalieri e dagli enti di assistenza sanitaria o di enti privati, aventi finalità sociali, sanitarie ed assistenziali e che non abbiano scopi di lucro;
b) che siano assicurate, nei modi indicati nel programma annuale, di cui al successivo art. 15, le prestazioni necessarie per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405 e comunque le prestazioni di cui al precedente art. 2;
c) che siano assicurate le figure professionali di cui al precedente art. 5;
d) che sia assicurata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legislazione in vigore per l'apertura di ambulatori medici;
e) che siano comunicati i nominativi e le qualifiche degli operatori, il nominativo del responsabile del servizio, nonché l'orario del servizio stesso;
f) che sia comunicato il programma annuale del servizio.

3. Le prestazioni e le impegnative rilasciate dagli operatori sanitari del servizio reso dalle istituzioni ed enti autorizzati hanno la stessa validità di quelle rilasciate dagli operatori del servizio pubblico.

Art. 13
(Rilascio delle autorizzazioni)

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 12 è presentata alla Giunta regionale - Dipartimento dei servizi sociali - Assessorato alla Sanità.

2. L'autorizzazione è concessa con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'autorizzazione può essere revocata con lo stesso procedimento di cui al comma che precede, nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui al 2 comma dell'art. 12, nonché nei casi in cui siano accertate violazioni dei principi ispiratori della legge 29 luglio 1975, n. 405 o altre gravi violazioni di legge.

Art. 14
(Contributi ad istituzioni di enti diversi autorizzati)

1. Le istituzioni e gli enti autorizzati a norma dell'art. 13 possono chiedere contributi finanziari della Regione.

2. I contributi regionali, nel limite del 15% del fondo disponibile, sono disposti nel programma annuale di cui all'art.15 sentito il parere dell'ente territorialmente competente che gestisce il servizio pubblico a norma del precedente art 4, tenendo conto della necessità di assicurare l'effettiva possibilità a istituzioni ed enti ispirati a diverse convinzioni etiche di svolgere il servizio di cui alla presente legge, e dell'esigenza di una articolazione territoriale del servizio.

3. Il contributo erogato agli enti di cui al 1 comma non può in ogni caso essere superiore a quello erogato a singoli enti pubblici.

4. Le prestazioni rese dalle istituzioni e dagli enti che fruiscono dei contributi regionali di cui al presente art., limitatamente a quelle corrispondenti al contributo medesimo, debbono essere gratuite.

Art. 15
(Programma annuale di finanziamenti)

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di programma annuale di finanziamento del servizio di cui alla presente legge.

2. Il Consiglio regionale approva il programma e determina:

a) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie e le relative modalità di erogazione agli enti di cui all'art. 3;
b) i criteri di ripartizione del 15% delle risorse finanziarie riservato agli enti di cui all'art. 12 che abbiano richiesto i contributi regionali;
c) lo standard minimo delle prestazioni del consultorio e le relative priorità
d) i criteri di attuazione e di finanziamento delle attività di formazione degli operatori, di cui al successivo art. 18.

3. Nella predisposizione del programma annuale la Giunta regionale dovrà tenere conto dell'esigenza di una equilibrata distribuzione dei consultori, prevedendo l'istituzione di un consultorio per una popolazione variabile da un minimo di 20.000 ad un massimo di 50.000 abitanti, comprendenti uno o più comuni.

4. I comuni, i consorzi, le comunità montane e le province possono integrare i finanziamenti regionali o contribuire in altra forma agli oneri per la istituzione e la gestione del servizio reso da enti di cui all'art. 3.

Art. 16
(Schede sanitarie)

1. Gli enti gestori del servizio pubblico e le istituzioni e gli enti autorizzati a norma dell'art. 13 curano la tenuta di una cartella relativa ad ogni utente del servizio, contenente i dati socio-sanitari e quelli degli interventi effettuati o richiesti nello ambito del servizio. Curano altresì la compilazione e l'aggiornamento della scheda di maternità e della scheda pediatrica.

2. La Giunta regionale, approva il modello di cartella tipo di maternità e pediatrica, cui debbono uniformarsi gli enti gestori del servizio pubblico, gli enti e le istituzioni autorizzati a norma dell'art. 13 e determina altresì gli obblighi in ordine alla comunicazione alla Regione dei dati necessari per le rilevazioni statistiche ed epidemiologiche.

3. Per la tenuta e l'uso della cartella personale, per la disponibilità delle informazioni in essa contenute e per gli obblighi al segreto professionale, valgono le norme in vigore nei riguardi delle cartelle cliniche degli ospedali, intendendosi sostituito a direttore sanitario dell'ospedale il coordinatore del gruppo di lavoro del servizio di cui al 5 comma dell'art. 5 e, per gli enti o istituzioni autorizzate, dal responsabile del servizio designato a norma dell'art. 12 lettera e).

4. Gli operatori del servizio hanno accesso alle informazioni contenute nelle cartelle personali limitatamente ai casi in ordine ai quali sono investiti e nei limiti delle esigenze connesse alle rispettive competenze professionali.

5. La scheda di maternità e la scheda pediatrica sono affidate all'utente.

Art. 17
(Controllo del servizio)

1. La vigilanza tecnico-sanitaria sul servizio di cui alla presente legge, svolta sia dagli enti di cui all'art.3, sia dalle istituzioni ed enti autorizzati a norma dell'art.13 spetta alla Giunta regionale - Assessorato alla Sanità Dipartimento dei servizi sociali.

2. Ciascun ente gestore del servizio pubblico e ciascuna istituzione ed ente autorizzato trasmette alla Giunta regionale - Assessorato alla Sanità, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte, contenente altresì le informazioni relative alle strutture e alla loro funzionalità nonché i dati relativi alla utilizzazione dei finanziamenti regionali.

Art. 18
(Formazione del personale)

1. Nel quadro dei programmi regionali di educazione permanente degli operatori sociali e sanitari, la Regione pro muove e organizza attività di formazione del personale per il servizio di cui alla presente legge, assicurando in particolare l'acquisizione delle necessarie specializzazioni e delle metodologie proprie del lavoro di gruppo, nonché l'aggiornamento del personale medesimo.

2. A tal fine la Regione può avvalersi anche della collaborazione delle Università, di altri istituti scientifici e degli enti di cui all'art. 3.

3. Fino a quando non sarà provveduto alla disciplina organica dell'attività di educazione permanente degli operatori sociali e sanitari, il programma di cui all'art. 15 determinerà il piano delle attività di formazione degli operatori.

Art. 19
(Confluenza del servizio nelle unità socio-sanitarie)

1. All'entrata in vigore del piano socio sanitario previsto dalla legge regionale 3 febbraio 1975, n. 8, il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità confluirà nelle unità sociosanitarie, mentre le istituzioni ed enti autorizzati a norma del precedente art. 13 adempiranno alle loro funzioni mediante convenzioni con le unità socio sanitarie.

Art. 20
(Oneri finanziari)

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte mediante imputazione della spesa al Cap. 9900 del bilancio di previsione per l'esercizio 1977 "Spese per la realizzazione ed il finanziamento dei consultori familiari".

2. Le somme stanziate per l'applicazione della presente legge che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate nell'esercizio cui si riferiscono, possono essere utilizzate negli esercizi successivi e sono obbligatorie.