LEGGE REGIONALE 8 settembre 1977, n. 25
Misure di salvaguardia del Pollino.
(Pubbl. in Boll. Uff. 17 settembre 177, n.37)Art. 1
1. È vietato, per la durata di mesi 18, all'interno del territorio del versante calabrese del Pollino - e più particolarmente sul territorio dei comuni di Castrovillari, Cerchiara di Calabria Civita, Frascineto, Morano Calabro, Mormanno, Plataci e San Lorenzo Bellizzi - eseguire opere, costruzioni ed impianti, ivi compresi i campeggi e qualsiasi altro insediamento.
2. Non sono soggetti al divieto di cui al primo comma le opere interne ai perimetri di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e le aree individuate come zone "A" e "B" nei piani regolatori generali e dei piani di fabbricazione anche se solo adottati, nonché le zone "C" dei predetti strumenti urbanistici purché approvati.
3. Non sono altresì soggette al divieto le opere pubbliche decise dai comuni, dalle comunità montane, dalla Provincia e dalla Regione.
4. I nuovi strumenti e le varianti a quelli adottati o vigenti devono uniformarsi agli indirizzi che saranno definiti dalla Regione secondo le risultanze cui perverrà la Commissione prevista dal successivo art. 3.
Art. 2
1. Per le violazioni alla presente legge si applicano le norme previste dalla legislazione urbanistica vigente e le sanzioni di cui alla legge 28 gennaio 1977 n. 10.
Art. 3
1. È istituita una commissione speciale composta da sei consiglieri regionali, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione dei gruppi consiliari.
2. La commissione provvederà, entro sei mesi, ad elaborare - d'intesa con i comuni e le comunità montane interessate, raccordandosi con la commissione regionale per il piano economico e consultando organismi culturali e scientifici - una proposta relativa alla salvaguardia dell'ambiente e alla valorizzazione organica ed integrata dell'area del Pollino calabrese.
3. Nella fase di elaborazione della proposta, la commissione ricercherà intese con la Regione Basilicata onde pervenire ad una possibile concertata soluzione sull'utilizzazione dell'intero massiccio del Pollino.
4. Le conclusioni della commissione saranno sottoposte all'esame del Consiglio regionale.
Art. 4
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.