LEGGE REGIONALE 26 agosto 1977, n. 23
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Melito di Porto Salvo e di Roghudi.
(Pubbl. in Boll. Uff. 2 settembre 1977, n. n. 35)

Art. 1

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, al comune di Roghudi è assegnata la parte del territorio del comune di Melito Porto Salvo risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge, al fine di consentire al comune di Roghudi, il cui territorio non assicura condizioni geologiche di stabilità, di avvalersi, in esecuzione della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, del territorio ad esso aggregato.

Art. 2

1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Giunta stessa, provvederà con proprio decreto al regolamento dei rapporti finanziari e patrimoniali tra i comuni di Melito Porto Salvo e di Roghudi entro 6 mesi dall'en trata in vigore della presente legge.