LEGGE REGIONALE 20 agosto 1977, n. 21
Norme provvisorie per l'attuazione delle direttive del
Consiglio CEE n.159 160, 161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975.
(Pubbl. in Boll. Uff. 29 agosto 1977, n. 34)Art. 1
1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale che disciplini organicamente la materia di attuazione delle direttive del Consiglio CEE nn. 159- 160 - 161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975, tutte le funzioni conferite alla Regione dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n 352, sono provvisoriamente esercitate dalla Giunta regionale secondo le direttive e con le modalità che saranno stabilite con deliberazione del Consiglio regionale e nel rispetto delle competenze statutarie degli Organi regionali.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.