LEGGE REGIONALE 27 luglio 1977, n. 19
Norme per l'assistenza dei minorati della vista.
(Pubbl. in Boll. Uff. 29 luglio 1977, n. 46)Art. 1
1. La Regione, in attesa che la materia dell'assistenza venga disciplinata nell'ambito delle unitā locali dei servizi sociali, concede un contributo di L. 30 milioni a favore delle sezioni provinciali dell'Unione Italiana Ciechi operanti in Calabria per lo sviluppo ed il conseguimento delle seguenti finalitā:
1) sviluppo della personalitā sociale culturale e professionale, mediante la realizzazione di apposite iniziative e la creazione di strutture comunitarie specifiche;
2) accrescimento delle possibilitā di lavoro nei settori professionali giā individuati e ricerche di nuove forme di impiego lavorativo mediante la concessione di borse di studio per il conseguimento di titoli di studio specifici e per l'acquisizione della speciale istruzione professionale necessaria alle diverse e particolari occasioni occupazionali.Art. 2
1. Il Consiglio regionale dell'Unione Nazionale Ciechi presenta alla Giunta Regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma delle attivitā che le singole sezioni provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria intendono svolgere nell'anno in corso.
2. Il Consiglio regionale dell'Unione Italiana Ciechi, inoltre, presenta alla Giunta regionale, entro il mese di febbraio 1978, il rendiconto analitico e documentato dell'attivitā svolta e finanziata con il contributo di cui alla presente legge.
3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio, per l'approvazione, il rendiconto di cui al comma precedente corredato dal programma previsto dal presente articolo.
Art. 3
1. Il contributo di cui al I comma del precedente art.1 viene corrisposto con deliberazione della Giunta regionale in unica soluzione al Presidente della Giunta regionale dell'Unione Italiana Ciechi con la seguente destinazione:
a) il 10% al Consiglio regionale della Unione Italiana Ciechi della Calabria;
b) il 30% alla sezione provinciale ciechi di Catanzaro;
c) il 30% alla sezione provinciale ciechi di Cosenza;
d) il 30% alla sezione provinciale ciechi di Reggio Calabria.Art. 4
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge č autorizzata la spesa di L. 30 milioni per l'esercizio 1976.
2. Alla copertura della spesa di cui alla presente legge, non potuta perfezionare per il 1976, si prevede mediante utilizzo di pari somma da prelevarsi sul cap. 13700 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976:"Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione".
3. La predetta disponibilitā di bilancio č utilizzata, ai sensi della legge 27.02.1955, n.64 nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito capitolo che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977 al titolo I, sezione 4, rubrica 4, cap. 11901 con la denominazione "contributo straordinario al Consiglio regionale dell'Unione Italiana Ciechi - Anno 1976" e con lo stanziamento di L. 30 milioni.
Art. 5
1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.