LEGGE REGIONALE 27 giugno 1977, n. 17
Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1977.
(Pubbl. in Boll. Uff. 4 luglio 1977, n. 29)

Art. 1

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1977, annesso alla presente legge (tabella A) è approvato in lire 387.239.863.152.

Art. 2

1. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione, delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1977.

Art. 3

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1977, annesso alla presente legge (tabella B), è approvato in L.387.239.863.152

Art. 4

1. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1977 entro i limiti dello stato di previsione indicato all'art. 3.

Art. 5

1. È approvato il quadro riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 annesso alla presente legge.

Art. 6

1. Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1977, le seguenti spese per provvedere agli interventi previsti dalle leggi regionali accanto a ciascuna di esse indicate:

a) L. 300.000.000 con iscrizione al cap. 14250 per contributo al Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria a sostegno e sviluppo della produzione del bergamotto e dei suoi derivati,ai sensi della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7;
b) L. 500.000.000 con iscrizione al cap. 14300 per incentivi nel settore delle colture erbacee irrigue, ai sensi della legge regionale 17 settembre 1974, n. 17;
c) L. 3.500.000.000 con iscrizione al cap. 14600 per lo sviluppo della cooperazione agricola, ai sensi della legge 3 giugno 1975, n. 23 e successive modifiche;
d) L. 320.000.000 con iscrizione al cap. 14810 per concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato, ai sensi della legge regionale 14 maggio 1975 n. 17;
e) L. 3.000.000.000 con iscrizione al cap. 15400 per interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica, ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26
f) L. 200.000.000 con iscrizione al cap. 15600 per conferimento alla dotazione del fondo, per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi delle leggi regionali 17 settembre 1974, n. 12 e 28 maggio 1975, n. 21;
g) L. 500.000.000 con iscrizione al cap. 15800 per contributi ai comuni e loro consorzi, nonché alle comunità montane, diretti a favorire gli insediamenti produttivi, ai sensi della legge regionale 16 aprile 1977, n. 13;
h) L. 500.000.000 con iscrizione al cap. 18500 per contributi relativi al finanziamento di opere di edilizia scolastica minore, ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 30.

Art. 7

1. È rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre, nell'anno 1977, con gli Istituti di Credito esercenti il servizio di Tesoreria della Regione, il prefinanziamento di lire 20.000.000.000 di cui alla legge regionale 10 novembre 1975, n. 32,non potuto perfezionare nell'anno 1975. Il prefinanziamenti di L.20.000.000.000 di cui al precedente comma sarà estinto nell'anno 1980 con la corrispondente quota parte spettante alla Regione ai sensi dell'art. 18 della legge 28 marzo 1968, n. 437.1.

2. All'onere relativo agl'interessi passivi posticipati, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, che è valutato in L. 400.000.000 l'anno a partire dal 1978 e fino al 1980, si provvede con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Detto onere farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti nei corrispondenti bilanci di previsione.

3. Nel caso in cui, in sede di contrazione del prefinanziamenti, le operazioni finanziarie di cui al presente art. risultino meno onerose di quelle previste dal 3 comma dell'art. medesimo, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui saranno annualmente regolati con la legge di bilancio.

Art. 8

1. La programmazione relativa ai fondi di cui ai capitoli 5100, 5400, 5610, 5620, 5700, 5800, 5900, 6500, 6700, 6800, 7400, 7500, 8910, 14400, 14700, 14820, 15100, 16000 e 19700, qualora non sia avvenuta nei precedenti esercizi, viene predisposta dalla Giunta regionale ed approvata dal Consiglio, ai sensi dell'art. 16, lett. a), dello Statuto regionale.

Art. 9

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine ai sensi e per gli effetti del l'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 10

1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta medesima, è autorizzato a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (cap. 13400) e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nel l'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 11

1. Per gli effetti di cui all'art. 41,secondo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440,sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito e per il pagamento di quote di entrate devolute ad enti ed istituti o di somme comunque per certe per conto terzi, quelle indicate nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta medesima, è autorizzato ad iscrivere con decreto, nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti delle entrate, le somme occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente comma.

Art. 12

1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta medesima, è autorizzato a disporre con decreto il prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste (Cap 13500) e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi, in conformità ai criteri che disciplinano l'impiego del "Fondo di riserva per le spese impreviste" di cui all'art 42 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

2. I decreti di cui al precedente comma devono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione al Consiglio per la convalida.

Art. 13

1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta medesima, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l'iscrizione nei capitoli 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300,2310 2330, 2400, 2410, 2420, 2500, 2510, 2520 2530, 2600, 2700, 2710, 2720, 2730, 2800 2820, 2830, 2840, 2900, 2910, 3000, 3100 3200, 3210, 3220, 3230 dell'entrata delle somme assegnate alla Regione dallo Stato, in base alle leggi richiamate nei capitoli stessi ed anche in eccedenza alle dotazioni ad essi conferite, nonché l'iscrizione di dette somme nei corrispondenti capitoli di spesa in conformità alle loro specifiche destinazioni.

2. Con analoga procedura si provvede al l'iscrizione, nei capitoli appositi, di somme assegnate dallo Stato alla Regione nonché all'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa per le funzioni delegate e per le altre eventuali assegnazioni disposte dallo Stato alla Regione in base a leggi speciali.

Art. 14

1. Fino a quando non sia diversamente di sposto da leggi regionali, alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione si provvede, nei limiti dei capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa, sulla base della normativa statale in quanto applicabile.

Art. 15

1. È approvato il bilancio della azienda forestale demaniale per l'anno 1977, annesso allo stato di previsione della spesa.

Art. 16

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.