LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 1977, n. 16
Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.
(Pubbl. in Boll. Uff. 24 maggio 1977, n. 25)Art. 1
1. In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali, al personale che fruisce del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali è attribuita la somma di L. 10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 1 gennaio 1976 al 31 gennaio 1977.
2. A partire dal 1 febbraio 1977 la somma anzidetta è elevata a L. 25.000 mensili.
3. Al suddetto personale sono attribuite altresì le somme di L. 10.000 per la 13 mensilità del 1976 e L. 25.000 per la 13 mensilità del 1977, ridotte proporzionalmente in relazione al servizio prestato.
4. Gli importi di cui ai commi precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali.
Art. 2
1. Le disposizioni di cui al precedente art. sono estese in favore del restante personale in servizio presso gli uffici regionali e non ancora inquadrato nel ruolo unico regionale, purché sia inquadrabile ai sensi della normativa contenuta negli artt. 65 e seguenti della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9 e non percepisca analoghi benefici per effetto delle disposizioni che, nel proprio ente di provenienza ne disciplinano il trattamento economico.
Art. 3
1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte per quanto riguarda il personale della Giunta regionale con i fondi stanziati sul Cap. 1000 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1977 e per quanto riguarda il personale del Consiglio regionale con i fondi stanziati sul Cap 400 del bilancio medesimo.