LEGGE REGIONALE 18 marzo 1977, n. 12
Finanziamento di opere pubbliche d'interesse degli enti locali per interventi straordinari di iniziativa della Regione.
(Pubbl. in Boll. Uff. 26 marzo 1977, n. 17)

Art. 1

1. Per le opere previste dall'art. 3 del la legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, per l'anno 1976, sono stanziate le somme di seguito specificate:

1) limitatamente ai mercati di cui alla lettera c), L. 700 milioni;
2) limitatamente alle sistemazioni per riattamenti di cui alla lettera e), L. 100 milioni.

Art. 2

1. I contributi per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente legge, sono concessi nella misura fissata dall'art. 4 primo comma della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31.

Art. 3

1. Per gli interventi previsti dall'art. 6 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, per l'anno 1976, sono stanziate le somme di seguito specificate:

1) interventi straordinari a sostegno dell'occupazione per lavori d'interesse pubblico di competenza regionale da eseguirsi dalla Regione o da altri enti: L. 630 milioni;
2) manutenzione e riparazione delle opere idrauliche e spese per servizi di piena: L. 100 milioni;
3) interventi in occasione di alluvioni, piene, frane, mareggiate e per consolidamenti e trasferimenti abitati: L. 1.000 milioni;
4) interventi per opere idrauliche: L. 500 milioni;
5) lavori di riparazione e ricostruzione di opere marittime danneggiate dalle mareggiate: L. 800 milioni;
6) interventi per sistemazione della viabilità provinciale: L. 600 milioni.

Art. 4

1. Per il finanziamento delle autorizzazioni di cui all'art. 18 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è stanziata la somma di L. 140 milioni.

Art. 5

1. Al fine di ottenere i finanziamenti previsti dal precedente art.1, i comuni i loro consorzi, le comunità montane e le province, per le opere di propria competenza, devono presentare istanza alla Giunta regionale entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le istanze devono essere accompagnate dalla delibera consiliare e dai preventivi di massima.

3. La Giunta regionale, entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente art., sottopone al Consiglio regionale il piano di finanziamento delle opere da ammettere a contributo per le formalità di cui all'art. 5 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31.

4. Le procedure previste dalla legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, si applicano a tutte le opere comunque finanziate dalla Regione.

Art. 6

1. All'onere complessivo di L. 4.570 milioni per l'anno 1976 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con le somme stanziate nel bilancio di previsione sui capitoli appresso indicati:

per gli interventi di cui all'art. 1:
- per L. 700 milioni - capitolo 16000;
- per L. 100 milioni - capitolo 18400;

per gli interventi di cui all'art.3:
- per L. 630 milioni - cap. 19800;
- per L. 100 milioni - capitolo 8000;
- per L.1000 milioni - capitolo 16500;
- per L. 500 milioni - capitolo 17300;
- per L. 800 milioni - capitolo 17900;
- per L. 600 milioni - capitolo 16800;

per gli interventi di cui all'art. 4:
- per L. 140 milioni - capitolo 17500.

2. Le disponibilità esistenti sui detti capitoli saranno utilizzate sull'esercizio 1977 ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.