LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1977, n. 8
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Reggio Calabria e di Cardeto.
(Pubbl. in Boll. Uff. 12 febbr. 1977, n. 11)Art. 1
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la circoscrizione territoriale dei comuni di Reggio Calabria e di Cardeto è modificata secondo la determinazione dei nuovi confini quali risultano dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge al fine di consentire al comune di Cardeto, il cui territorio non assicura condizioni geologiche di stabilità, di avvalersi, in esecuzione della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 dei territori ad esso aggregati.
Art. 2
1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Giunta stessa, provvederà con proprio decreto al regolamento dei rapporti finanziari e patrimoniali tra i comuni di Reggio Calabria e di Cardeto entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.