LEGGE REGIONALE 1 febbraio 1977, n. 6
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1977.
(Pubb. in Boll. Uff. 8 febbr. 1977, n. 9)

Art. 1

1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1977 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1977, al l'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite mensile di un dodicesimo dei singoli stanziamenti del bilancio 1977, in corso di esame.

2. È altresì autorizzato, nei limiti di cui sopra, l'esercizio provvisorio del bilancio delle aziende foreste demaniali trasferite dallo Stato alla Regione, a norma dell'art. 11 della legge 16-5-1970, n. 281, annesso al bilancio regionale.

Art. 2

1. In relazione alla particolare situazione di crisi occupazionale esistente nella Regione, è autorizzato, nel corso dell'esercizio provvisorio, l'utilizzo dell'intero stanziamento del Cap. 19800 "Interventi straordinari a sostegno dell'occupazione per lavori d'interesse pubblico di competenza regionale, da eseguirsi dalla Regione o da altri enti".

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio medesimo è autorizzato, altresì, l'utilizzo dell'intero stanziamento del Cap. 5100 con la denominazione "Spese per contributi per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli dalle cause nemiche per la lotta fitosanitaria contro le malattie delle piante e dei prodotti forestali, nonché per l'attuazione di studi, esperienze ed azioni dimostrative per il perfezionamento dei metodi di lotta" per eseguire il primo urgente trattamento atto ad arrestare i danni causati dai parassiti che hanno infestato gli agrumeti e gli uliveti calabresi.

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.