LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1977, n. 4
Trattamento economico del personale assunto a contratto.
(Pubbl. in Boll. Uff. 24 genn. 1977, n. 8)

Art. 1

1. Al personale a contratto presso gli uffici periferici della Regione, chiamato fino al 1 febbraio 1976 dai capi ufficio per l'espletamento di compiti vari in dipendenza dei danni alluvionali, dalla data di decorrenza del contratto e fino al 28 febbraio 1977, è corrisposto il trattamento economico di cui all'allegata tabella A.

2. Il personale di cui al precedente comma, gode del trattamento previdenziale ed assistenziale secondo le norme vigenti in materia.

Art. 2

1. All'onere di L. 800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1976, si provvede mediante riduzione del Cap. 1000 per L.400 milioni, del Cap. 4700 per L. 250 milioni e del Cap. 8200 per L. 150 milioni dello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno medesimo.

2. La spesa complessiva è imputata al Cap. 1010, appositamente istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio 1976, con la denominazione: "Spese per il personale assunto con contratto a termine" e lo stanziamento di L. 800 milioni.

3. Al pagamento dei contrattisti di cui al precedente art. 1, si provvede mediante accreditamento a favore degli uffici periferici della Regione, che provvederanno alla relativa rendicontazione.