(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1974, n. 7
Contributi per la formazione o revisione dei piani regolatori generali comunali o intercomunali.
(Pubbl. in Boll. uff. 18 maggio 1974, n.20)

Art. 1

1. Al fine di attuare una completa disciplina urbanistica, in funzione di una orientata tutela dell'ambiente naturale nelle zone costiere, la Regione concede ai Comuni, compresi nello elenco allegato alla presente legge, o loro consorzi un contributo per la formazione o revisione del piano regolatore generale di cui agli artt.7 e seguenti, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

2. Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibererà le direttive alla cui osservanza resta subordinata la con cessione dei contributi.

Art. 2

1. Il contributo di cui al precedente articolo può essere liquidato,in relazione alla spesa ritenuta ammissibile tenuto conto dell'estensione territoriale del Comune e nei limiti delle disponibilità di cui al successivo articolo 4, fino ad un massimo rispettivamente dell'80%, 65%, 50% della spesa per i piani concernenti Comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, superiore a cinquemila abitanti, superiore a diecimila abitanti.

2. Più Comuni possono consorziarsi al fine di redigere o modificare i propri PRG, coordinandoli in conformità alle finalità e alle direttive di cui allo art. 1 della presente legge. In tal caso il contributo può essere aumentato fino ad un massimo del 95%, 80% e 65% della spesa riconosciuta ammissibile, rispettivamente per consorzi con popolazione fino a diecimila abitanti, superiore a diecimila abitanti e superiore a cinquantamila abitanti.

Art. 3

1. La concessione del contributo è subordinata all'approvazione da parte del la Regione del piano regolatore generale comunale o intercomunale e al riconoscimento della sua conformità ai fini di cui all'art. 1 della presente legge.

2. Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta.

3. Dall'ammontare del contributo è detratto l'importo di altri contributi o sovvenzioni della pubblica amministrazione di cui il Comune per lo stesso titolo abbia comunque usufruito.

Art. 4

(Omissis)

CATANZARO

1) Badolato; 2) Belcastro; 3) Borgia; 4) Botricello; 5) Briatico; 6) Catanzaro; 7) Cirò; 8) Cirò Marina; 9) Cropani; 10) Crotone; 11) Crucoli; 12) Curinga; 13) Cutro; 14) Davoli; 15) Falerna; 16) Gizzeria; 17) Guardavalle; 18) Isca sullo Ionio; 19) Isola di Capo Rizzuto; 20) Joppolo; 21) Lamezia Terme; 22) Melissa; 23) Montauro; 24) Montepaone; 25) Nicotera; 26) Nocera terinese; 27) Parghelia; 28) Pizzo; 29) Ricadi; 30) San Sostene; 31) Santa Caterina dello Ionio; 32) Sant'Andrea Apostolo dello Ionio; 33) Satriano; 34) Sellia Marina; 35) Simeri Crichi; 36) Soverato; 37) Squillace; 38) Staletti'; 39) Strongoli; 40) Tropea; 41) Vibo Valentia; 42) Zambrone.

COSENZA

1) Acquaformosa; 2) Albidona; 3) Amantea; 4) Amendolara; 5) Belmonte Calabro 6) Belvedere Marittimo; 7) Bonifati; 8) Calopezzati; 9) Cariati; 10) Cassano allo Ionio; 11) Cetraro; 12) Corigliano Calabro; 13) Crosia; 14) Diamante; 15) Falconara Albanese; 16) Fiumefreddo Bruzio; 17) Fuscaldo; 18) Grisolia; 19) Guardia Piemontese; 20) Longobardi; 21) Mandatoriccio; 22) Montegiordano; 23) Paola; 24 Pietrapaola; 25) Praia a Mare; 26) Rocca Imperiale; 27) Roseto Capo Spulico; 28) Rossano; 29) Sangineto; 30) San Lucido; 31) San Nicola Arcella; 32) Santa Maria del Cedro; 33) Scala Coeli; 34) Scalea; 35) Tortora; 36) Trebisacce; 37) Villapiana.

REGGIO CALABRIA

1) Ardore; 2) Bagnara Calabra; 3) Bianco; 4) Bovalino; 5) Bova Marina; 6)Brancaleone; 7) Bruzzano Zeffirio; 8) Camini; 9) Casignana; 10) Caulonia; 11) Condofuri; 12) Ferruzzano; 13) Gioia Tauro; 14) Grotteria; 15) Locri; 16) Marina di Gioiosa Ionica; 17) Melito di Porto Salvo; 18) Monasterace; 19) Montebello Ionico; 20) Motta San Giovanni; 21) Palizzi; 22) Palmi; 23) Portigliola; 24) Reggio Calabria; 25) Riace; 26) Roccella Ionica; 27) Rosarno; 28) San Lorenzo; 29) Sant'Ilario; 30) Scilla; 31) Seminara; 32) Siderno; 33) Stignano; 34) Stilo; 35) Villa San Giovanni.