LEGGE REGIONALE  23 febbraio 2004, n. 4
Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 20, recante: “Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità”.
(Pubbl. in Boll. Uff.  26 febbraio 2004, n. 3 supplemento straordinario n. 6)

Art. 1

L’art. 9 della legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 è sostituito dal seguente:

“1.    In sede di prima applicazione della presente legge, il bando di cui al comma 3 del medesimo art. 4 nonché i piani di azione triennale e annuale di cui al precedente art. 4, comma 1, devono essere approvati rispettivamente entro 60 e 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge”.