LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2004, n. 4
Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 20, recante: “Norme
volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili e di pubblica utilità”.
(Pubbl. in Boll. Uff. 26
febbraio 2004,
n. 3 supplemento straordinario n. 6)
Art. 1
L’art. 9 della
legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 è sostituito dal seguente:
“1. In sede di prima applicazione della presente legge, il bando di cui al
comma 3 del medesimo art. 4 nonché i piani di azione triennale e annuale di cui
al precedente art. 4, comma 1, devono essere approvati rispettivamente entro 60
e 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge”.