Art. 1 1. Il comma 1, dell’art. 1, della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 è sostituito dal seguente: 1. L’indennità per i membri del Consiglio regionale stabilita in base al disposto dell’art. 9 dello Statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata all’indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni ed integrazioni, nella seguente misura:
Art. 2 1. Il comma 1, dell’art. 13, della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 è sostituito dal seguente: 1. L’ammontare delle indennità di fine mandato è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell’ultima indennità di funzione lorda percepita dal Consigliere alla data della cessazione del mandato. 2. La presente disposizione dispiega i propri effetti a decorrere dalla presente legislatura. Art. 3 1. La disposizione di cui all’art. 19, comma 3, della L.R. 14 febbraio 1996 n. 3, nel testo modificato dall’articolo 32, comma 10, della L.R. 26 giugno 2003 n. 8, si applica nei confronti dei Consiglieri che cesseranno dal loro mandato a decorrere dalla presente legislatura. Art. 4 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nel capitolo 1, articoli 1 e 4 del bilancio del Consiglio regionale per l’anno 2004.
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