LEGGE REGIONALE
19 novembre 2003, n. 22
Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, recante: "Norme sulla
dirigenza e sull’ordinamento degli uffici del Consiglio regionale"
(Pubbl. in Boll. Uff. 21 novembre
2003, supplemento straordinario 3 al n. 21)
Art. 1
I commi 1 e 2, art. 17, della
legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, sono sostituiti dai seguenti:
1. Al Segretario Generale ed
ai direttori di Dipartimento, per il periodo in cui esercitano tali funzioni
dirigenziali di livello generale, compete il trattamento economico, concordato
di volta in volta tra le parti, definito assumendo come riferimento quello
previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del
comparto Regioni-Enti locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio
tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato
di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione
di posizione.
2. Ai dirigenti di cui
all’art. 15 della legge regionale del 13 maggio 1996, n. 8, assunti con
contratto di diritto privato, compete il trattamento economico corrispondente al
comma 1 della presente legge.