LEGGE REGIONALE
19 novembre 2003, n. 21
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 2003, n. 8,
recante: "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2003 –
art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)
(Pubbl. in Boll. Uff. 21 novembre
2003, supplemento straordinario 3 al n. 21)
Art. 1
I commi 10, 11 e 12, dell’art. 2 ter, sono
abrogati.
Art. 2
La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.