LEGGE REGIONALE  19 novembre 2003, n. 21
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, recante: "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2003 – art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)
(Pubbl. in Boll. Uff. 21 novembre 2003, supplemento straordinario 3 al n. 21)

Art. 1
 

I commi 10, 11 e 12, dell’art. 2 ter, sono abrogati.

Art. 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.