LEGGE REGIONALE  30 ottobre  2003, n. 19
Modifica dell’art. 17, commi 8 e 12 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 relativamente alla misura del gettone di presenza spettante ai componenti delle Commissioni assegnazioni alloggi E.R.P..
(Pubbl. in Boll. Uff. 5 novembre 2003, supplemento straordinario 1 al n. 20)

 

Art.1

1. L'art. 17, comma 8, della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, nella sola parte in cui disciplina la misura dei compensi spettanti al Presidente ed ai componenti la Commissione assegnazione alloggi, è così modificato:

"Dalla data di entrata in vigore della presente legge al Presidente ed ai componenti la Commissione spetta un'indennità, per ogni giornata di seduta, pari a euro 100,00".

Art.2

1. Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art. 17, comma 12:

l’espressione "dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40" è sostituita dalla seguente "dalla presente legge".

Art.3
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, determinati per l’esercizio 2003 in Euro 50.000,00, si provvede con le risorse disponibili all’UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recante spese correnti" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell’esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell’UPB 1.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi è assicurata con l’approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.