LEGGE REGIONALE 30
ottobre 2003, n. 19
Modifica dell’art. 17, commi 8 e 12 della legge regionale 25 novembre 1996,
n. 32 relativamente alla misura del gettone di presenza spettante ai
componenti delle Commissioni assegnazioni alloggi E.R.P..
(Pubbl. in Boll. Uff. 5 novembre
2003, supplemento straordinario 1 al n. 20)
Art.1
1. L'art. 17, comma 8, della
legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, nella sola parte in cui disciplina la
misura dei compensi spettanti al Presidente ed ai componenti la Commissione
assegnazione alloggi, è così modificato:
"Dalla data di entrata in
vigore della presente legge al Presidente ed ai componenti la Commissione spetta
un'indennità, per ogni giornata di seduta, pari a euro 100,00".
Art.2
1. Legge regionale 25
novembre 1996, n. 32, art. 17, comma 12:
l’espressione "dalla legge
regionale 5 maggio 1990, n. 40" è sostituita dalla seguente "dalla presente
legge".
Art.3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti
dall’applicazione della presente legge, determinati per l’esercizio 2003 in Euro
50.000,00, si provvede con le risorse disponibili all’UPB 8.1.01.01 dello stato
di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per
provvedimenti legislativi in corso di approvazione recante spese correnti" il
cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità
finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell’esercizio in corso
ponendo la competenza della spesa a carico dell’UPB 1.2.04.05 dello stato di
previsione della spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale è autorizzata ad
apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10
della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Per gli anni successivi la
copertura degli oneri relativi è assicurata con l’approvazione del bilancio di
previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.