LEGGE REGIONALE 29
luglio 2003, n. 13
Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 26 gennaio 1987, n. 4.
(Pubbl. in Boll. Uff. 2 Agosto
2003, supplemento straordinario 1 al n. 14)
Art. 1
All'art. 3 della L. R. 26 gennaio 1987, n. 4
viene aggiunto il seguente comma:
"E’ altresì componente a tutti gli effetti
della Commissione la Consigliera o il Consigliere regionale di parità, nominato
a norma dell'art. 47, comma 1, della legge 17.05.1999 n. 144".