LEGGE REGIONALE 29 luglio  2003, n. 13
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4.
(Pubbl. in Boll. Uff.  2 Agosto 2003, supplemento straordinario 1 al n. 14)

Art. 1

All'art. 3 della L. R. 26 gennaio 1987, n. 4 viene aggiunto il seguente comma:

"E’ altresì componente a tutti gli effetti della Commissione la Consigliera o il Consigliere regionale di parità, nominato a norma dell'art. 47, comma 1, della legge 17.05.1999 n. 144".