LEGGE REGIONALE 14
luglio 2003, n. 10
Norme in materia di aree protette.
(Pubbl. in Boll. Uff. 19
luglio
2003, supplemento straordinario 2 al n. 13)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
(Principi generali)
1. La Regione Calabria
garantisce e promuove in maniera unitaria ed in forma coordinata con lo Stato e
gli Enti Locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e
la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche,
biologiche, geologiche e geomorfologiche, che, assieme agli elementi antropici
ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario
costituzionalmente garantito.
2. La gestione sostenibile
delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di
equilibrio naturale, la conservazione di tutte le specie animali e vegetali e
dei loro patrimoni genetici, sono perseguiti dalla Regione Calabria attraverso
gli strumenti della conoscenza e della programmazione e mediante la promozione e
l’istituzione di aree protette.
3. La Regione Calabria,
consapevole dell’eccezionale valore biogeografico dell’insieme delle proprie
aree protette, opera affinché esse costituiscano con le altre aree
dell’Appennino, di rilevante valore naturalistico ed ambientale, un sistema
interconnesso ed interdipendente al fine di promuovere e far conoscere
l’Appennino Parco d’Europa. Promuove su tutto il proprio territorio, ed in
particolare all’interno del sistema integrato delle aree protette, politiche
volte al consolidamento di forme di sviluppo economico rispettose dei valori
storici ed ambientali, legate ad una concezione di sostenibilità.
4. I territori sottoposti al regime di tutela previsto dalla presente legge e le
aree protette nazionali, istituite sul territorio regionale, costituiscono il
sistema integrato delle aree protette della Calabria.
Art.2
(Finalità)
1. La presente legge,
nell’ambito dei principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, degli articoli 9 e
32 della Costituzione e delle norme dell’Unione Europea in materia ambientale e
di sviluppo durevole e sostenibile, detta norme per l’istituzione e la gestione
delle aree protette della Calabria al fine di garantire e promuovere la
conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza
naturalistica della Regione, nonché il recupero ed il restauro ambientale di
quelle degradate.
2. In conformità all’articolo
22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le Province, le Comunità montane ed i
Comuni, anche in forma consorziata, partecipano alla istituzione ed alla
gestione delle aree protette regionali.
Art.3
(Obiettivi)
1. Con la creazione di un
sistema integrato di aree protette la Regione Calabria persegue i seguenti
obiettivi:
a) conservazione del
patrimonio forestale, miglioramento dei boschi esistenti tramite interventi di
rimboschimento, ricostituzione dei boschi degradati finalizzati alla
salvaguardia degli habitat naturali e della biodiversità;
b) salvaguardia di biotopi,
di associazioni di vegetali o forestali e di formazioni geologiche,
geomorfologiche e paleontologiche di rilevante valore storico, scientifico e
culturale;
c) difesa della flora e della
fauna, delle associazioni vegetali, forestali al fine di migliorare le funzioni
produttive e sociali delle aree protette, delle formazioni paleontologiche di
comunità biologiche, e la difesa del paesaggio naturale ed antropizzato
tradizionale, i biotipi, i valori scenici e panoramici, gli equilibri ecologici,
il patrimonio biogenetico;
d) disciplina del corretto
uso del territorio, la conoscenza della natura e l’educazione ambientale dei
cittadini;
e) miglioramento delle
condizioni di vita mediante la costruzione di infrastrutture al fine di rendere
maggiormente fruibili le aree protette ed incentivare le attività economiche ed
imprenditoriali, in armonia con le finalità della presente legge;
f) sviluppo delle aree
interne anche mediante la costruzione di laghetti collinari, la costruzione e la
sistemazione di condotte di adduzione per uso irriguo, al fine di rendere più
redditizie le attività agro-silvo-pastorali;
g) difesa degli equilibri
idraulici e idrogeologici mediante interventi per la sistemazione dei corsi
d’acqua al fine di conseguire il ripristino di sufficienti condizioni di
equilibrio naturale sulle sponde, necessari per assicurare la riduzione degli
eventi calamitosi ed interventi a carattere integrativo, finalizzati alla difesa
del territorio e alla sistemazione dei bacini.
h) la conoscenza scientifica
della flora e della fauna calabresi utile a realizzare il censimento delle
specie biologiche con particolare attenzione alle specie endemiche e rare.
2. Nelle aree protette della
Calabria si promuove l’applicazione di metodi di gestione e di valorizzazione
ambientale, tesi a realizzare l’integrazione tra uomo e ambiente naturale. Ciò
anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, architettonici,
archeologici e storici nonché delle attività agricole produttive ed
agro-silvo-pastorali, di agricoltura biologica e di ogni altra attività
economica tradizionale attualmente in uso e comunque compatibile con le finalità
della presente legge e la conservazione degli ecosistemi naturali. Nei centri
storici compresi nelle aree protette si incentivano politiche di recupero dei
patrimoni edilizi in armonia con la finalità della presente legge. A tal fine è
incentivata la più ampia partecipazione degli Enti Locali, delle forze sociali e
del terzo settore presenti nel territorio mirati, a conseguire forme di sviluppo
economico e ricerca di nuove occupazioni e di nuove opportunità lavorative
compatibili.
3. All’interno del sistema
delle aree protette calabresi e delle strutture antropiche, si sperimenta un
sistema di educazione ambientale basato anche su forme di risparmio e produzioni
alternative dell’energia rinnovabile non deturpanti, su forme di riciclaggio dei
materiali utilizzati, su forme di raccolta differenziata integrale dei rifiuti
solidi urbani, su forme di riduzione dei rifiuti e degli imballaggi, nonché su
forme di incentivazione all’uso dei materiali tradizionali esistenti nell’area
sulla base di un piano ecologico di rinnovazione degli stessi. Queste iniziative
debbono essere adeguatamente pubblicizzate nel sistema informativo delle aree
protette calabresi al fine di promuovere una piena educazione integrata
ambientale.
4. Nelle aree protette
nazionali e regionali la Regione, gli Enti Locali, altri soggetti pubblici e
privati e le Comunità del Parco attuano forme di cooperazione e di intesa,
promuovendo Accordi di programma e Patti territoriali di cui all’art. 2, comma
203, della legge 23/12/1996 n. 662.
Art.4
(Sistema regionale delle aree protette)
1. Il sistema regionale delle
aree protette della Calabria è articolato, in relazione alle diverse
caratteristiche e destinazione delle aree stesse, nelle seguenti categorie:
a) Parchi naturali regionali;
b) Riserve naturali regionali;
c) Monumenti naturali regionali;
d) Paesaggi protetti;
e) Paesaggi urbani monumentali;
f) Siti comunitari;
g) Parchi pubblici urbani e giardini botanici.
Il sistema è completato con
le aree corridoio della rete ecologica.
2. Al fine di un uso
razionale del territorio e per le attività compatibili con la speciale
destinazione dell’area, la Regione Calabria individua il sistema regionale delle
aree protette ed istituisce un sistema informativo che colleghi le strutture
didattiche, di servizio e culturali presenti sull’intero territorio regionale
utilizzando soprattutto:
a) i demani e i patrimoni
forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, ai sensi
dell’art. 22, comma 3, della legge 394/91;
b) le aree individuate al
sensi degli articoli 82 e 83 del DPR 616/77 e successive modificazioni e i siti
di importanza comunitaria individuati ai sensi della Direttiva habitat 92/43/CEE
del 21.05.1992;
c) le aree ed i beni oggetto
di tutela al sensi delle leggi 1497/39, 431/85 e della legge regionale 23/90;
d) le indicazioni e le
proposte deliberate dagli Enti Locali;
e) gli studi e le indicazioni
dei Ministeri competenti in materia di ambiente, di beni culturali e ambientali,
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di istituti universitari, di enti ed
associazioni culturali e ambientaliste operanti nel territorio della Regione;
f) gli studi effettuati dal
Servizio parchi ed aree protette.
3. Ai fini della promozione
eco-turistica, la Regione Calabria predispone ed adotta un marchio emblema delle
aree protette.
Art. 5
(Comitato tecnico- scientifico per le aree protette)
1. Al fine di garantire alla
Giunta regionale un adeguato supporto tecnico-scientifico, è istituito entro
novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Comitato
Tecnico-Scientifico per le aree protette.
2. Il Comitato
Tecnico-Scientifico per le aree protette è organo di consulenza della Giunta
regionale per l'attuazione della presente legge. Il Comitato esprime parere
obbligatorio in materia di:
a) piani di conservazione e
sviluppo dei parchi e delle riserve;
b) regolamenti dei parchi e
delle riserve e modifiche dei medesimi;
c) programmazione pluriennale
di gestione della fauna dei parchi e delle riserve;
d) programmazione pluriennale
per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l’educazione
ambientale;
e) classificazione delle aree
protette e loro tipologia;
f) formazione e attuazione
del programma triennale delle aree protette;
g) attuazione coordinata di
direttive e regolamenti comunitari, leggi e regolamenti statali;
h) piano regionale per il
censimento delle specie biologiche con particolare attenzione per le specie
endemiche e rare.
3. Il Comitato
Tecnico-Scientifico esprime altresì parere su qualsiasi altro argomento che
riguarda i parchi e le aree protette, su richiesta dell'Amministrazione
regionale, degli Enti parco e degli Organi di gestione delle riserve.
4. Il Comitato
Tecnico-Scientifico è composto:
a) dall'Assessore regionale
ai Parchi o suo delegato;
b) dal Dirigente del Servizio parchi ed aree protette della Regione Calabria o
suo delegato;
c) dal Dirigente regionale delle Foreste o suo delegato;
d) dal Dirigente regionale della Pianificazione Territoriale o suo delegato;
e) dal Dirigente regionale dell'Agricoltura o suo delegato;
f) dal Dirigente dell'Assessorato al Turismo o suo delegato;
g) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste regionali riconosciute
a livello nazionale;
h) da un esperto indicato dall'Unione Province Italiane;
i) da esperti, scelti fra una terna di nominativi indicati dalle Università
della Calabria:
1) esperto in scienze geologiche;
2) esperto in scienze botaniche;
3) esperto in scienze agrarie;
4) esperto in scienze forestali;
5) esperto in scienze naturali nella materia della fauna terrestre;
6) esperto in scienze naturali nella materia della fauna acquatica;
7) esperto in veterinaria;
8) esperto in scienze biologiche;
9) esperto in economia agraria con specializzazione in economia dei parchi e
delle produzioni tipiche di qualità;
10) esperto in discipline giuridiche e regolamentazione edilizia-urbanistica
indicato dall'ANCI della Calabria e dall’ANPC della Calabria;
11) membro dell’istituto nazionale per la fauna selvatica (con potere
consultivo);
12) dirigente del CFS (con potere consultivo);
13) un rappresentante della Soprintendenza ai beni ambientali ed archeologici
della Calabria;
14) un esperto del CNR-IRPI della Calabria;
15) un esperto dell’istituto di ecologia forestale del CNR Istituto Di
Selvicoltura della Calabria;
16) un esperto in pianificazione territoriale ed ecologia ambientale;
17) due rappresentanti indicati dalle associazioni ambientaliste riconosciute.
5. Il Comitato Tecnico-Scientifico per le aree protette è presieduto
dall'Assessore regionale ai Parchi ed in sua assenza dal Dirigente regionale del
Servizio parchi e aree protette.
6. Qualora gli esperti di cui al comma 4 lettera i) non vengano designati entro
il termine di sessanta giorni, l'organo competente alla nomina provvede
direttamente alla loro individuazione.
7. Tutti i pareri del Comitato Tecnico-Scientifico per le aree protette devono
essere espressi entro sessanta giorni, trascorso tale termine il parere si
intende espresso favorevolmente.
8. Il comitato informa della propria attività il Consiglio regionale, il
Consiglio provinciale, e gli altri enti locali calabresi coinvolti nelle aree
protette e le associazioni ambientaliste con relazioni tecniche di merito da
consegnare ogni tre anni.
9. Il Comitato Tecnico-Scientifico per le aree protette entro novanta giorni
dalla nomina dei componenti, adotta un regolamento interno che viene approvato
con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della
Giunta medesima; l’eventuale inadempienza del suddetto termine non pregiudica
l'attività del Comitato e l’espressione del parere di competenza.
10. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale spetta un gettone di
presenza, il rimborso delle spese sostenute e l'indennità di missione.
11. Alla nomina degli esperti di cui al comma 4 lettera i) provvede il Consiglio
regionale.
12. Il Comitato Tecnico-Scientifico dura in carica per l’intera legislatura e
fino all’insediamento del successivo.
Art. 6
(Procedimento per l'istituzione e gestione delle aree protette)
1. Le aree protette sono
istituite con legge regionale nel rispetto della legge 394/91, sentito il parere
del Comitato Tecnico-Scientifico regionale per le aree protette.
2. Le proposte di legge d'istituzione delle aree protette regionali, ovvero la
richiesta di modifica territoriale di quelle esistenti, possono essere avanzate:
a) da ciascun Consigliere regionale;
b) dalla Giunta regionale;
c) dalla Provincia territorialmente interessata;
d) dai Comuni nel cui territorio ricade l'area di cui si richiede l'istituzione;
e) dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e
operanti in Calabria.
3. Le proposte devono preliminarmente comprendere:
a) l’analisi storica, territoriale e paesaggistica- ambientale di massima con
l’indicazione delle emergenze botaniche e faunistiche che si intende tutelare;
b) la perimetrazione di massima (con cartografia almeno al 25.000);
c) gli obiettivi da perseguire.
4. Le proposte di legge, corredate come al comma 3, vengono trasmesse al
Servizio parchi ed aree protette della Regione che, verificati i requisiti di
ammissibilità, rimette le stessa nei successivi trenta giorni al Comitato
Tecnico-Scientifico regionale per le aree protette.
5. Per l’istituzione di un'area protetta il Presidente della Giunta regionale, o
l'Assessore regionale ai Parchi, indice presso il Comitato Tecnico-Scientifico
regionale per le aree protette una conferenza di servizio ai sensi dell’art. 22
della legge 394/91. Alla conferenza partecipano i soggetti previsti dallo stesso
articolo.
6. Il parere espresso dal Comitato assume la forma di un documento di indirizzo
relativo al territorio che si intende tutelare, alla perimetrazione provvisoria,
all’analisi del territorio interessato, all’individuazione di obiettivi da
perseguire in termini di tutela e di sviluppo dell’area, alla valutazione degli
effetti dell’istituenda area protetta, alla scelta dell’Ente di gestione,
all’adozione delle misure di salvaguardia necessarie a garantire la
conservazione dello stato dei luoghi.
7. La Conferenza conclude i lavori entro centoventi giorni dalla sua prima
convocazione.
8. Decorso tale termine la Giunta regionale, se ne esistono le condizioni,
adotta il relativo disegno di legge, che viene poi trasmesso per l’approvazione
al Consiglio regionale.
9. La gestione provvisoria dell'Ente parco regionale fino alla costituzione
dell'Ente di gestione, che deve avvenire entro centottanta giorni, è affidata ad
un apposito Comitato di gestione provvisorio istituito dal Presidente della
Giunta regionale in conformità ai principi di cui all’articolo 12.
10. La gestione dell'area protetta, ad esclusione dei parchi naturali, può
essere affidata ad un Ente pubblico o Consorzio obbligatorio tra Enti Locali od
organismi associativi, Università o loro Consorzi, istituzioni scientifiche o
associazioni ambientaliste, che avranno assegnati tutti i poteri dell'Ente di
gestione di cui all’articolo 12. Ad un Ente di gestione può essere demandata la
gestione anche di più aree protette.
Art. 7
(Servizio parchi ed Aree protette)
1. Il Servizio parchi e Aree
protette della Regione Calabria svolge i seguenti compiti:
a) elabora studi e proposte per la gestione dei parchi e delle aree protette;
b) assicura assistenza tecnica in materia di parchi e di aree protette;
c) predispone il documento d'indirizzo di cui al comma 3 del precedente art. 6;
d) elabora i criteri per la predisposizione dei piani dei parchi e delle riserve
ed i relativi regolamenti;
e) propone direttive per il coordinamento delle iniziative e delle attività
promozionali eco-turistiche a livello regionale, interregionale, nazionale ed
estero in materia di parchi e di aree protette;
f) propone la realizzazione di campagne di educazione e sensibilizzazione
ambientale, con particolare attenzione alle scuole del territorio regionale;
g) elabora programmi di formazione per il personale tecnico necessario per la
gestione dei parchi e delle riserve, predispone il piano triennale di formazione
dei consigli direttivi e delle comunità dei parchi regionali;
h) fornisce direttive per assicurare l'unitarietà degli indirizzi e delle
immagini dei parchi e delle aree protette (tipologie delle attrezzature,
servizi, segnaletiche, etc.);
i) provvede all'istruttoria per i contributi ai Comuni gestori di aree protette
nonché alle associazioni culturali e di protezione ambientale per il
raggiungimento delle finalità di cui al precedente punto f;
l) provvede all'istruttoria tecnica formulando un parere per tutte le proposte
di legge istitutive dei parchi e riserve, per i piani dei parchi e per i
progetti relativi alle aree protette;
m) cura l'istruttoria degli atti derivanti dall'applicazione dell'articolo 83
del DPR n. 616/77 e provvede alla loro definizione;
n) predispone il piano per il sistema informativo delle aree protette calabresi.
2. Il Servizio parchi e aree naturali può avvalersi per l'espletamento dei
compiti di cui ai commi precedenti, della collaborazione di Istituti
universitari, scientifici e di ricerca pubblici, nonché di associazioni
ambientaliste, società e cooperative particolarmente specializzate nel settore.
La Giunta regionale può stipulare a tal fine, apposite convenzioni.
3. Compatibilmente alla rideterminazione degli Uffici e dei Servizi di cui alla
legge regionale n. 7/96, la Regione Calabria istituisce il Servizio parchi e
aree protette.
Art. 8
(Sede dei parchi e delle riserve naturali)
1. Le sedi legali e operative
degli enti di gestione delle aree naturali protette si localizzano all'interno
del territorio delle aree protette stesse.
2. Le sedi di cui al comma 1 sono ubicate nel territorio comunale con superficie
prevalente.
Art. 9
(Misure di salvaguardia)
1. Dall’entrata in vigore
della legge istitutiva dell’area protetta e fino allo spiegamento dell’efficacia
del piano dell’area stessa, sono comunque fatte salve le previsioni contenute
negli strumenti urbanistici vigenti, le disposizioni sulle infrastrutture e
servizi esistenti, le norme sulla ricostruzione nelle zone terremotate, sugli
interventi sulle aree in dissesto e sugli interventi di pubblica incolumità,
salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. L’Area protetta è sottoposta alla disciplina di tutela paesistica di cui al
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. Dall’entrata in vigore della legge istitutiva dell’area protetta sono
comunque vietati su tutto il territorio perimetrato:
a) l’attività venatoria, salvo le eccezioni previste dal comma 6 dell’art. 22
della legge 6 Dicembre 1991 n. 394;
b) il transito di mezzi motorizzati fuori dai centri storici, dalle strade
statali, provinciali, comunali, vicinali e private esistenti, fatta eccezione
per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alle attività
agro-silvo-pastorali;
c) l’apertura di nuove cave;
d) la recinzione su zona agricola, salvo quelle accessorie per l’attività
agro-silvo-pastorale
e) la pesca nelle aree delimitate ad eccezione delle attività di pesca che
prevedono il rilascio del pescato vivo;
f) l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari fatta eccezione per la
segnaletica stradale e per quella specifica dell'area protetta.
4. Dall’entrata in vigore della legge istitutiva dell’area protetta sono
sottoposte ad autorizzazione concessa dalla Giunta regionale, sentito il
Comitato Tecnico-Scientifico :
a) le proposte di variante agli strumenti urbanistici;
b) le varianti e gli adeguamenti di progetti generali di valorizzazione e
recupero ambientale dell’area protetta previsti da leggi regionali e nazionali;
c) i tracciati stradali, ferroviari, filoviari, gli impianti a fune e le avio
superfici;
d) le opere fluviali;
e) le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni idriche,
acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;
f) le opere di rilevante trasformazione e bonifica agrarie;
g) i piani forestali e le nuove piste forestali;
h) le discariche;
i) i nuovi bacini idrici e le centraline idroelettriche;
l) le opere al servizio dei residenti nelle aree protette per uso domestico e/o
per attività agro-silvo-pastorale (linea elettrica, telefonica, etc.).
5. Fino all’entrata in vigore del piano dell’area protetta, la Giunta regionale
verifica la corrispondenza degli investimenti pubblici nell’area considerata ai
principi e agli indirizzi contenuti nel piano stesso e coordina la vigilanza ed
il controllo sul rispetto delle misure provvisorie di salvaguardia, che sono
affidate agli enti locali nel cui territorio è compresa l’area naturale protetta
sulla base del comma 3 del presente articolo.
6. A partire dall’istituzione dell’area naturale protetta si applicano le misure
di incentivazione di cui all’art. 40.
TITOLO II
PARCHI NATURALI REGIONALI
Art. 10
(Definizione e articolazione in zone)
1. I Parchi naturali
regionali ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 sono
costituiti, da aree terrestri, marine, fluviali, lacuali, ed eventualmente da
tratti di mare prospicienti le coste, tali da costituire un sistema omogeneo
caratterizzato dalla presenza di specie animali, vegetali o biotopi di interesse
naturalistico, culturale, educativo e ricreativo, nonché di valori
paesaggistici, artistici e sociali.
2. Il Parco naturale regionale è definito come un sistema di aree a diverso
regime di conservazione e utilizzazione differenziata al suo interno.
3. Sono previste le seguenti zone:
a) zona A (riserva integrale) di eccezionale valore naturalistico in cui
l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
c) zona B (riserva generale orientata), nelle quali è vietato costruire nuove
opere edilizie, ampliare quelle esistenti, eseguire opere di trasformazione del
territorio. Possono essere tuttavia consentite le attività agro-silvo-pastorali
tradizionali e la realizzazione delle infrastrutture ad esse strettamente
necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse a cura dell'ente parco.
Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle
lettere a) e b) del primo comma dell'art. 31 della legge 457/78;
d) zona C (area di protezione) nelle quali possono continuare secondo gli usi
tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica, le attività
agro-silvo-pastorali e la raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche
la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai
sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 31 della citata legge
457/78, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;
e) zona D (area di sviluppo) limitata ai centri urbani ed alle aree limitrofe
nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del
parco, finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle
collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
4. L'ente di gestione per ciascuna zona stabilisce le relative norme d'uso.
Art. 11
(Leggi istitutive dei parchi naturali regionali)
1. La legge istitutiva del
parco naturale regionale prevede:
a) le finalità e gli obiettivi per cui l’area protetta è istituita;
b) la perimetrazione provvisoria;
c) i tempi di tabellazione;
d) l'Ente di gestione;
e) le norme di salvaguardia valevoli fino all'approvazione del piano per il
parco e del regolamento;
f) le direttive per l'elaborazione del piano per il parco, del piano pluriennale
economico sociale e del regolamento;
g) le previsioni di spesa e relativi finanziamenti;
h) la classificazione dell'area protetta.
Art. 12
(Ente Parco regionale)
1. L'Ente Parco regionale ha
personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio
del parco regionale ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Calabria. Sono
organi dell'Ente parco regionale:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Comunità del parco;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi dell'Ente parco regionale durano in carica cinque anni ed i membri
possono essere confermati una sola volta.
Art. 13
(Il Presidente)
1. Il Presidente dell'Ente
Parco regionale è nominato con decreto dal Presidente del Consiglio regionale.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina
l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo,
adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del
Consiglio direttivo nella prima seduta successiva. Al Presidente dell'Ente parco
regionale sono attribuiti i poteri di cui all'art. 29 della legge 394/91.
2. Il Presidente dell'Ente Parco regionale non può esercitare attività che non
consentano la presenza costante nella gestione dell'Ente. L'ufficio di
Presidente è incompatibile con quello di Parlamentare Europeo o Nazionale,
Consigliere regionale, provinciale, comunale, di Comunità montana, nonché con
quello di Sindaco o Assessore comunale, Presidente o assessore provinciale,
Presidente o assessore della Comunità montana. Lo Statuto può regolamentare
ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico.
Art. 14
(Il Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio direttivo è
formato dal Presidente e da otto componenti, nominati dal Presidente della
Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico Scientifico per le aree protette,
secondo le seguenti modalità:
a) da quattro membri designati dalla Comunità del Parco in rappresentanza dei
Comuni, delle Province e delle Comunità montane ricomprese nell'area protetta;
b) un membro su designazione delle Associazioni ambientaliste riconosciute dal
Ministero dell'Ambiente operanti in Calabria;
c) un membro su designazione delle istituzioni scientifiche ed universitarie
della Calabria;
d) un membro su designazione delle organizzazioni agricole presenti in Calabria;
e) un membro qualificato in rappresentanza dell'Assessorato regionale ai parchi.
2. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la
maggioranza dei suoi componenti. La mancata designazione o nomina non impedisce
la formazione del Consiglio direttivo, infatti, decorsi inutilmente
quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta fatta dalla Regione, il
Presidente della Giunta regionale provvede alle nomine sostitutive.
3. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali
riguardanti l'Ente Parco ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dalla
Giunta regionale sentito il Comitato Tecnico Scientifico regionale per le aree
protette, ed inoltre:
a) definisce i criteri ed adotta il piano per il Parco;
b) adotta il regolamento del Parco;
c) adotta il piano pluriennale economico e sociale predisposto dalla Comunità
del Parco;
d) delibera, sentita la Comunità del Parco, lo statuto dell'Ente Parco;
e) delibera il censimento delle specie botaniche e faunistiche con particolare
attenzione a quelle rare ed endemiche presenti nell’area protetta.
4. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vicepresidente, scelto
tra i membri designati dalla Comunità del Parco.
5. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai Componenti del Consiglio direttivo
spettano rispettivamente compensi pari all'80 per cento, al 60 per cento ed al
40 per cento di quelli attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei
parchi nazionali.
Art. 15
(Il Collegio dei Revisori)
1. Il Collegio dei revisori
dei conti, nominato dal Consiglio regionale, nel rispetto dell'art. 24 della L.
394/91, è composto da tre membri, uno dei quali scelti ai sensi del Decreto
Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, con funzione di Presidente.
2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione dell'Ente Parco, redige una relazione sul
bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tese a
conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.
3. Il Collegio dei revisori dei conti invia al Presidente della Giunta regionale
una relazione semestrale sull'attività amministrativa dell'Ente Parco e
sull'andamento dell'azione di controllo.
4. I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione
dell'Ente parco, ne riferiscono immediatamente al Consiglio direttivo ed alla
Giunta regionale. Hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente parco
e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio
direttivo.
5. Ai Componenti il Collegio spetta lo stesso trattamento economico dei revisori
dei conti della Comunità montana più grande, il cui territorio è ricompreso,
anche parzialmente, nel perimetro del parco.
Art. 16
(La Comunità del parco)
1. La Comunità del Parco è un
organo consultivo e propositivo dell'Ente parco, è costituita dai Presidenti
delle Province o da consiglieri delegati, dai presidenti delle Comunità montane
o da consiglieri delegati e dai Sindaci o da consiglieri delegati il cui
territorio ricade nelle aree del Parco.
2. La Comunità del parco esprime parere obbligatorio e vincolante:
a) sul piano per il parco;
b) sul regolamento del parco;
c) sullo statuto dell'Ente parco;
d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
e) su altre questioni a richiesta di un terzo del Consiglio direttivo.
3. La Comunità del parco predispone il Piano economico e sociale e lo trasmette
per l'adozione al Consiglio direttivo.
4. In caso di contrasto fra Comunità ed altri organi dell'Ente di gestione, la
questione è rimessa ad una conferenza presieduta dall'Assessore regionale
competente in materia, il quale, nel caso dovessero perdurare i contrasti,
rimette la decisione definitiva alla Giunta regionale.
5. La Comunità del parco nella prima seduta utile elegge al suo interno un
Presidente ed un vice Presidente, ai quali viene attribuita rispettivamente una
indennità di carica pari ad un terzo ed a un quarto di quella spettante al
Presidente della Comunità Montana più grande, il cui territorio è ricompreso,
anche parzialmente, nel perimetro del parco.
6. La Comunità del parco è convocata dal Presidente, anche su richiesta di un
terzo dei suoi componenti, o dal Presidente dell'Ente parco, almeno due volte
l'anno. La prima convocazione per l'insediamento della Comunità del parco è
effettuata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale
competente entro sessanta giorni dall'istituzione dell'area protetta.
7. I pareri di cui al comma 2 sono resi entro trenta giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine, gli stessi si intendono favorevoli.
8. Alla riunione della Comunità partecipano di diritto, con voto consultivo, il
Presidente ed il Direttore dell'Ente di gestione.
9. Alla segreteria della Comunità provvede l'Ente di gestione.
10. Nel caso in cui un Ente di gestione amministri più di un'area protetta, la
Comunità del parco viene integrata da rappresentanti dei Comuni interessati.
Art. 17
(Statuto dell'Ente parco naturale regionale)
1. Lo Statuto definisce e
disciplina l'ordinamento amministrativo dell'Ente parco.
2. Lo Statuto nel rispetto delle norme di cui all'art. 24 della L. 394/91,
stabilisce:
a) le norme per lo svolgimento delle attività degli organi dell'Ente parco;
b) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti;
c) le finalità, l'organizzazione, i compiti e le funzioni degli organi dell'Ente
parco.
3. Entro tre mesi dalla data del decreto di nomina il Consiglio direttivo
delibera lo Statuto, sentito il parere della Comunità del parco. Lo Statuto è
trasmesso al Consiglio regionale che ne verifica la legittimità e può
richiederne il riesame entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Alle eventuali
osservazioni del Consiglio regionale, l’Ente parco può controdedurre con
deliberazione del Consiglio direttivo.
4. Il Presidente della Giunta regionale adotta lo Statuto con proprio decreto
entro i successivi trenta giorni.
5. Decorso inutilmente il termine previsto dal comma 3, la Giunta regionale si
sostituisce all'Ente parco per l'adozione dello Statuto, affidandone la
redazione al Comitato Tecnico-Scientifico per le aree protette.
Art. 18
(Formazione del Piano per il parco)
1. La tutela dei valori
naturali, ambientali, paesistici nonché di quelli storici, culturali,
architettonici e antropologici ad essi connessi, affidata all'Ente parco è
perseguita attraverso lo strumento del Piano per il parco.
2. Il Piano per il parco oltre ad avere contenuti previsti dall’articolo 10,
commi 1 e 2, della legge 394/91 e di quelli indicati nel precedente art. 10
della presente legge, tiene conto altresì degli studi esistenti nonché delle
indicazioni fornite dai documenti di pianificazione territoriale regionale
vigenti a qualsiasi livello. Inoltre, di norma contiene:
a) le analisi di base;
b) la relazione di sintesi, l'illustrazione degli obiettivi da conseguire e
l'indicazione dei modi e dei tempi per l'attuazione del piano medesimo;
c) il perimetro definitivo del parco con annessa cartografia in scala 1:10.000;
d) l'organizzazione del territorio e la sua zonazione caratterizzata da forme
differenziate di tutela, godimento ed uso l'individuazione delle aree contigue
di cui all'articolo 33;
e) la normativa;
f ) le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione
con riferimento alle varie aree;
g) i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e pedonale, prevedendo in
particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i disabili, portatori di
handicap e gli anziani;
h) i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale del parco, quali:
musei, centri di visita, uffici informativi, aree di campeggio e attività
agrituristiche, sentieri attrezzati, segnaletica;
i) gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sui
paesaggi e sui beni naturali e culturali in genere;
l) la cartografia monotematica o pluridisciplinare che esplicita gli interventi
principali e le peculiarità naturalistiche dell’area;
m) le aree-corridoio ed i sistemi di collegamento col sistema delle aree
protette calabresi utili per la fauna selvatica.
3. Il Piano è predisposto dall'Ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei
suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. Il Piano,
adottato dal Consiglio direttivo, è approvato dal Consiglio Regionale entro
novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco.
4. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la
predisposizione del piano per il parco indicati dal Consiglio direttivo, ed
esprime il proprio parere sul piano stesso.
5. Per la predisposizione del piano il Servizio Parchi e aree protette
garantisce la necessaria collaborazione all'Ente gestore. Il piano è firmato da
tecnici abilitati alla redazione degli strumenti urbanistici, facendo salvo il
principio della interdisciplinarità. Le analisi e i rapporti di settore sono
comunque svolti da tecnici abilitati nelle rispettive discipline.
6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Giunta regionale si
sostituisce all'Ente parco per l'adozione del piano, affidandone la redazione al
Servizio Parchi e aree protette, che deve provvedere, d’intesa con i Consigli
Comunali interessati, nel termine di sei mesi.
7. Il Piano così adottato è approvato dal Consiglio regionale.
8. Ai fini dell'attuazione delle finalità dell'area naturale protetta, il Piano
per il parco disciplina:
a) l'organizzazione generale del territorio nella sua articolazione in aree
caratterizzate da una differenziata forma di tutela e uso;
b) i vincoli e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree
individuate nel piano;
c) la definizione dei sistemi di accessibilità veicolare e pedonale nonché i
sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e fruizione dell'area
protetta;
d) la definizione di indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla
fauna, sull'ambiente naturale in genere nonché sulle attività
agro-silvo-pastorali;
e) la definizione dei modi di utilizzazione dell'area protetta per scopi
scientifici, culturali e ricreativi;
f) l'individuazione degli interventi conservativi di restauro e di
riqualificazione ed i criteri per la sperimentazione del risparmio e della
produzione energetica alternativa non deturpante, il riciclaggio, la raccolta
differenziata e l’utilizzo dei materiali locali rinnovabili con un piano
ecologico;
g) l'individuazione e regolamentazione delle attività produttive e di servizio
che, in conformità con le finalità istitutive dell'area protetta, possono
assicurare un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio;
h) I criteri e le modalità per la redazione e l’aggiornamento triennale
dell’inventario delle specie botaniche e faunistiche con particolare riguardo
per quelle endemiche e rare.
9. Il piano per il parco ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse, di
urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti, ha valore di
piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce ad ogni livello i piani
paesistici, territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione
escluso il piano dell'Autorità di bacino.
10. Il piano stralcio ed integrale dell'Autorità di bacino è sovra-ordinatorio
degli altri strumenti di pianificazione. Gli interventi previsti all'interno del
parco sono comunque soggetti al rilascio del nulla-osta.
11. Il Presidente dell'Ente parco provvede alla richiesta di pubblicazione
dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Il
piano adottato viene depositato presso le sedi dei Comuni, delle Province e
delle Comunità montane interessate e chiunque può prenderne visione ed estrarne
copia. Entro trenta giorni dalla data di deposito presso gli Enti Locali
interessati, si possono presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente parco
esprime il proprio parere entro i trenta giorni successivi, decorsi i quali, le
osservazioni, con i pareri dell'Ente parco vengono trasmesse al Consiglio
regionale che, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, si pronuncia sulla
definizione del piano ed emana il provvedimento d'approvazione pubblicato sul
BUR, ed è immediatamente vincolante nei confronti delle Amministrazioni e dei
privati.
12. Il piano per il parco è modificato con la stessa procedura necessaria alla
sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità, almeno ogni dieci anni.
Art. 19
(Regolamento del parco)
1. Il regolamento del parco
disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco,
è predisposto dall'Ente parco contestualmente al piano per il parco del quale è
parte integrante e ne consegue l'iter di formazione, di approvazione, di
efficacia e di aggiornamento.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità e gli obiettivi della
presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche,
antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il
regolamento disciplina in particolare:
a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e
agro-silvo-pastorali;
c) lo svolgimento delle attività sportive, ricreative ed educative;
d) il soggiorno e la circolazione del pubblico e i mezzi di trasporto;
e) lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
f) i limiti delle emissioni sonore, luminose o di altro genere;
g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione
giovanile e di volontariato;
h) l'accessibilità nel territorio dell'area protetta attraverso percorsi e
strutture per anziani e disabili;
i) il regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente relativo alle
infrazioni individuate nel regolamento medesimo;
l) le modifiche ed i criteri di priorità per le liquidazioni e la corresponsione
di affitti, acquisti, espropriazioni ed indennizzi.
3. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le
consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul
territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche
dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante le
disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli
usi, ai costumi e alle consuetudini suddette sempre che compatibili con le
finalità della presente legge e la conservazione degli ecosistemi naturali,
fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria.
4. Salvo quanto previsto dai commi 3, 5 e 6 del presente articolo nei parchi
sono vietate le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e
degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla
fauna e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali
ed in genere qualunque attività che possa costituire turbamento per la fauna
selvatica a qualsiasi stadio biologico essa si trovi, nonché la immissione di
specie estranee, in ambiente, non recintato, che possano modificare il genotipo
delle specie, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie
od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi
scientifici, che siano stati debitamente autorizzati dall'Ente di gestione;
b) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché
l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività
agro-silvo-pastorali e gli usi tradizionali di raccolta dei funghi ed altre
piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;
c) l'apertura e l'esercizio di cave e di miniere, nonché l'asportazione di
minerali;
d) la modificazione del regime delle acque. Tuttavia sono consentiti interventi
di restauro e tutela ambientale mediante opere di bioingegneria naturalistica
nonché le sistemazioni idraulico-forestali;
e) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non
autorizzate dall'Ente parco;
f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione
dei cicli biogeochimici;
g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo
distruttivo o di mezzi utili alla cattura di specie animali se non autorizzati;
h) l'uso di fuochi all'aperto ove non consentito;
i) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture
inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica
autorizzazione dell'Ente gestore dell'area protetta;
l) il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto
disciplinato dalle leggi in materia di volo;
m) la costruzione di strutture ricettive extraurbane nonché di strade se non
espressamente previste negli strumenti urbanistici vigenti.
5. Le attività agro-silvo-pastorali continueranno ad essere esercitate secondo
le abitudini consolidate degli abitanti del luogo e nel rispetto della normativa
regionale vigente sempre che non sussistano incompatibilità inconciliabili con
le finalità della presente legge e la conservazione degli ecosistemi naturali.
Sono altresì autorizzabili i tagli boschivi e gli interventi di difesa e
sistemazione idrogeologica compatibili con le finalità dell'area protetta.
6. Previo parere del Comitato Tecnico - Scientifico per le aree protette, l'Ente
gestore può autorizzare l'asportazione e l'uso limitato di materiale lapideo il
cui utilizzo sia legato al recupero delle tradizioni costruttive locali.
7. Ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono fatte salve, con riferimento
alle aree ed ai beni soggetti ad uso militare, le competenze del Ministero della
difesa ed, in genere, le funzioni attinenti alla difesa nazionale.
8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale detta criteri di indirizzo per la disciplina delle attività
pubblicitarie, ai sensi della lettera d), comma 3, dell'art. 11 della legge 6
dicembre 1991, n. 394.
Art. 20
(Nulla osta)
1. Il rilascio di concessioni
o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco
regionale è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta
verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e
l'intervento è reso entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine, il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente
impugnabile, è affisso contemporaneamente, per sette giorni, all'albo del Comune
interessato e all'albo dell'Ente parco. L'Ente parco da notizia per estratto,
con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati, e di quelli determinatisi
per decorrenza dei termini.
2. Avverso il rilascio di nulla osta è ammesso il ricorso giurisdizionale anche
da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della
legge 8 luglio 1986 n. 349.
3. Il Presidente del parco, entro 60 giorni dalla richiesta, con comunicazione
scritta e motivata al richiedente può rinviare, per una sola volta, di ulteriori
30 giorni i termini di espressione del nulla osta.
4. Allo scopo di creare uno sportello unico per le autorizzazioni di interventi
all'interno dei parchi nazionali e regionali della Calabria, le funzioni
amministrative previste dall'art. 82, comma 2, lett. b), d), e) e f) del DPR
616/77 nelle aree soggette a vincolo paesistico dalle leggi nn. 1497/39 e
431/85, sono sub-delegate ai rispettivi Enti parco. A tal fine, il nulla osta
rilasciato dall'Ente parco nazionale o regionale sostituisce quello previsto dal
citato articolo 82 del DPR 616/77.
5. Il nulla osta di cui al comma 4 è sottoposto al controllo del Ministero dei
beni culturali secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
Art. 21
(Piano pluriennale economico e sociale)
1. Nel rispetto delle
finalità della presente legge ed in coerenza con gli obiettivi contenuti nel
piano del parco, la Comunità del parco promuove iniziative coordinate atte a
favorire le attività economiche, sociali e culturali delle popolazioni
residenti.
2. La Comunità del parco, entro 12 mesi dalla sua costituzione, sulla base degli
strumenti quadro di programmazione regionale, elabora un Piano pluriennale
economico e sociale per la promozione delle attività economiche sostenibili. Il
Piano specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le
risorse necessarie ed i finanziamenti prevedendo in particolare:
a) la concessione di sovvenzioni a privati ed Enti Locali;
b) la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione, per il risparmio
energetico e la sperimentazione di tecnologie innovative, il riciclaggio e la
raccolta differenziata nelle strutture antropiche nuove ed esistenti;
c) servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da
concordare in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di
specifiche concessioni;
d) l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività
tradizionali artigianali agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e
biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e di ogni altra iniziativa atta a
favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo
del turismo e delle attività locali connesse.
3. Una quota parte delle attività di cui al comma 2, deve consistere in
interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché
l'accessibilità e la fruizione in particolare dei portatori di handicap.
4. Per le finalità di cui al comma 2, l'Ente parco può concedere a mezzo di
specifiche convenzioni l'uso del proprio marchio ad imprese che si impegnano a
rispettare il disciplinare di produzione.
5. Il Piano pluriennale economico e sociale è elaborato contestualmente al Piano
per il parco e attraverso reciproche consultazioni con il Consiglio direttivo.
Le Comunità montane elaborano ed adeguano il loro piano di sviluppo socio
economico al piano sopra citato, attraverso reciproche consultazioni con la
Comunità del parco.
6. Il Piano pluriennale economico e sociale è sottoposto all’adozione del
Consiglio direttivo, ed è approvato dal Consiglio regionale entro novanta giorni
dal suo inoltro. Ha durata quadriennale e può essere aggiornato con la stessa
procedura della sua formazione.
7. Per la predisposizione del Piano pluriennale economico e sociale il Comitato
Tecnico - Scientifico per le aree protette dovrà garantire la necessaria
collaborazione alla Comunità del parco.
8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale si
sostituisce alla Comunità del parco per l'adozione del Piano pluriennale
economico e sociale, affidandone la redazione al Comitato Tecnico - Scientifico
per le aree protette, che deve provvedere nel termine di sei mesi.
Art. 22
(Definizione dell'applicabilità dei principi regolamentari)
1. Il regolamento dell'area
protetta, in funzione del diverso grado di protezione e valorizzazione del
territorio dell’area stessa, attribuito con la zonizzazione, integra il piano
dell'Area protetta, disciplinando, di norma, le fattispecie elencate
all’articolo11, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. I divieti di attività di opere, elencati all’articolo 11, comma 3, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, per non compromettere il paesaggio e l’ambiente
tutelato, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna, sono derogabili con
le norme del regolamento, così come disposto dall’articolo 11, comma 4, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. I divieti predetti sono regolamentati in relazione alla specificità delle
singole formazioni naturali, storiche e culturali da proteggere e,
conseguentemente, alle zonizzazioni con cui il piano dell’area protetta ha
suddiviso il territorio.
4. Quali criteri di applicazione dei divieti, di cui al comma 2, in relazione
alla zonizzazione e quali criteri di applicazione delle deroghe regolamentari
recitate, si stabilisce:
a) i divieti richiamati dall’articolo 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, si applicano tutti nelle zone A "Riserva integrale" ed in modo
inderogabile, salvo quanto previsto per prelievi faunistici ad abbattimenti
selettivi dall’articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo
l’attività di ricerca scientifica, di lotta meccanica e biologica autorizzata
dal soggetto gestore;
b) l’attività venatoria è vietata nell' intero territorio dell’area protetta,
salvo deroga per prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per
ricomporre equilibri ecologici, su iniziativa organizzata dal soggetto gestore
dell' area e sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza;
c) le attività agro-silvo-pastorali e la raccolta delle specie vegetali, funghi
ed asparagi, sono consentite in tutte le zone dell’area protetta, diverse dalla
zona A "Riserva integrale";
d) l’apertura e l’esercizio di nuove cave, miniere e discariche e l’asportazione
di minerali e di fossili va di norma vietata, salvo la possibilità di deroghe
per straordinarie esigenze, derivanti da calamità pubbliche, da recupero
ambientale e dall'uso di particolari materiali destinati ad attività
scientifica. Le attività in esercizio, ove suscettibili di deroga, possono
continuare in base a programmi di delocalizzazione, di recupero ambientale e di
restauro del patrimonio storico e culturale;
e) il divieto di modificazione del regime delle acque è da intendersi riferito
ad opera idraulica. L'attingimento per finalità agro-silvo-pastorali non rientra
fra le categorie di divieto, salvo l’applicazione delle norme vigenti su
concessioni ed autorizzazioni di attingimento in modo equilibrato alle esigenze
di salvaguardia dei corpi idrici. L'attingimento è escluso nella sola zona A
"Riserva integrale", perché modificativo dell’equilibrio idrogeochimico. E'
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
f) l’attività pubblicitaria al di fuori dei centri urbani è subordinata alla
formazione di un piano di settore, a cura del soggetto gestore, che deve tenere
conto dei criteri di indirizzo impartiti dalla Regione, ai sensi del successivo
comma 6;
g) il divieto di introduzione ed impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di
alterazione dei cicli biogeochimici è applicabile esclusivamente nella zona A
"Riserva integrale";
h) il divieto di introduzione da parte di privati di armi ed esplosivi e
qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura è inderogabile per la zona A "Riserva
integrale", per tutte le altre zone si applicano le prescrizioni ed i divieti,
come disciplinati dall’articolo 21, comma 1, punto g), della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio);
i) il divieto di uso di fuochi all’aperto è inderogabile per la zona A "Riserva
integrale". Per tutte le altre zone va regolamentato nel rispetto delle leggi
forestali e delle norme per la prevenzione degli incendi, ma espressamente
consentendo la utilizzazione dei punti predisposti a tale scopo per i visitatori
delle Aree protette le attività tradizionali di produzione di carbone, i fuochi
delle feste agricole e religiose;
l) il sorvolo dei velivoli sportivi o da turismo, il paracadutismo, l’uso del
parapendio e del deltaplano sono interdetti nella zona A " Riserva integrale ".
Nelle altre zone dell'Area protetta devono essere regolamentati per esigenza di
tutela e valorizzazione ambientale e di compatibilità con l’esercizio di altre
attività;
m) ferma restando l’integrità della conservazione della zona A "Riserva
integrale", nell'area protetta restano salvi i diritti reali e gli usi civici
delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini, salvo il diritto
all’applicazione della liquidazione degli usi civici a norma dell’articolo 11,
comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
5. Ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono fatte salve, con riferimento
alle aree ed ai beni soggetti ad uso militare, le competenze del Ministero della
difesa ed, in genere, le funzioni attinenti alla difesa nazionale.
6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale detta criteri di indirizzo per la disciplina delle attività
pubblicitarie, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 6
dicembre 1991, n. 394.
Art. 23
(Bilancio, Entrate e Patrimonio)
1. L’esercizio finanziario dell’Ente di
gestione coincide con l’anno solare.
2. L’Ente di gestione ha un proprio bilancio di previsione ed un proprio
rendiconto generale che vengono formulati, controllati ed approvati secondo le
modalità di legge e resi pubblici anche a mezzo stampa locale .
3. Il documento di programmazione ed il bilancio di previsione dell'Ente sono
presentati alla Giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a
quello cui si riferiscono.
4. Il bilancio è allegato a quello della Regione ed è sottoposto
all'approvazione del Consiglio regionale.
5. Il rendiconto generale deve essere presentato al Presidente della Giunta
regionale ed all'Assessore ai parchi entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello cui si riferisce.
6. La Giunta regionale sulla base della relazione degli enti di gestione, redige
una relazione generale riassuntiva che illustri l'attività regionale complessiva
in materia di aree protette e ne riferisce al Consiglio regionale.
7. Nella relazione programmatica che accompagna il bilancio di previsione sono
indicate le attività ed investimenti che gli Enti intendono realizzare nel
quadro delle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 18, 21 e 28
della presente legge.
8. Costituiscono entrate degli Enti di gestione per il conseguimento dei fini
istitutivi:
a) contributi ordinari e straordinari destinati dalla Regione o da altri Enti
pubblici;
b) contributi e finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti;
c) lasciti, donazioni, erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 1 Agosto
1982 n. 512;
d) redditi patrimoniali;
e) canoni delle concessioni, diritti, biglietti di ingresso e le tariffe dei
servizi forniti dall'Ente di gestione;
f) proventi di attività commerciali e promozionali;
g) proventi delle sanzioni derivanti da inosservanze delle disposizioni;
h) altri proventi.
TITOLO III
RISERVE NATURALI REGIONALI
Art. 24
(Definizione e classificazione)
1. Le Riserve naturali
regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali o lacuali, anche di
limitata estensione, che presentano particolare interesse naturalistico anche in
funzione di una speciale tutela di emergenze geomorfologiche, floristiche,
faunistiche e archeologiche o di altri valori ambientali.
2. Le riserve naturali regionali si distinguono in:
a) riserva naturale integrale: per la conservazione dell'ambiente naturale nella
sua integrità con l'ammissione di interventi tesi essenzialmente alla ricerca
scientifica;
b) riserva naturale guidata: per la conservazione e la ricostruzione di ambienti
naturali nei quali è consentita una razionale attività agro-silvo-pastorale
nonché turistica;
c) riserva naturale speciale: per la salvaguardia rigorosa di singoli ambienti
di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, genetico, storico e
geomorfologico.
3. Un'unica Riserva naturale regionale può essere articolata in più zone
corrispondenti alle tipologie elencate nel precedente comma.
4. Le Riserve naturali, istituite secondo quanto previsto dall'art. 8 della
presente legge, sono classificate sentito il Comitato Tecnico - Scientifico per
le aree protette.
Art. 25
(Leggi istitutive delle Riserve naturali regionali)
1. La legge istitutiva della
Riserva naturale regionale prevede:
a) i confini;
b) la classificazione e le modalità di controllo e coordinamento della gestione;
c) i tempi di tabellazione;
d) le norme di salvaguardia;
e) le modalità e i tempi per l'attivazione delle forme di gestione;
f) le direttive e i tempi per l'elaborazione e l'adozione del piano di assetto
naturalistico, del programma di attuazione e del regolamento;
g) le previsioni di spesa e relativi finanziamenti.
Art. 26
(Gestione delle riserve naturali regionali)
1. La gestione della riserva
naturale protetta viene affidata seguendo le procedure previste dall’articolo 6,
comma 8, della presente legge nel caso in cui la gestione viene affidata ad un
Ente parco o ai sensi del comma 9 dello stesso articolo, negli altri casi.
2. Per gli interventi nelle riserve naturali regionali e per il loro
funzionamento, gli Enti di gestione possono stipulare convenzioni con le
associazioni ambientaliste operanti in Calabria e riconosciute dal competente
Ministero, con associazioni e cooperative particolarmente qualificate in
materia.
3. Gli Enti di gestione delle riserve naturali regionali possono nominare
direttori in possesso del requisiti di iscrizione di cui all’articolo 31, commi
5 e 6, della presente legge.
4. Per il funzionamento delle riserve, gli Enti di gestione possono utilizzare
fondi propri.
Art. 27
(Piano di assetto naturalistico)
1. Il Piano di assetto
naturalistico è lo strumento attuativo delle finalità delle Riserve naturali
regionali. E’ elaborato dall'Ente di gestione, in collaborazione con il Servizio
parchi e aree protette della Regione, entro il termine fissato dalla legge
istitutiva della riserva secondo la disciplina risultante dall'art. 19 della
presente legge.
2. In caso di inadempienza la Giunta regionale, sollecitato l'Ente di gestione,
affida l'elaborazione del Piano di assetto naturalistico e del Regolamento al
Comitato Tecnico - Scientifico per le aree protette, che in collaborazione con
il Servizio parchi e aree protette, provvede nel termine di sei mesi. Il Piano
di assetto naturalistico della riserva prevede:
a) l'identificazione e la localizzazione delle emergenze naturali (geologiche,
botaniche, faunistiche e paesaggistiche) da proteggere e delle risorse naturali
da valorizzare anche con il riferimento ad interventi di riassetto e
risanamento;
b) l'utilizzazione delle risorse presenti compatibilmente con le finalità della
riserva;
c) i modi diversi di accessibilità e fruibilità della riserva;
d) le attività compatibili con le finalità della riserva stessa;
e) i sistemi di attrezzature ed impianti e servizi, anche costieri, per la
organizzazione, la gestione e la fruizione della riserva naturale;
f) le possibili connessioni funzionali e naturalistiche con eventuali altri
ambiti di tutela limitrofi;
g) le norme di attuazione;
h) le aree di corridoio e di collegamento per la fauna selvatica dell’area con
il sistema delle aree protette.
3. In tali aree si applicano in ogni caso i divieti di cui alla presente legge.
4. Il Piano di assetto naturalistico è adottato e pubblicato dall'Ente di
gestione. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione presso gli enti locali
interessati, si possono presentare osservazioni scritte, sulle quali, l'Ente di
gestione dovrà esprimere il proprio parere entro i trenta giorni successivi.
Decorso tale termine, le osservazioni con i pareri dell'Ente di gestione vengono
trasmesse al Consiglio Regionale che, entro sessanta giorni dal ricevimento, si
pronuncia ed emana il provvedimento d'approvazione da pubblicare sul B.U.R.C..
5. Il Piano di assetto naturalistico equivale a dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici e di pubblica
utilità in esso previsti. Le previsioni e le prescrizioni e le conseguenti norme
applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica a livello
comunale e sovracomunale.
6. Il Piano di assetto naturalistico è modificato con la stessa procedura
necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità.
7. Il piano stralcio ed integrale dell'Autorità di bacino è sovrordinatorio
degli strumenti di pianificazione. Gli interventi previsti all’interno della
riserva naturale sono comunque soggetti al rilascio del nulla osta.
Art. 28
(Riserve marine)
1. Le riserve naturali marine
sono costituite da ambienti le cui acque, fondali e tratti di costa prospicienti
presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali,
geomorfologiche, paesaggistiche e biochimiche, con particolare riguardo alla
flora ed alla fauna marina e costiera.
TITOLO IV
PARCHI PUBBLICI URBANI, GIARDINI BOTANICI , MONUMENTI NATURALI E SITI COMUNITARI
Art. 29
(Parchi pubblici urbani e giardini botanici)
1. I Parchi pubblici urbani
ed i giardini botanici sono le aree attrezzate con finalità di tutela del
patrimonio naturalistico di elevato valore botanico vegetazionale nelle quali
sono previste attrezzature per il tempo libero e di carattere socio-culturale.
2. I parchi pubblici urbani e giardini botanici sono istituiti con legge
regionale secondo le modalità previste dall’articolo 6, commi 5, 6, 7. La legge
istitutiva dei parchi pubblici urbani e giardini botanici deve prevedere i
confini, la tabellazione, le norme di salvaguardia ed una relazione che evidenzi
i costi d'impianto e di gestione.
3. Per i parchi di cui al comma 1 viene redatto un piano d'area predisposto
dall'organismo di gestione, in collaborazione con il Servizio parchi ed aree
protette.
4. I Comuni o le Comunità montane esercitano le funzioni relative alla gestione
delle aree protette di interesse locale direttamente o attraverso la
costituzione di aziende speciali o aziende già esistenti ai sensi del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Possono stipulare convenzioni, anche onerose
con le associazioni ambientaliste operanti in Calabria e riconosciute dal
competente Ministero e con associazioni e cooperative particolarmente
qualificate in materia.
Art. 30
(Monumenti naturali regionali , paesaggi protetti,
paesaggi urbani monumentali e siti comunitari)
1. I monumenti naturali
regionali sono habitat o ambienti di limitata estensione aventi interesse
naturalistico e paesaggistico, esemplari di piante di particolare pregio,
formazioni geologiche e paleontologiche simili.
2. I paesaggi protetti naturalistici, agrari e rurali sono aree dove l’insieme
di elementi naturali interrelati alle componenti storiche dovute alla presenza
dell’uomo sul territorio hanno dato luogo a scenari di particolare pregio.
3. I paesaggi urbani monumentali sono ambiti di limitata estensione aventi
interesse architettonico, paesaggistico e culturale di rilevante pregio. Le
relative norme di tutela e di recupero devono essere contenute dal Regolamento
Edilizio Comunale.
4. I monumenti naturali, i paesaggi protetti ed i paesaggi urbani monumentali
vengono classificati come aree protette, seguono le procedure dell’art. 6, commi
5 e 6 su proposta dei soggetti di cui all’art. 6 comma 2 della presente legge.
5. Nel caso di monumenti naturali, paesaggi protetti e paesaggi urbani
monumentali ricadenti su aree di proprietà privata, la proposta di istituzione è
notificata al proprietario del fondo o dell’immobile, il quale ha sessanta
giorni di tempo per fare le proprie osservazioni. Decorso tale termine, la
Giunta Regionale, se ne esistano le condizioni, adotta il relativo disegno di
legge, che viene trasmesso per l'approvazione al Consiglio regionale.
6. Fin dall’entrata in vigore della legge istitutiva di cui al precedente comma,
il Presidente della Giunta regionale notifica al proprietario del fondo o
dell’immobile il vincolo di tutela e, nel caso di alberatura, dispone un
apposito contrassegno dei singoli alberi da salvaguardare.
7. Il decreto di tutela viene trascritto sui registri immobiliari, a seguito di
richiesta del Presidente della Giunta regionale.
8. I siti di importanza comunitaria sono habitat o ambienti di limitata
estensione aventi valore naturalistico e paesaggistico, individuati nel
territorio regionale in base ai criteri contenuti nella direttiva 92/43 CEE,
sono tutelati dalla disciplina di attuazione della normativa stessa.
9. In conformità alla presente legge, i siti individuati sul territorio
calabrese sulla base del loro valore naturalistico e della rarità delle specie
presenti, assurti a proposta SIC ai sensi del DM 3 aprile 2000, a Zone di
Protezione Speciali (ZPS), a siti di interesse nazionale (SIN) ed a siti di
interesse regionale (SIR) ai sensi delle direttive 92/43 CEE e 79/409 CEE, dando
vita alla rete europea denominata "Natura 2000", vengono iscritti nel Registro
Ufficiale delle aree protette della Regione Calabria.
10. L'Ente di gestione, in collaborazione con il Servizio parchi ed aree
protette, individua progetti che prevedono iniziative atte a favorire
occupazione sostenibile ed attività coerenti con le finalità della legislazione
comunitaria, nazionale e regionale sulle aree protette.
11. Per la conservazione, integrità e sicurezza dei siti individuati si
applicano le norme previste dai piani paesistici o apposite norme specifiche da
adottare in sede di decreto.
TITOLO V
NORME COMUNI
Art. 31
(Personale delle aree protette)
1. La pianta organica del
personale preposto alle aree protette è approvata dalla Giunta Regionale su
proposta dell'Ente di gestione secondo quanto previsto dall’articolo 32, comma
2, della presente legge. Le assunzioni di personale, anche se previste in pianta
organica, sono contenute nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Ente.
Per quanto concerne le modalità di accesso nel ruolo organico, si fa riferimento
alla normativa vigente per il personale regionale.
2. Le aree protette per il conseguimento dei compiti d'istituto e secondo quanto
previsto dall’articolo 32, comma 2, della presente legge, possono avvalersi di
personale comandato dalla Regione o da altri Enti Pubblici o, nei limiti delle
disponibilità dei propri bilanci, di personale tecnico direttivo e di manodopera
a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro
vigenti.
3. Nei limiti dell’art. 1, o con accordi e convenzioni specifiche con Enti
pubblici o privati, ogni Ente parco istituisce un proprio ufficio tecnico dotato
di almeno due esperti nelle materie biologiche, naturalistiche, forestali,
agronomiche, geologiche, architettoniche in relazione alle specificità dell’area
protetta.
4. Fin dall’entrata in vigore della legge istitutiva delle aree protette, un
contingente di operai idraulico – forestali a tempo determinato ed a tempo
indeterminato di cui al DL 15.06.1984 n 233, convertito in legge 04.08.1984 n.
442, proporzionato all'estensione forestata dell'area protetta che deve ricevere
un adeguata formazione, viene assegnato all’Ente di gestione per il
raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.
5. E’ istituito presso la Giunta regionale l’albo degli idonei all’esercizio di
Direttore di Parco.
6. A tale Albo si accede mediante procedura concorsuale per titoli, da definire
con successivo provvedimento amministrativo. Il giudizio di idoneità è formulato
sulla base della valutazione dei titoli da una Commissione nominata con Decreto
del Presidente della Giunta regionale.
7. Il Direttore del parco è nominato con Decreto del Presidente della Giunta
regionale scelto fra i soggetti iscritti all’albo di cui ai commi 5 e 6.
8. Il Presidente del Parco provvede a stipulare con il Direttore nominato un
apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni
rinnovabili.
9. Il Direttore del parco è responsabile delle attività di gestione e risponde
dei propri atti agli organi amministrativi dell'Ente.
10. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o
avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente
parco.
Art. 32
(Promozione e coordinamento regionale )
1. La Regione oltre alle
attività espressamente previste nella presente legge, esercita la necessaria
azione di indirizzo e coordinamento nei confronti degli organismi di gestione
delle aree naturali protette, anche mediante emanazione di specifiche direttive.
2. Per assicurare criteri uniformi e coordinati di gestione del personale degli
enti di gestione delle aree naturali protette, la Regione con l'assistenza del
Comitato Tecnico-Scientifico per le aree protette provvede a:
a) reclutare il personale necessario attraverso concorsi unici;
b) fissare i criteri per la struttura organizzativa degli Enti di gestione delle
aree naturali protette e delle relative dotazioni organiche;
c) assicurare la mobilità del personale, prioritariamente tra gli enti gestori
delle aree naturali protette e tra questi e la Regione o altri Enti regionali;
d) favorire e promuovere l'aggiornamento e la formazione del personale
dipendente degli enti di gestione, anche mediante l'organizzazione di specifici
corsi teorici e pratici finalizzati a migliorarne la professionalità;
e) promuovere riunioni periodiche con gli enti gestione delle aree naturali
protette per il coordinamento e la verifica dei problemi gestionali e promuovere
almeno una volta ogni tre anni una iniziativa regionale di formazione degli
organismi direttivi.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi preposti alla gestione delle
aree naturali protette, sono obbligati a trasmettere alla Regione una
dettagliata relazione sullo stato di attuazione delle attività programmate,
nonché su quelle svolte nell'anno precedente, indicando in particolare:
a) lo stato dell'area naturale protetta, delle azioni attivate, dei risultati
ottenuti, nonché le prospettive a medio e lungo termine;
b) i tempi per la cessazione di attività incompatibili con le finalità delle
aree protette;
c) le opere necessarie alla conservazione ed all'eventuale ripristino
ambientale.
4. La Regione promuove interventi finalizzati allo sviluppo di iniziative
imprenditoriali giovanili ecocompatibili, idonee a generare occasioni di
crescita occupazionale e di migliore la fruibilità turistica, nei territori
delle aree protette nazionali e regionali.
Art. 33
(Aree contigue)
1. La Regione, d'intesa con
gli organismi di gestione dell'area naturale protetta e con gli enti locali
territorialmente interessati, stabilisce piani e programmi per la disciplina
della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela
dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree naturali protette ove
occorra intervenire per assicurare la protezione dei valori delle aree naturali
protette stesse.
2. I confini delle aree contigue sono determinati dalla Regione d'intesa con gli
organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali
subregionali territorialmente interessati e sono indicati mediante tabellazione
o delimitazione.
3. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, l'esercizio venatorio
nelle aree contigue alle aree protette si svolge nella forma della caccia
controllata riservata ai residenti dei comuni dell'area naturale protetta e
dell'area contigua.
4. Nelle aree contigue la gestione dei piani e dei programmi di prelievo, è
affidata all'organismo di gestione dell'ATC in cui ricadono le aree interessate,
d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta. Per esigenze
connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa può
essere disposto, per particolari specie di animali, il divieto riguardante le
modalità ed i tempi della caccia.
5. Nel caso di aree contigue interregionali, la Regione provvede a norma
dell'art. 32, comma 5, della legge 394/91.
Art. 34
(Attività agro-silvo-pastorali)
1. Le attività
agro-silvo-pastorali rientrano tra le economie locali da qualificare, finanziare
e da valorizzare nelle aree protette.
2. I piani di cui ai precedenti artt. 18, 21 e 27 debbono tenere in conto
prioritario al fine di consentire la continuità delle attività
agro-silvo-pastorali:
a) delle colture e degli allevamenti esercitati per i quali deve essere
garantita l'economia aziendale;
b) della possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e
straordinaria, per il ripristino ed il restauro conservativo e per la nuova
costruzione di fabbricati rurali, di strade finalizzate all'attività
agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle vigenti normative in materia urbanista;
c) delle zone destinate al pascolo e delle zone forestate;
d) della gestione dei pascoli e dei boschi nel rispetto delle vigenti normative
in materia.
Art. 35
(Valorizzazione dei centri storici ricadenti nelle aree protette)
1. La Regione Calabria
promuove e finanzia interventi localizzati prioritariamente nei centri storici
dei Comuni ricadenti nelle aree protette nazionali e regionali per la
realizzazione di interventi di restauro conservativo, valorizzazione e
ristrutturazione edilizia, così come individuati negli strumenti urbanistici
comunali vigenti. I recuperi e le ristrutturazioni dovranno attenersi ai
materiali e alle tecnologie più tradizionali rispondenti alle caratteristiche
architettoniche urbane.
2. Nei centri storici vengono incentivati programmi di risparmio energetico e di
sperimentazione di tecnologie innovative per la diversificazione dell’energia,
per il riciclaggio e la raccolta differenziata integrale, nonché per l’uso di
materiali tradizionali presenti nell’area secondo criteri di rinnovabilità degli
stessi.
Art. 36
(Vigilanza e controllo sull'attività)
1. La vigilanza ed il
controllo sull'attività degli enti di gestione delle aree naturali protette
spettano al Consiglio regionale che, sentita la competente commissione
consiliare ed il Comitato Tecnico - Scientifico regionale per le aree protette,
in particolare:
a) emana direttive per la gestione delle aree naturali protette allo scopo di
assicurare la conformità agli obiettivi della presente legge e di garantire
l'attuazione degli indirizzi della programmazione regionale;
b) vigila sulla corretta utilizzazione delle risorse assegnate, nonché sulla
corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici;
c) esercita il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dal
Consiglio direttivo, limitatamente alle deliberazioni relative alla dotazione
organica ed alla strutturazione organizzativa e su quelli di competenza del
Consiglio direttivo adottati dal Presidente dell'Ente parco con procedura
d'urgenza.
2. Gli atti soggetti a controllo sono esaminati contestualmente sotto il profilo
della legittimità e del merito e divengono esecutivi:
a) nei casi in cui è prevista l'approvazione del Consiglio regionale a seguito
della relativa deliberazione, con le eventuali modifiche ed integrazioni,
dell'organo regionale competente a norma dell'articolo 14 comma 3, articolo 17
comma 3, articolo 18 comma 3, articolo 19 comma 1 e articolo 27 comma 4;
b) negli altri casi, a seguito della comunicazione della Regione, che ne
consente l'ulteriore corso, ovvero decorrenza del termine di sessanta giorni
dalla data di ricezione degli atti senza che ne sia pronunciato l'annullamento
per motivi di legittimità o siano formulate proposte di adeguamento nel merito.
3. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte
dell'Ente di gestione, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro il
termine perentorio di novanta giorni provvede alla nomina di un commissario "ad
acta" per il compimento degli atti obbligatori o per l'attuazione degli impegni
validamente assunti.
Art. 37
(Vigilanza e controllo sugli organi)
1. Nell'esercizio del potere
di vigilanza sugli Enti di gestione delle aree protette il Consiglio regionale
dispone periodiche ispezioni per accertare la regolare attuazione dei compiti
istituzionali dell'ente stesso.
2. Qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge e/o
persistenti inadempienze di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilità di
funzionamento, il Presidente della Giunta regionale dispone, con provvedimento
motivato, sentito il Comitato Tecnico - Scientifico regionale per le aree
protette, lo scioglimento del Consiglio direttivo e la destituzione del
Presidente.
3. La Giunta regionale, con il provvedimento di scioglimento, nomina
contestualmente un Commissario straordinario con pieni poteri, che rimane in
carica fino alla ricostituzione dell'organo dell'Ente che dovrà avvenire entro
sei mesi.
Art. 38
(Sorveglianza)
1. La sorveglianza nei
territori di cui alla presente legge è esercitata:
a) da apposite guardie parco inserite nella pianta organica degli Enti di
gestione delle aree naturali protette;
b) dal Corpo forestale dello Stato mediante apposita convenzione stipulata al
sensi dell'art. 27 della legge 394/91;
c) dalle guardie provinciali mediante apposita convenzione stipulata con l'Ente
di gestione;
d) dalla polizia degli enti locali che gestiscono l'area naturale protetta;
e) da associazioni ambientaliste riconosciute che dispongono di guardie
ecologiche alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai
termini delle norme di pubblica sicurezza, mediante apposita convenzione
stipulata con l'Ente di gestione.
2. Ai dipendenti dell'ente di gestione possono essere attribuiti poteri di
sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi
di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la
qualifica di guardia giurata previa autorizzazione rilasciata dal Prefetto ai
sensi degli artt. 133 e 134 T.U. Legge di Pubblica Sicurezza approvato con R.D.
18 giugno 1931, n. 773.
3. In ogni caso è affidato all'Ente di gestione dell'area naturale protetta il
coordinamento dell'attività di sorveglianza.
Art. 39
(Attività didattica)
1. Gli Enti gestori delle
aree naturali protette avranno particolare attenzione nel curare l'aspetto
didattico predisponendo perché ciascuna area si strutturi adeguatamente per
collaborare con le istituzioni scolastiche per la promozione dell'educazione
ambientale e dello sviluppo sostenibile.
2. A tal fine la Regione stabilisce apposita convenzione col Ministero della
Pubblica Istruzione, della Ricerca Scientifica e tecnologica e dell'Ambiente per
favorire, mediante concessione di contributi, la definizione di un fattivo
rapporto tra le istituzioni scolastiche di qualsiasi ordine e grado, le
università della Regione e il Sistema integrato delle aree naturali protette
della Calabria.
3. La Regione promuove un sistema di collegamento informatizzato ed informativo
delle sue aree protette regionali e pubblicazioni divulgative per le scuole.
Art. 40
(Misure d'incentivazione)
1. Ai Comuni, alle Province
ed alle Comunità montane i cui territori ricadono, in tutto o in parte, entro i
confini di un'area naturale protetta nazionale o regionale è nell'ordine
attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali, anche
provenienti da fondi comunitari e statali, richiesti per la realizzazione, entro
i confini delle aree naturali protette nazionali o regionali, dei seguenti
interventi:
a) restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore storico,
culturale e paesaggistico;
b) recupero dei nuclei abitati rurali;
c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del
suolo;
d) opera di conservazione e di restauro ambientale del territorio ivi comprese
le attività agro-silvo-pastorali e interventi di lotta meccanica e biologica al
fine di combattere eventuali attacchi parassitari che interessano il patrimonio
forestale;
e) attività culturali nei campi di interesse delle aree naturali protette;
f) agriturismo ed ospitalità diffusa;
g) attività sportive compatibili;
h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale
nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;
i) lotta e prevenzione degli incendi;
l) attività artigianale tradizionale ed imprenditoriale di turismo verde;
m) realizzazione di strutture di educazione ambientale, sentieri ed aree
attrezzate per consentire la fruibilità ai portatori di handicap secondo
standard regionali.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono attribuiti secondo le seguenti fasce
di priorità:
a) Comuni che hanno l'intero territorio nel perimetro dell'area naturale
protetta;
b) Comuni che hanno oltre il 50% del proprio territorio all'interno del
perimetro dell'area naturale protetta;
c) Comuni che hanno meno del 50% del proprio territorio all'interno del
perimetro dell'area naturale protetta.
3. Al fine di garantire e promuovere l'economia e l'occupazione, la priorità di
cui ai commi 1 e 2 è attribuita anche ai privati, singoli o associati, residenti
nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, che intendano
valorizzare attività tradizionali e realizzare iniziative produttive o di
servizio compatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta.
Art. 41
(Sanzioni)
1. Fatte salve l'applicazione
delle sanzioni previste dall'art. 18 della legge 349/86 e dall'art. 30 della
legge 394/91 e dalle altre leggi vigenti, su tutto il territorio regionale si
applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli 42, 43, 44.
2. Gli organismi di gestione delle aree protette hanno competenza per la
irrogazione delle sanzioni amministrative limitatamente alle violazioni commesse
nel territorio delle aree protette.
3. Le somme riscosse a titolo di sanzione, secondo quanto previsto dalla
presente legge, sono destinate agli organismi di gestione per la realizzazione
di opere a tutela della natura e di sviluppo delle aree protette.
Art. 42
(Danno ambientale di minima entità)
1. In caso di violazioni che
comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga
opportuno l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale, si applica la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da £.
100.000 a £ 500.000 (da 51,64 a 258,22 Euro).
Art. 43
(Danno ambientale con possibilità di ripristino)
1. Nel caso di violazioni che
comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, il contravventore è
tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa
fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione.
2. Il profitto si determina, con riferimento all'utilità economica che il
contravventore ha tratto dalla vendita del bene tutelato, dalla norma violata o
dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della
realizzazione della condotta vietata.
3. L'Ente di gestione dell'area naturale protetta provvede ad ingiungere il
ripristino integrale, stabilendone le modalità ed i termini e preavvertendo che
in caso di inadempienza l'Amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a
spese del contravventore.
4. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1 può essere ridotta fino ad un terzo
del minimo nel caso di immediata completa ottemperanza all'obbligo di ripristino
nei termini imposti.
5. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la
facoltà dell'Amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligo e a sue
spese, la sanzione pecuniaria è aumentata del 100% entro centoventi giorni e del
200% sopra tale limite.
6. Decorso invano, il termine fissato, l'Ente di gestione dell'area naturale
protetta procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e
successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute
secondo le disposizioni del R.D. del 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 44
(Danno ambientale senza possibilità di ripristino)
1. Nel caso di violazioni che
comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, il contravventore è
tenuto al risarcimento del danno arrecato secondo quanto previsto dall'articolo
18 della legge 349/86 ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il
quadruplo ed il quintuplo del profitto derivante dalla trasgressione.
2. Il profitto si determina secondo quanto previsto dall’articolo 43, comma 2.
3. L'Ente di gestione dell'area naturale protetta provvede altresì ad ingiungere
per quanto possibile il recupero ambientale stabilendone le modalità ed i
termini, prevedendo interventi di miglioramento compensativi della
compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza,
l'Amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del
contravventore.
4. In caso di inottemperanza all'obbligo di recupero ambientale, ferma restando
la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a
sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata del 100% entro centoventi giorni e
del 200% sopra tale limite.5. Decorso invano il termine fissato, l'Ente di gestione dell'area naturale
protetta procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di recupero ambientale e
successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute,
secondo le disposizioni del R.D. del 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 45
(Indennizzi, acquisizioni ed espropriazioni)
1. Per quanto concerne gli
indennizzi provocati dalla fauna selvatica o per le limitazioni derivanti dai
vincoli, nelle aree protette si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3,
4 e 7 dell'art. 15 della legge 394/91. Tale disposizione si può applicare anche
alle aree contigue ed alle fasce di rispetto delle riserve naturali.
2. Gli Enti di gestione delle aree protette, sulla base delle indicazioni
contenute nel Piano per il parco, nel Piano pluriennale economico-sociale o nel
Piano di assetto naturalistico, possono prendere in locazione immobili compresi
nell'area protetta o acquisirli, anche attraverso espropriazione o esercizio del
diritto di prelazione ai sensi della normativa vigente.
3. La Giunta regionale concede l’uso gratuito mediante apposite convenzioni,
agli organismi di gestione che ne facciano richiesta, dei beni immobili facenti
parte del proprio patrimonio il cui utilizzo risulti funzionale alle finalità
istitutive o alla gestione dell’area naturale stessa.
Art. 46
(Recupero e detenzione di esemplari di fauna selvatica)
1. La titolarità del recupero
di esemplari di fauna selvatica vivi, morti o di parti di essi nel territorio
delle aree protette è esclusivamente dell'Ente di gestione che provvede, ove
possibile, alle cure, alla reintroduzione, alla destinazione a centri di
recupero oppure alla preparazione dei resti. Per il recupero, la gestione e la
manutenzione ai fini di reintroduzione, ricerca scientifica, didattici e
ostensivi, l'Ente di gestione potrà avvalersi della collaborazione, tramite
convenzioni, con le associazioni ambientaliste, con i Musei di scienze naturali,
con Enti e Cooperative locali particolarmente qualificate in materia, con le
Università e con il Corpo Forestale dello Stato.
TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 47
(Modifica e adeguamenti di leggi regionali)
1. E' abrogato l'art. 12
della legge regionale 19 ottobre 1992. n. 20, e qualsiasi altra norma in
contrasto con la presente legge.
2. Le vigenti leggi regionali n. 48/90 "Istituzione del Parco Regionale delle
Serre" e n. 52/90 e successive modificazioni "Creazione di riserve naturali
regionali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in
Provincia di Cosenza" saranno adeguate alle disposizioni contenute nella
presente legge.
3. A tal fine entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
l'Assessore regionale ai Parchi provvederà ad insediare l'organismo di gestione
del Parco naturale delle Serre, previa perimetrazione del parco medesimo.
4. All'art. 1, comma 1 della legge regionale 28 febbraio 1995 n. 3 dopo la
parola "Comuni", del primo rigo, sono inserite le parole "e agli enti parco per
interventi ricadenti nell'ambito dei territori dei parchi"; all'art. 1 comma 2
della legge regionale 28 febbraio 1995 n. 3 dopo la parola, del primo rigo,
"Province" sono inserite le parole "e agli enti parco per interventi ricadenti
nell'ambito dei territori dei parchi".
5. All'articolo 5, comma 2 lett. a) della legge regionale 17 maggio 1996 n° 9 la
percentuale del "24 per cento" viene sostituita con la percentuale del "26 per
cento"; la parola "Provincia" del secondo rigo viene sostituita con la parola
"Regione".
Art. 48
(Programma triennale per le aree protette)
1. La Regione Calabria
effettua la programmazione degli interventi relativi alle aree protette e alla
tutela dei valori ambientali del territorio regionale attraverso un Programma
triennale per le aree protette, sulla base delle indicazioni del Comitato
Tecnico - Scientifico per le aree protette e tenuto conto delle disponibilità
finanziarie.
2. Il Programma triennale per le aree protette:
a) procede all'individuazione di nuove aree di reperimento d'interesse
naturalistico nelle quali la Regione Calabria intende istituire nel periodo
pluriennale di riferimento aree protette individuandone la perimetrazione
provvisoria e fissando il termine per la loro istituzione;
b) definisce la disponibilità finanziaria globale e la ripartisce per ogni anno
e per ciascuna area protetta di nuova istituzione con riferimento a contributi
per spese di funzionamento e di investimento;
c) prevede l'ammontare complessivo nel triennio dei contributi per particolari
progetti, di recupero, restauro e/o valorizzazione ambientale delle aree
protette, nonché per l'informazione e l'educazione ambientale delle popolazioni
interessate;
d) prevede contributi per il finanziamento dei piani pluriennali
economico-sociali dei parchi regionali, ivi compresi i contributi in conto
capitale per l'esercizio delle attività agricole compatibili, condotte con
sistemi innovativi e/o con sistemi tradizionali comunque funzionali alla
protezione ambientale;
e) determina gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi i soggetti destinatari
dei contributi nell’attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi
compresi i compiti relativi all'informazione e all'educazione ambientale sulla
base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.
3. Il Programma è approvato in occasione del bilancio annuale e pluriennale dal
Consiglio regionale.
4. Al programma triennale è allegato un elenco contenente le aree protette già
istituite nell'ambito della Regione.
5. Prima della presentazione della proposta di programma al Consiglio regionale,
il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore ai Parchi indice, con
riferimento alle indicazioni di cui alla lett. a) del comma 2, una conferenza di
servizio per l'istituzione delle aree protette nei rispettivi territori, ai
sensi dell'articolo 6, commi 5 e 6 della presente legge. I documenti di
indirizzo approvati sono allegati alla proposta di programma triennale.
6. II programma triennale viene aggiornato ogni anno con le modalità di cui al
comma 4.
Art. 49
(Istituzione aree protette)
1. La Giunta regionale entro e
non oltre 90 gg. dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere
vincolante della Commissione competente, istituisce le aree protette.
2. Trascorso inutilmente il termine dei 90 gg., la Commissione consiliare
competente provvederà alla istituzione delle aree protette con proprio atto, da
sottoporre all’esame del Consiglio regionale.
Art. 50
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti
dall’attuazione dell’art. 5 della presente legge, determinati per l’esercizio
finanziario 2003 in euro 30.000,00, si provvede con le risorse disponibili all’UPB
8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente
a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di
parte corrente", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata
nell’esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico dell’U.P.B.
3.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La Giunta
regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento
tecnico di cui all’art.10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8.
3. Alle ulteriori spese derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge,
determinate per l’anno 2003 in euro 1.000.000,00, si provvede con le risorse del
P.O.R 2000-2006, allocate all’U.P.B. 3.1.01.02 (capitolo 2512204) dello stato di
previsione della spesa del bilancio 2003.
4. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi è garantita con
l’approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che
l’accompagna.
Art. 51
(Norma finale)
1. Per quanto non
espressamente previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui
alla legge quadro sulle aree protette n. 394, del 6 dicembre 1991, e al Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e loro successive modificazioni.
Art. 52
(Pubblicazione)
1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.