(Vedi testo
vigente)
LEGGE REGIONALE 1 aprile 2003, n. 6
Modifiche ed integrazioni alla
Legge regionale n. 52 del 27 dicembre 2002.
(Pubbl. in Boll. Uff. 3 aprile
2003, supplemento straordinario 2 al n. 6)
Art. 1
1. All’art. 1 le parole «31 marzo 2003» sono sostituite dalle parole «30
giugno 2003».
2. Alla copertura dell’onere finanziario derivante dalla disposizione di
cui al precedente comma si provvede in sede di approvazione del bilancio di
previsione 2003, utilizzando anche le risorse residue allocate all’UPB
4.3.02.01 (capitolo 2323230) ed all’UPB 4.3.02.02 (capitoli 2323214 -
43020205 e 43020209).
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.