LEGGE REGIONALE 22 novembre 2002, n. 48
Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002/2004 della Regione Calabria (Legge finanziaria).
(Pubbl. in Boll. Uff. 28 novembre 2002, n. 21 supplemento straordinario n. 5)

Art. 1

1. Le variazioni da apportare nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 in relazione a leggi regionali di spesa la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono disposte, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale 2002-2004, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Le maggiori risorse derivanti dalle variazioni di cui al precedente comma 1 - determinate in complessivi euro 15.401.189,13 - sono destinate per la quota parte corrispondente alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi articoli della presente legge e dalle maggiori spese disposte con la legge di variazione al bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004.

Art. 2

1. Il comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 22 maggio 2002, n. 23 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo complessivo in conto capitale pari ad euro 2.062.311,14 in favore della Società "Stretto di Messina" S.p.A., quale quota per gli oneri di integrazione ed aggiornamento del progetto di massima del Ponte sullo Stretto di Messina, da erogare in due annualità rispettivamente di euro 1.374.829,74 per l’anno 2002 ed euro 687.481,40 per l’anno 2003, con allocazione all’UPB 2.3.05.02 (capitolo 23050202) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002».

2. All’onere derivante dal precedente comma 1 si provvede, per l’anno 2002, con le risorse allocate nella stessa UPB 2.3.05.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, mediante riduzione di euro 1.374.829,74 dello stanziamento di cui al capitolo 23040202. L’onere finanziario derivante dall’autorizzazione di spesa disposta per l’anno 2003, pari ad euro 687.481,40, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2002/2004. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4/2/2002, n. 8.

3. I commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 della legge regionale 22 maggio 2002, n. 23 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della Società di Gestione per l’Aeroporto dello Stretto (S.O.GA.S) S.p.A., nella misura massima di partecipazione del 50 per cento - ai sensi dell’art. 16, lett. q) dello Statuto - è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di euro 5.532,78 allocata all’UPB 2.3.05.01 (capitolo 23050102) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.

3. Al fine di concorrere al ripianamento delle ulteriori perdite accertate in sede di bilancio della Società di Gestione per l’Aeroporto dello Stretto (S.O.GA.S) S.p.A., nella misura di partecipazione del 50 per cento, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di euro 1.183.298,33 allocata all’UPB 2.3.05.01 (capitolo 23050103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.

4. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 2 e 3 - valutati in complessivi euro 1.188.831,11 - si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell’UPB 3.2.03.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4.2.2002, n. 8, nonché a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 2».

Art. 3

1. Per gli interventi relativi al ripiano dei disavanzi di esercizio inerenti all’anno 2002 delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locale secondo quanto stabilito dalla legge regionale 13 agosto 2001, n. 18 - è autorizzata, in via straordinaria, per l’esercizio finanziario 2002, la spesa di euro 5.000.000,00 allocata all’U.P.B. 2.3.01.02 (capitolo 23010223) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

2. All’onere derivante dal precedente comma 1 si provvede con la quota parte corrispondente delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui all’art. 1 della presente legge. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4/2/2002, n. 8.

Art. 4

1. Per il finanziamento delle attività da realizzare nel laboratorio regionale situato presso l’Università della Calabria - di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 6367 dell’11/11/ 1998 - aperto alle PMI ed ai giovani che intendono avviare un lavoro autonomo, finalizzato allo studio e alla ricerca di materiali innovativi per applicazioni industriali nei campi dell’edilizia, delle costruzioni stradali, del restauro dei centri storici e di altre opere, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di euro 192.000,00, con allocazione all’UPB 2.2.02.01 (capitolo 22020105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.

2. All’onere derivante dal precedente comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all’UPB 2.2.02.02 (capitolo 6125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4/2/2002, n. 8.

3. Per far fronte ai danni derivanti dalla eccezionale, siccità che ha colpito le aziende del comparto zootecnico della regione nell’anno 2001, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere alle aziende medesime un contributo straordinario, da erogare secondo le modalità previste dagli articoli 7 e 16 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24.

4. Per gli interventi di cui al precedente comma, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di euro 1.032.000,00, con allocazione all’UPB 2.2.04.07 (capitolo 22040724) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.

5. All’onere derivante dal precedente comma 4 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all’UPB2.2.04.08 (capitolo 5125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4/2/2002, n. 8.

Art. 5

1. Al fine di diffondere tra i giovani la cultura della prevenzione degli infortuni stradali, con particolare riguardo all’obbligo dell’uso del casco per i conducenti di ciclomotori, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di euro 150.000,00, con allocazione all’UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010221) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.

2. Al fine di avviare una campagna promozionale educativa rivolta ad incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di euro 40.000,00, con allocazione all’UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010222) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.

3. Per la redazione di studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati ai sensi dell’art. 2 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 l’ulteriore spesa di euro 50.000,00, con allocazione all’UPB 2.3.01.03 (capitolo 23010103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.

4. Al fine di garantire il cofinanziamento del Programma di iniziativa comunitaria Leader+, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione del 19/2/2002, n. C (2002)/246, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002

- quale quota a carico del bilancio regionale per le annualità 2001 e 2002

- la spesa di euro 638.000,00, con allocazione all’UPB 2.6.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.

5. Agli oneri derivanti dai precedenti commi da 1 a 4 si provvede con la quota parte corrispondente delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui all’art. 1 della presente legge. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4/2/2002, n. 8.

Art. 6

1. L’art. 1 della legge regionale 10 ottobre 2002, n. 40 è così sostituito:

«1. Al fine di favorire l’attuazione da parte degli Enti Locali degli interventi di ristrutturazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata - ai sensi dell’art. 10, comma 5, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 - è autorizzato per l’esercizio finanziario 2002 l’ulteriore limite di impegno di euro 1.000.000,00, con allocazione all’UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.

2. All’onere derivante dal precedente comma 1 si provvede, per l’anno 2002, con la disponibilità esistente all’UPB 8.1.01.02

- recante «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese in conto capitale»

- dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2002.

3. Per gli anni successivi la copertura finanziaria degli oneri di ammortamento derivanti dai mutui contratti ai sensi della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 a valere sul limite di impegno di cui al precedente comma 1, è assicurata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4/2/2002, n. 8».

2. All’art. 5, comma 3, della legge regionale 27 maggio 2002, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

— la parola «comuni» è sostituita dalle parole «titolari delle parrocchie interessate»;

— è aggiunto, in fine, il seguente periodo «La liquidazione e l’emissione degli ordinativi di pagamento devono essere comunque effettuati secondo le modalità previste dall’art. 45 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8».

3. All’art. 2, comma 3, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 le parole «trasferire la sede in altro comune della Provincia, ovvero» sono soppresse.

4. All’art. 32 bis, comma 4, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 - così come modificato dall’art. 1, comma 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36 - il termine del 31 dicembre 2002 è prorogato al 30 giugno 2003.

Art. 7

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.