LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2002, n. 37
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4.
(Pubbl. in Boll. Uff. 7 ottobre 2002, n. 18 supplemento straordinario n. 2)

Art. 1

1. Alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, cosi come modificata dalla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dell' articolo 9 le parole "entro il 31 gennaio 2001" sono sostituite dalle parole "dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002";

b) all' articolo 9 è reinserita la lettera b) nel seguente testo:"per il periodo 1° agosto - 31 dicembre 2002, l' incentivo per ogni rapporto stabilizzato, e determinato dalla Giunta regionale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili alla data del 1° agosto 2002 e a tal uopo accreditate dal Ministero del Lavoro, fermo restando il tetto massimo di C 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71)";

c) la lettera a) dell' articolo 10, e cosi sostituita: "10 per cento di quanto spettante per ogni rapporto non stabilizzato, che i soggetti utilizzatori sono obbligati ad integrare a favore dei lavoratori LSU, LPU utilizzati in forza delle convenzioni".

Art. 2

1. Alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, dopo l' art. 10 e inserito il seguente articolo:

Art. 10 bis

1. In caso di stabilizzazione a tempo indeterminato con orario ridotto, l' incentivo di cui al precedente articolo 9 e corrisposto proporzionalmente rispetto alle ore previste contrattualmente per il tempo pieno.

2. La Giunta regionale e autorizzata a detrarre in compensazione, dalle risorse dovute per l' anno 2002 agli Enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l' attuazione delle finalità di cui alla presente legge, le risorse attribuite in applicazione della legge regionale n. 18 del 30 luglio 1996 e non utilizzate dagli Enti medesimi".