LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2002, n. 35
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29, recante: Approvazione disposizioni normative
collegate alla legge finanziaria regionale relative al settore Sanità.
(Pubbl. in Boll. Uff. 7
ottobre 2002, n. 18 supplemento straordinario n. 2)
Art. 1
1. Alla fine del 2°
comma dell' art. 5 le parole: "e comunque in possesso ... ... ..."
fino alle parole: ".... della presente legge." sono abrogate.
2. Alla fine
dell' art. 5, dopo il comma 4, e aggiunto il seguente comma.
"
5. Tutti i subentri successivi al D.Lgs 502/92 sono da considerare come nuove
autorizzazioni".