LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2002, n. 35
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29, recante: Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale relative al settore Sanità.
(Pubbl. in Boll. Uff. 7 ottobre 2002, n. 18 supplemento straordinario n. 2)

Art. 1

1. Alla fine del 2° comma dell' art. 5 le parole: "e comunque in possesso ... ... ..."  fino alle parole:  ".... della presente legge." sono abrogate.

2. Alla fine dell' art. 5, dopo il comma 4, e aggiunto il seguente comma.

" 5. Tutti i subentri successivi al D.Lgs 502/92 sono da considerare come nuove autorizzazioni".