LEGGE REGIONALE 15 marzo 2002, n. 13 
Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari.
(Pubbl. in Boll. Uff. 21 marzo 2002, n. 5 supplemento straordinario n. 3) 

 

Art. 1 
Oggetto

1. Il Consiglio regionale assicura ai Gruppi consiliari, con spesa a carico del proprio bilancio, il personale e i mezzi necessari all’assolvimento delle loro funzioni nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge. 

Art. 2 
Organizzazione 

1. Ciascun Gruppo, sulla base di autonome scelte, organizza il proprio funzionamento e individua le iniziative da porre in essere, provvedendo alle relative spese senza alcuna limitazione di importo all’interno delle somme globalmente assegnate. 

Art. 3 
Sedi ed attrezzature 

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura ai Gruppi per la esplicazione delle loro attività, la disponibilità di locali e attrezzature tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. 

2. I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili. 
In caso di cambiamento del Presidente di un Gruppo, il Presidente uscente consegna al Provveditorato del Consiglio i beni inventariati che ha ricevuto in carico. 

3. L’Ufficio di Presidenza provvede alle spese postali, telefoniche e di cancelleria nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione. 

Art. 4 
Spese di funzionamento e aggiornamento 

1. Per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l’acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l’attività dei Gruppi consiliari è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale costituito da: 

a) una quota mensile fissa di Euro 2066,00 (Lire 4.000.000) per ciascun Gruppo quale ne sia la consistenza, maggiorata di Euro 1033,00 (Lire 2.000.000) per ciascun componente il Gruppo medesimo; 

b) una quota annua, da corrispondersi in rate mensili, variabile secondo la consistenza del Gruppo, sulla base dei seguenti criteri: 

1) Gruppi fino a 2 Consiglieri, Euro 5165,00 (Lire 10.000.000); 
2) Gruppi da 3 a 5Consiglieri, Euro 12395,00 (Lire 24.000.000); 
3) Gruppi da 6 a 8Consiglieri, Euro 14460,00 (Lire 28.000.000);
4) Gruppi da 9 a 13Consiglieri, Euro 16527,00 (Lire 32.000.000); 
5) Gruppi oltre 13 Consiglieri, Euro 18592,00 (Lire 36.000.000). 

2. Se nel corso dell’anno a seguito di nuovi elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo o varia la consistenza numerica dei Gruppi esistenti, le conseguenti variazioni, nella assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo è intervenuta. 

Art. 5 
Divieto di finanziamento ai partiti 

1. I Gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi in denaro a carico del bilancio del Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, attività estranee ai Gruppi o alle loro finalità o comunque in violazione delle norme previste dalle leggi 2 maggio 1974, n. 195 e 18 novembre 1981, n. 659 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Art. 6 
Divieto di finanziamento ai Consiglieri regionali 

1. I Gruppi non possono corrispondere ai Consiglieri regionali compensi per prestazioni d’opera intellettuale o rimborsi spese per collaborazione. Sono tuttavia consentiti rimborsi a piè di lista delle spese per la partecipazione ad attività rientranti nella previsione della presente legge. 

Art. 7 
Rendiconti e controlli 

1. I Presidenti dei Gruppi consiliari sono tenuti a presentare all’Ufficio di Presidenza entro il 31 marzo di ogni anno una nota riepilogativa circa l’utilizzazione dei fondi amministrati nell’anno precedente. 

2. Gli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi di competenza del Consiglio sono sottoposti al controllo autonomo ed esclusivo dell’Assemblea regionale secondo le norme del regolamento interno. 

Art. 8 
Assegnazione di personale 

1. L’attività del personale alle dipendenze dei Gruppi consiliari è svolta a mezzo di pubblici dipendenti appartenenti ai ruoli del Consiglio e della Giunta o comandato da altre Pubbliche Amministrazioni. 

2. Ciascun Gruppo consiliare ha diritto alla assegnazione a carico del Bilancio del Consiglio regionale, di un contingente di personale secondo la tabella «A» allegata alla presente legge. 

3. Ferma restando l’assegnazione di una unità di personale di categoria D per ciascun Gruppo, se il rimanente contingente è di due unità, un dipendente dovrà appartenere alla categoria B e tale numero è elevato a due se il rimanente contingente supera le due unità, mentre il restante personale potrà appartenere alla categoria C. 

4. E' fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori, senza diritto da parte dei Gruppi consiliari a rimborsi sostitutivi per la eventuale differenza di trattamento economico in godimento. 

5. Il Consiglio regionale rimborsa alle Amministrazioni interessate la spesa per il trattamento economico dei dipendenti durante il periodo in cui sono utilizzati dai Gruppi consiliari a norma delle disposizioni precedenti. 

6. I Gruppi consiliari possono avvalersi di personale estraneo ai ruoli del Consiglio e della Giunta e delle altre Pubbliche Amministrazioni entro i limiti fissati dal contingente agli stessi assegnato, ai sensi del precedente comma 2. 

Art. 9 
Procedure per l’assegnazione del personale 

1. Il personale di cui all’art. 8 è richiesto nominativamente dai Presidenti dei Gruppi consiliari all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che provvede all’assegnazione ovvero se trattasi di personale dipendente dalla Giunta regionale o da altre Pubbliche Amministrazioni, attiva la procedura di comando per la successiva assegnazione ai Gruppi. 

2. Per l’assegnazione ai Gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, a cura del Gruppo richiedente, l’assenso del dipendente.

3. I Pubblici dipendenti assegnati ai Gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico e operano alle dirette dipendenze del Presidente e del Gruppo consiliare.

4. Per il personale estraneo alla Pubblica Amministrazione il rapporto è regolato da contratto di diritto privato a termine.

5. Il trattamento economico è regolamentato e quantificato, con proprio atto, dall’Ufficio di Presidenza.

Art. 10 
Orario, trasferte, missioni

1. La flessibilità dell’orario di servizio del personale assegnato, a norma della presente legge, ai Gruppi consiliari è stabilita dai rispettivi Presidenti.

2. I limiti delle prestazioni di lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni sono definite, con proprio atto, dall’Ufficio di Presidenza.

Art. 11 
Finanziamento sostitutivo

1. Ai Gruppi consiliari che non si avvalgono in tutto o in parte del contingente loro spettante, è erogato un finanziamento sostitutivo per ogni unità di personale a cui rinuncia pari al costo globale previsto per il personale regionale appartenente alla categoria C1.

Art. 12 
Gruppo misto

1. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo del numero e della consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite tra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.

Art. 13 
Abrogazione di leggi

1. Sono abrogate la legge regionale 13 marzo 1979, n. 4, la legge 5 aprile 1985, n. 15 e la legge regionale 12 agosto 1996, n. 23 e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14 
Norma finanziaria

1. Gli oneri conseguenti all’applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale.

Allegato 1

TABELLA «A» Composizione Gruppi Contingente personale assegnato

Fino a 2 Consiglieri 2 + 1 cat D 
Da 3 a 5 Consiglieri 4 + 1 cat D 
Da 6 a 8 Consiglieri 5 + 1 cat D 
Da 9 a 13 Consiglieri 6 + 1 cat D 
Oltre 13 Consiglieri 7 + 1 cat D