LEGGE REGIONALE 15 marzo 2002, n. 13
Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari.
(Pubbl. in Boll. Uff. 21 marzo 2002, n. 5 supplemento
straordinario n. 3)
Art. 1
Oggetto
1. Il Consiglio regionale assicura ai Gruppi consiliari, con
spesa a carico del proprio bilancio, il personale e i mezzi necessari
all’assolvimento delle loro funzioni nei modi e nei limiti
previsti dallo Statuto e dalla presente legge.
Art. 2
Organizzazione
1. Ciascun Gruppo, sulla base di autonome scelte, organizza
il proprio funzionamento e individua le iniziative da porre in
essere, provvedendo alle relative spese senza alcuna limitazione
di importo all’interno delle somme globalmente assegnate.
Art. 3
Sedi ed attrezzature
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura
ai Gruppi per la esplicazione delle loro attività, la disponibilità
di locali e attrezzature tenendo presenti le esigenze di base comuni
ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi
stessi.
2. I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi
consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico,
con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano
consegnatari responsabili.
In caso di cambiamento del Presidente
di un Gruppo, il Presidente uscente consegna al Provveditorato
del Consiglio i beni inventariati che ha ricevuto in
carico.
3. L’Ufficio di Presidenza provvede alle spese postali, telefoniche
e di cancelleria nei limiti stabiliti annualmente con apposita
deliberazione.
Art. 4
Spese di funzionamento e aggiornamento
1. Per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza,
di aggiornamento, studio e documentazione, comprese
l’acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale
di esperti, e per far conoscere l’attività dei Gruppi
consiliari è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo
a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale costituito
da:
a) una quota mensile fissa di Euro 2066,00 (Lire 4.000.000)
per ciascun Gruppo quale ne sia la consistenza, maggiorata di
Euro 1033,00 (Lire 2.000.000) per ciascun componente il
Gruppo medesimo;
b) una quota annua, da corrispondersi in rate mensili, variabile
secondo la consistenza del Gruppo, sulla base dei seguenti
criteri:
1) Gruppi fino a 2 Consiglieri, Euro 5165,00 (Lire
10.000.000);
2) Gruppi da 3 a 5Consiglieri, Euro 12395,00 (Lire
24.000.000);
3) Gruppi da 6 a 8Consiglieri, Euro 14460,00 (Lire
28.000.000);
4) Gruppi da 9 a 13Consiglieri, Euro 16527,00 (Lire
32.000.000);
5) Gruppi oltre 13 Consiglieri, Euro 18592,00 (Lire
36.000.000).
2. Se nel corso dell’anno a seguito di nuovi elezioni o per
qualsiasi altra causa, un Gruppo viene a cessare o viene a costituirsi
un nuovo Gruppo o varia la consistenza numerica dei
Gruppi esistenti, le conseguenti variazioni, nella assegnazione
dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a
quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione
numerica del Gruppo è intervenuta.
Art. 5
Divieto di finanziamento ai partiti
1. I Gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente
i contributi in denaro a carico del bilancio del Consiglio
regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, attività
estranee ai Gruppi o alle loro finalità o comunque in violazione
delle norme previste dalle leggi 2 maggio 1974, n. 195 e
18 novembre 1981, n. 659 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6
Divieto di finanziamento ai Consiglieri regionali
1. I Gruppi non possono corrispondere ai Consiglieri regionali
compensi per prestazioni d’opera intellettuale o rimborsi
spese per collaborazione. Sono tuttavia consentiti rimborsi a piè
di lista delle spese per la partecipazione ad attività rientranti
nella previsione della presente legge.
Art. 7
Rendiconti e controlli
1. I Presidenti dei Gruppi consiliari sono tenuti a presentare
all’Ufficio di Presidenza entro il 31 marzo di ogni anno una nota
riepilogativa circa l’utilizzazione dei fondi amministrati nell’anno
precedente.
2. Gli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi di
competenza del Consiglio sono sottoposti al controllo autonomo
ed esclusivo dell’Assemblea regionale secondo le norme del regolamento
interno.
Art. 8
Assegnazione di personale
1. L’attività del personale alle dipendenze dei Gruppi consiliari
è svolta a mezzo di pubblici dipendenti appartenenti ai ruoli
del Consiglio e della Giunta o comandato da altre Pubbliche
Amministrazioni.
2. Ciascun Gruppo consiliare ha diritto alla assegnazione
a carico del Bilancio del Consiglio regionale, di un contingente
di personale secondo la tabella «A» allegata alla presente
legge.
3. Ferma restando l’assegnazione di una unità di personale
di categoria D per ciascun Gruppo, se il rimanente contingente è
di due unità, un dipendente dovrà appartenere alla categoria B e
tale numero è elevato a due se il rimanente contingente supera le
due unità, mentre il restante personale potrà appartenere alla categoria
C.
4. E' fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso
di qualifiche anche inferiori, senza diritto da parte dei
Gruppi consiliari a rimborsi sostitutivi per la eventuale differenza
di trattamento economico in godimento.
5. Il Consiglio regionale rimborsa alle Amministrazioni interessate
la spesa per il trattamento economico dei dipendenti
durante il periodo in cui sono utilizzati dai Gruppi consiliari a
norma delle disposizioni precedenti.
6. I Gruppi consiliari possono avvalersi di personale
estraneo ai ruoli del Consiglio e della Giunta e delle altre Pubbliche
Amministrazioni entro i limiti fissati dal contingente agli
stessi assegnato, ai sensi del precedente comma 2.
Art. 9
Procedure per l’assegnazione
del personale
1. Il personale di cui all’art. 8 è richiesto nominativamente
dai Presidenti dei Gruppi consiliari all’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale che provvede all’assegnazione ovvero se
trattasi di personale dipendente dalla Giunta regionale o da altre
Pubbliche Amministrazioni, attiva la procedura di comando per
la successiva assegnazione ai Gruppi.
2. Per l’assegnazione ai Gruppi consiliari deve essere formalmente
acquisito, a cura del Gruppo richiedente, l’assenso del
dipendente.
3. I Pubblici dipendenti assegnati ai Gruppi consiliari
conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico e operano alle dirette dipendenze del Presidente e del
Gruppo consiliare.
4. Per il personale estraneo alla Pubblica
Amministrazione il rapporto è regolato da contratto di diritto privato a
termine.
5. Il trattamento economico è regolamentato e quantificato,
con proprio atto, dall’Ufficio di Presidenza.
Art. 10
Orario, trasferte, missioni
1. La flessibilità dell’orario di servizio del personale
assegnato, a norma della presente legge, ai Gruppi consiliari è stabilita dai rispettivi Presidenti.
2. I limiti delle prestazioni di lavoro straordinario, delle
trasferte e delle missioni sono definite, con proprio atto, dall’Ufficio di Presidenza.
Art. 11
Finanziamento sostitutivo
1. Ai Gruppi consiliari che non si avvalgono in tutto o in
parte del contingente loro spettante, è erogato un finanziamento sostitutivo per ogni unità di personale a cui rinuncia pari al costo
globale previsto per il personale regionale appartenente alla categoria C1.
Art. 12
Gruppo misto
1. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate
avendo riguardo del numero e della consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere
ripartite tra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.
Art. 13
Abrogazione di leggi
1. Sono abrogate la legge regionale 13 marzo 1979, n. 4, la
legge 5 aprile 1985, n. 15 e la legge regionale 12 agosto 1996, n. 23 e loro successive modificazioni e integrazioni.
Art. 14
Norma finanziaria
1. Gli oneri conseguenti all’applicazione della presente
legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale.
Allegato 1
TABELLA «A»
Composizione Gruppi Contingente personale assegnato
Fino a 2 Consiglieri 2 + 1 cat D
Da 3 a 5 Consiglieri 4 + 1 cat D
Da 6 a 8 Consiglieri 5 + 1 cat D
Da 9 a 13 Consiglieri 6 + 1 cat D
Oltre 13 Consiglieri 7 + 1 cat D