dicembre 2001 , n. 105 supplemento straordinario n. 6) )
Art. 1 La Regione Calabria con la presente legge disciplina l’assetto, la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale in attuazione dell’articolo 65 del D.P.R. 616/1977 e agli effetti di cui all’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dell’articolo 2 del D.L. 20/5/1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, dell’articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. I Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di sviluppo industriale assumono la denominazione unica di «Consorzi per lo sviluppo industriale», di seguito chiamati «Consorzi», dell’area di competenza che coincide, di norma, con il territorio della provincia d’appartenenza.
Art. 2 1. I Consorzi sono Enti Pubblici Economici costituiti per la promozione dell’industrializzazione e dell’insediamento d’attività produttive. 2. I Consorzi, ferma restando l’autonomia delle funzioni di cui alla presente legge e la loro natura giuridica di cui al primo comma, sono anche strumenti della Regione per la promozione industriale secondo il coordinamento, l’indirizzo ed il controllo della Giunta Regionale. 3. I Consorzi già costituiti hanno sede in Crotone, Cosenza, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia, possono trasferire la sede in altro Comune della Provincia, ovvero istituire, nell’ambito del territorio di pertinenza, sedi operative previa deliberazione dell’Assemblea Generale. 4. Possono partecipare ai Consorzi, oltre la Regione con una quota non inferiore al 25 per cento, i Comuni, le Province, le Comunità Montane, le Camere di Commercio, altri Enti ed Istituti pubblici, Associazioni d’imprenditori, Istituti di Credito, Imprese e Consorzi di Imprese, nonché gli altri soggetti previsti dall’articolo 36 della Legge 317/91, che abbiano interesse ed operino nelle aree di pertinenza del Consorzio. Statuto 1. Lo Statuto disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dei Consorzi stabilendo, nel rispetto della legislazione statale e regionale, in particolare:
2. Lo Statuto e le relative modificazioni sono adottati dall’Assemblea Generale del Consorzio e approvate con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 4 1. Il Regolamento del personale di cui al successivo articolo 8 lettera b) individuerà le funzioni professionali, tecniche, contabili e amministrative che dovranno essere svolte dai dirigenti e dai dipendenti nell’ambito delle rispettive organizzazioni strutturali.
Art. 5 1. Sono organi dei Consorzi di sviluppo industriale:
2. La durata in carica degli Organi è fissata in anni cinque per i membri dell’Assemblea Generale ed il Comitato Direttivo, con possibilità di rielezione per una sola volta, e in tre anni per il Collegio dei Revisori dei Conti. 3. Ai componenti degli organi suddetti si applicano, in materia d’incompatibilità, le disposizioni nazionali e regionali vigenti.
Art. 6 1. La composizione e le competenze degli organi consortili sono disciplinate dallo Statuto nel rispetto dei principi di cui ai successivi articoli dal 7 all’11.
Art. 7 1. L’Assemblea generale è composta dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati o loro delegati. 2. L’Assemblea generale è competente sui seguenti atti fondamentali:
Art. 8 1. Il Comitato Direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero variabile da cinque a sette membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, ed i rimanenti dall’Assemblea Generale. 2. Il Comitato Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione non riservati all’Assemblea Generale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente e dei dirigenti. In particolare:
3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo. 4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all’Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.
Art. 9 1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice. 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.
Art. 10 1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio; gli spettano, secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento, tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l’esterno, che la legge e lo Statuto stesso non abbiano riservato agli organi consortili.
Art. 11 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da due membri effettivi e due supplenti iscritti all’albo di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992. 2. Il Collegio dei revisori dei Conti è eletto dal Consiglio regionale con una votazione per i membri effettivi ed una per i membri supplenti, ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 12 1. I Consorzi di sviluppo industriale, nell’ambito dei territori dei comuni consorziati in cui operano, provvedono in particolare:
2. Nell’esercizio delle loro attività i Consorzi si attengono a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo l’equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività di programmazione, ivi compresi quelli del personale.
Art. 13 1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative di cui all’articolo 2, commi 11 bis e 11 ter del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, come convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
Art. 14 1. I Consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi quinquennali di attività e di organizzazione, che si conformano agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e settoriali di sviluppo economico e che sono elaborati sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di conversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale. 2. I programmi e le attività di cui al comma precedente sono approvati dall’Assemblea Generale entro 180 giorni dal suo insediamento e trasmessi alla Regione entro 10 giorni dall’adozione. Essi devono indicare:
3. La Regione, entro 30 giorni dal ricevimento dei programmi, al fine di esaminare contestualmente i vari interessi coinvolti, indice una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare, oltre agli Enti pubblici o privati consorziati, anche altri soggetti direttamente o indirettamente interessati dagli interventi previsti in detti programmi ed attività, nonché i dirigenti dei Dipartimenti regionali interessati. 4. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni raccolte nella conferenza di servizi, approva i programmi di cui al presente articolo entro e non oltre 60 giorni dalla data di svolgimento della stessa conferenza, trascorsi i quali opera l’istituto del silenzio-assenso.
Art. 15 1. Il bilancio del Consorzio si conforma alle norme stabilite dallo Stato in modo da consentire la lettura per programmi, obiettivi ed interventi. 2. I Consorzi devono predisporre ed approvare entro il 31 ottobre di ogni anno il piano economico-finanziario, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all’esercizio dell’anno successivo e farlo pervenire entro dieci giorni alla Giunta Regionale che esercita il controllo entro 30 giorni dal ricevimento, trascorsi i quali, si intende approvato.
Art. 16 1. Il capitale di proprietà dei Consorzi è formato dai conferimenti dei partecipanti al momento della loro costituzione e da quelli successivi, dai contributi in conto capitale, aumentato degli utili e diminuito delle perdite derivanti dalla loro attività. 2. I mezzi finanziari di cui i Consorzi possono disporre sono costituiti oltre che da quelli provenienti dai mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività, anche:
Art. 17 1. La Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvede anche attraverso i Consorzi di sviluppo industriale alle attività di promozione industriale nel territorio regionale in particolare relativamente alla realizzazione di infrastrutture. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale:
3. La Giunta regionale esercita il controllo sul Piano economico e finanziario (P.E.F.). 4. Il controllo sul P.E.F. è esercitato entro 40 giorni dal ricevimento dell’atto ed il termine può essere sospeso, per una sola volta con richiesta da parte dell’Assessorato all’Industria, di chiarimenti o elementi integrativi, ricevuti i quali la Giunta, entro i successivi 30 giorni, dovrà esprimersi definitivamente.
Art. 18 1. Il controllo interno sull’attività dei Consorzi di sviluppo industriale spetta al Collegio dei Revisori dei Conti. 2. La vigilanza sull’attività dei Consorzi di sviluppo industriale è esercitata dalla Giunta Regionale, anche mediante l’acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei Revisori dei Conti e tende a verificare il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, e della pianificazione territoriale. 3. Nell’esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore all’industria od autonomamente, può:
4. Nei casi in cui sia maturata la scadenza statutaria senza che si sia provveduto da parte dell’Assemblea alla formale proroga dell’Ente ai sensi e nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 37 ter, comma 7, della legge regionale n. 10/1998, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore all’industria od autonomamente, procede alla nomina di un Commissario straordinario di liquidazione. 5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale). 6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale).
Art. 19 1. I Consorzi di sviluppo industriale recepiscono l’articolo 8, terzo comma, dello Statuto della Regione Calabria.
Art. 20 1. I consorzi, nell’ambito dei territori dei comuni consorziati e degli eventuali distretti industriali ricadenti nei territori di competenza, svolgono le attività di cui all’articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, quelle di cui all’articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell’8 agosto 1995, n. 341 nonché quelle di cui all’articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all’articolo 26 del D.leg.vo n. 112/98 e all’articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, nel quadro della programmazione generale e di settore della Regione. 2. Gli strumenti urbanistici di cui all’articolo 51 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e relative varianti sono adottati dall’Assemblea del Consorzio, previo parere dei comuni consorziati, sono approvati dalla provincia con le modalità di cui al successivo terzo comma ed hanno valenza di piani territoriali di coordinamento ai sensi dell’articolo 5 della legge 1150/1942. 3. Per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati e per l’attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 11, 11bis e 11ter della legge 19 luglio 1993, n. 237, all’articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell’8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 8 dell’art. 37ter della legge regionale n. 10 del 22 settembre 1998. 4. L’approvazione, da parte degli organi competenti, dei progetti delle opere pubbliche occorrenti per le iniziative di cui ai commi 1 e 3, nonché dei progetti delle opere occorrenti per l’attuazione delle iniziative di cui agli articoli 49, 50 e 56 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse. 5. Per tutte le opere realizzate ai sensi dei commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell’art. 37 ter della legge regionale n. 10 del 22 settembre 1998. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dall’articolo 53 del D.P.R. n. 218/1978 e le relative funzioni sono esercitate dai Presidenti dei Consorzi, previa comunicazione ai sindaci dei territori interessati. 6. I Consorzi possono avvalersi delle procedure d’urgenza di cui alla legge 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni e integrazioni. 7. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, i Consorzi possono concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici accordi di programma ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa. In caso di partecipazione del comune o dei comuni interessati all’accordo di programma, ove l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, si applicano le norme di cui all’articolo 27, commi 4 e 5,della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell’articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 21 1. Per aree ecologicamente attrezzate si intendono quelle che sono dotate o si dotano delle strutture e degli impianti idonei ad assicurare la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza, oltre ad adeguati impianti e sistemi di monitoraggio ambientale dei livelli atmosferici, acustici ed elettromagnetici. 2. I Consorzi che si sono dotati dell’attrezzatura di tutela ambientale, della salute e della sicurezza richiedono alla Provincia di dichiararne la qualificazione come area ecologicamente attrezzata. Il Presidente della Provincia previa opportuna verifica, provvede con proprio atto al relativo riconoscimento. 3. Le aree di cui al precedente comma 1 fruiranno prioritariamente degli aiuti finanziari pubblici nazionali, regionali e comunitari.
Art. 22 (Articolo omesso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale)
Art. 23 1. I Comuni possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi e delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di una convenzione tipo predisposta dai Consorzi stessi.
2. La realizzazione diretta può avere ad oggetto le opere di
urbanizzazione interne all’area di intervento e quelle esterne, ivi
comprese le aree acquisite dal Consorzio o dai comuni che risultino
funzionali e necessarie alla piena attrezzatura dell’area interessata. La realizzazione
può anche avere ad oggetto in tutto o
in parte le opere o le infrastrutture necessarie ad allacciare la
zona ai pubblici servizi. 3. La realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire in base a progetti esecutivi predisposti dal Consorzio ed approvati dall' amministrazione comunale. 4. La determinazione delle spese per le opere da realizzare, le modalità di valutazione e di cessione delle opere e delle relative aree sono stabilite sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1. 5. Le convenzioni stipulate tra Consorzio e Comuni sulla base della convenzione tipo costituiscono, a favore del Consorzio, atto di concessione per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2. 6. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono anche i casi in cui il Comune oppure il Consorzio debbano provvedere, per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2, ad acquisire disponibilità di aree esterne alla superficie di intervento. A tal fine le convenzioni regolano i relativi rapporti finanziari.
Art. 24 1. La Regione, la Provincia, i Comuni e altri enti possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la manutenzione e l' esercizio delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci a servizio delle attività produttive e da realizzare nell' ambito del territorio di competenza e dei suoi accessi. 2. Per le opere per le quali e prevista, a norma dell' atto di affidamento, la consegna all' ente pubblico titolare, i compiti di manutenzione ed esercizio sono svolti dal Consorzio fino al giorno della consegna stessa. Per tutte le altre opere ed impianti il Consorzio svolgerà i relativi compiti per il tempo della sua durata. 3. Per le spese conseguenti allo svolgimento dei compiti previsti dai commi precedenti gli enti beneficiari trasferiscono al Consorzio le somme relative. 4. I Consorzi di sviluppo industriale provvedono alla determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti.
Art. 25 (Articolo omesso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale)
Art. 26 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' industria, delibera lo scioglimento degli Organi ordinari gia esistenti e, contestualmente, nomina un Commissario straordinario che provvede fino alla nomina dei nuovi Consigli di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a nove mesi:
2. I Commissari dei Consorzi di amministrazione straordinaria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge assumono e svolgono le medesime funzioni dei Commissari di cui al precedente comma 1. 3. I Commissari di cui ai precedenti commi adottano, nel termine di cento giorni dalla nomina di cui al comma 1, tutti gli atti necessari per consentire la nomina dell' assemblea generale dei Consorzi, che deve essere insediata entro i successivi trenta giorni. 4. L' assemblea generale, costituita ai sensi del precedente comma, provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione. 5. Nelle more dell' attuazione della presente legge, i Consorzi la cui durata scade prima dell' entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di un anno. Il ricostituito Consorzio per le aree industriali del comprensorio di Lamezia Terme prosegue senza soluzione di continuità tutte le attività e rapporti in essere di competenza del già esistente Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Lamezia Terme la cui procedura di liquidazione, per l' effetto, viene sospesa continuando ad operare sul territorio di pertinenza di quest'ultimo, utilizzando a tal fine: i locali dell' attuale sede, il personale dipendente nella posizione in godimento alla data della presente legge, nonché i beni strumentali, le infrastrutture e le opere di urbanizzazione, tuttora esistenti. 6. Entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge potranno essere istituiti nuovi Consorzi in aree con almeno 150.000 abitanti che abbiano vocazione industriale. I soggetti proponenti (Comuni, Province, Enti pubblici e soggetti privati) dovranno garantire al costituendo Consorzio un patrimonio in beni e in risorse pari almeno a 100 miliardi di cui il 40 per cento in risorse finanziarie. La Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, procederà all' approvazione.
Art. 27 1. Sono abrogate le seguenti norme:
Art. 28 1. l' onere derivante dall' applicazione della presente legge sarà determinato per ciascuno esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l' apposita legge finanziaria di accompagno.
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