(Vedi testo
vigente)
LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 23
Modifica ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 recante: «Disposizioni in materia di trattamento
indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.
(Pubbl. in Boll. Uff. 6
novembre 2001 , n. 102 supplemento straordinario n. 3 )
Art. 1
1. Al Capo IV, art. 17, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, lespressione «trenta mesi» dopo le parole
«per un periodo inferiore a cinque anni ma pari ad almeno» è sostituita dalla seguente «ventiquattro mesi».
Art. 2
1. Al Capo VI, art. 29, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, lespressione «nella VI legislatura» dopo le
parole «si applicano ai Consiglieri eletti per la prima volta» è sostituita dalla seguente «nella VII legislatura».