(Vedi testo vigente)

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 23
Modifica ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 recante: «Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.
(Pubbl. in Boll. Uff. 6 novembre 2001 , n. 102 supplemento straordinario n. 3 )

Art. 1

1. Al Capo IV, art. 17, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, l’espressione «trenta mesi» dopo le parole «per un periodo inferiore a cinque anni ma pari ad almeno» è sostituita dalla seguente «ventiquattro mesi».

Art. 2

1. Al Capo VI, art. 29, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, l’espressione «nella VI legislatura» dopo le parole «si applicano ai Consiglieri eletti per la prima volta» è sostituita dalla seguente «nella VII legislatura».