LEGGE REGIONALE 30 marzo 2001, n. 6
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 gennaio 1987,  n. 6, recante: «Istituzione dell’assicurazione infortuni in favore dei Consiglieri regionali».
(Pubbl. in Boll.  Uff.  del 04/04/2001, n. 29 )

Art. 1

I commi 3 e 4 dell’articolo 2 (-n.d.w - il testo pubblicato  riporta erroneamente la dicitura: ' art. 1' ) della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 6 sono così sostituiti:

«3. Il contratto di assicurazione deve prevedere indennità non superiori ai seguenti massimali:

Lire 3.000.000.000 in caso di morte;

Lire 3.000.000.000 in caso di invalidità permanente;

Lire 500.000 per ogni giorno di invalidità temporanea».

 «4. Al bando di gara e alla stipula della convenzione, di durata quinquennale con idoneo istituto assicurativo di comprovata solidità, si provvede secondo le norme del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale.

Alle successive rideterminazioni dei massimali provvede l’Ufficio di Presidenza con propria deliberazione».

Art. 2

L’articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 6, è così sostituito:

«Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consiglieri regionali sino alla data di proclamazione degli eletti del Consiglio regionale rinnovato e agli assessori non consiglieri fino alla durata della carica. Per i consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura si applicano fino alla data della cessazione».

Art. 3

L’articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 6 è così sostituito:

«Le disposizioni della presente legge hanno effetto dall’1 aprile 2001».

Art. 4

L’articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 1987 n. 6 è così costituito:

«Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo 1001101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. E con i corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi».

Art. 5

E ` abrogata la legge regionale 17 gennaio 1994, n. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E ` fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.